Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21656 del 20/09/2013
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21656 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso 2922-2008 proposto da:
SYSCO S.P.A.
03255620589 in persona del legale
rappresentante Sig. VINCENZO MANZINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo
studio dell’avvocato DELLA VALLE GIORGIO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2013
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ANTONI ROSSELLA NTNRSL58A49H501I, CANNAVINA ANNA
CNNNNA43M59G274Y, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio
dell’avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti;
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Data pubblicazione: 20/09/2013
- controricorrenti nonchè contro
ANTONI MASSIMO, CANNAVINA NADIA, SCARFINA CLARA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4493/2007 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’estinzione del giudizio in subordine per il rigetto;
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di ROMA, depositata il 12/12/2007, R.G.N. 194/2006;
Ritenuto che la Sysco S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato
a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che
ha rigettato . il suo appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale
di Roma che aveva accolto la domanda di risoluzione di un contratto di
locazione ad uso commerciale proposta da Rossella Antoni, Anna
Cannavina, Massimo Antoni, Clara Scarfina e Nadia Cannavina, locatori;
che resistono con controricorso Rossella Antoni e Anna Cannavina;
depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio, con procura speciale a
nuovo difensore in calce, notificatogli ad istanza della ricorrente,
dichiarando di accettare la rinuncia.
Considerato che dell’atto di rinuncia non può tenersi conto perché
proviene dal nuovo difensore, contestualmente nominato, ed il nuovo
testo dell’art. 83 cod. proc. civ., secondo cui la procura può anche essere
apposta a margine o in calce della memoria di nomina del nuovo
difensore, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della
legge n. 69 del 2009, con la conseguenza che, per gli altri, la procura
speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal
ricorso o dal controricorso;
che, peraltro, appare opportuno consentire alla società ricorrente di
perfezionare la rinuncia, rinviando all’uopo a nuovo ruolo.
PQM
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 5 luglio 2013.
che, all’udienza di discussione, il procuratore dei controricorrenti ha