Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21656 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17688/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato dell’avvocato PIERO VENTURI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI RIMINI;

– intimata –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di RIMINI, R.G.

3890/2014 depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Rimini, con la ordinanza del 24 settembre 2014, ha respinto il ricorso proposto dal sig. M.A., cittadino albanese, contro il provvedimento relativo alla sua espulsione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con atto che non risulta notificato alla parte intimata (Prefettura di Rimini).

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte ricorrente nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni. Il ricorso appare manifestamente inammissibile atteso che la copia depositata è priva della richiesta e della relata di notificazione alla parte passivamente legittimata a contraddire in giudizio, ciò che rende il ricorso inammissibile come in tutti i casi in cui la notificazione non sia stata regolarmente effettuata o completata nel termine di legge.

che, alla reiezione del ricorso, NON consegue il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di materia esente, e neppure le spese giudiziali non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

 

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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