Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21656 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 05/09/2018), n.21656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14289/2014 proposto da:

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Cammaroto Nunzio, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente –

contro

O.G., quale donataria dell’impresa P.G.,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Cannata Luciano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2018 dal cons. CIRESE MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 19.10.2000 P.G., in qualità di titolare della omonima impresa edile, premettendo di essersi aggiudicato l’appalto pubblico per la realizzazione della fognatura via (OMISSIS) stralcio” del Comune di Giardini Naxos e di aver stipulato il relativo contratto in data 31.3.1998, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina l’amministrazione comunale al fine di sentir dichiarare risolto per fatto e colpa della medesima il contratto de quo con la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti per mancato guadagno e per i costi sostenuti. A sostegno della domanda esponeva che i lavori erano stati consegnati all’impresa in data 25 marzo 1998, poi sospesi per ordine del committente in data 10 marzo 1998, ripresi in data 9 febbraio 1999 e nuovamente sospesi per la presenza di cavi Enel in data 31.3.1999

Con sentenza n. 115 del 2005 il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, rigettava la domanda assumendo che l’impresa avrebbe dovuto iscrivere le riserve previste dalla normativa sui lavori pubblici.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte di O.G., in qualità di donataria della impresa P.G., la Corte d’Appello di Messina con sentenza n. 492 del 26 giugno 2013, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento del Comune di Giardini Naxos condannando quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 20.843,00 a titolo di risarcimento del danno.

Avverso detta pronuncia il Comune di Giardini Naxos proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso O.G..

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16,53,54 e 89 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, motivazione insufficiente ed illogica in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la richiesta di risoluzione del contratto non risulta condizionata al sistema delle riserve (nel caso non formulate).

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 2969 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 14 e art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – erroneo apprezzamento sull’esito della prova e motivazione insufficiente per avere la Corte territoriale ritenuto che la decadenza dell’appaltatore dalle riserve possa essere oggetto di rinuncia da parte della P.A. ed in quanto non è stata offerta la prova dei danni subiti.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per essere iniqua ed immotivata la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda avanzata da O.G. ha invero ritenuto che “la richiesta di risoluzione per inadempimento (ndr del contratto di appalto stipulato tra la ditta P. ed il Comune di Giardini Naxos) non risulta condizionata ad adempimenti formali riconducibili al sistema delle riserve che rimane circoscritto e correlato ai fatti che comportano maggiori oneri…” ritenendo, pertanto, irrilevante la mancata contestazione dei presupposti giustificativi delle intervenute sospensioni dei lavori.

Tale orientamento si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (vedi Cass., Sez. 1, n. 22275/2016; Cass., Sez. 1, n. 19802/2016; Cass. Sez. 1, n. 22036/2014; Cass., Sez. 1, n. 19531/2014).

Va considerato inoltre che “In tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all’Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l’accertamento, e, dall’altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell’opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all’uopo predisposti, nonchè di mettere l’Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto. Ne consegue che, per l’appaltatore, l’iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande; e, tuttavia, l’assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall’art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (vedi Cass., Sez. 1, n. 19802/2016).

Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso atteso che la disciplina delle spese di lite nel giudizio di appello risponde al principio della soccombenza cui si è attenuta la decisione impugnata. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.200,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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