Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21655 del 19/10/2011
Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2685/2009 proposto da:
M.F. (c.f. (OMISSIS)), D.M. (C.F.
(OMISSIS)), M.S. (C.F. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso
l’avvocato LEMBO Alessandro, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PULITI GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.T.A., nella qualità di Curatore della CURATELA DEL
FALLIMENTO COLLI ALTI COSTRUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso l’avvocato CAPECCI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO Diego, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il
18/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso, in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F. e M.S. e D.M. chiedevano di essere ammessi al passivo del Fallimento della Colli Alti Costruzioni s.r.l.
per la somma di Euro 156.624, che assumevano dovuta quale compenso per prestazioni professionali.
Il giudice delegato respingeva la domanda perchè sprovvista di prova.
Detto decreto veniva opposto dinanzi al Tribunale di Firenze, che con sentenza del 17.12.2008 respingeva l’opposizione.
Avverso detta sentenza M.F., M.S. e D. M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. La Curatela del Fallimento Colli Alti Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Deducono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere privi di qualsiasi rilevanza probatoria le testimonianze assunte ed i documenti prodotti, affermando non solo che l’espletamento dell’incarico professionale non era stato in alcun modo dimostrato, ma che il conferimento dell’incarico stesso era inopponibile al fallimento per mancanza di data certa.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto altro profilo.
Deducono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe errato nel non ammettere gli altri mezzi di prova richiesti e cioè l’acquisizione degli atti contabili della società dell’anno 2004 e l’ammissione di CTU “al fine di verificare la congruità delle prestazioni svolte dai ricorrenti con le tariffe professionali”.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.
Con riferimento al primo motivo i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto: “accerti la Corte che il giudice di merito ha omesso di esaminare punti decisivi della controversia, ossia le prove offerte dai ricorrenti e soprattutto è mancato l’esame dei documenti prodotti”.
Con riferimento al secondo motivo hanno formulato il seguente quesito: “Accerti la Corte che vi è stata violazione delle norme sull’ammissibilità delle prove richieste ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto nell’interesse della legge.”.
Come è agevole constatare trattasi di quesiti del tutto generici e che non corrispondono a quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., in quanto negli stessi non viene indicato quale sia il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione oppure (nelle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, dato che i predetti motivi più che il vizio di motivazione sembrano integrare ipotesi di violazione di legge) quale sia la fattispecie concreta in relazione alla quale dovrebbe essere enunciato un determinato principio di diritto e quale sia il principio di diritto che dovrebbe essere enunciato nel caso di specie.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento a favore del Fallimento resistente delle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare al Fallimento resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011