Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21655 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017), n. 21655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10479/2016 proposto da:
KENOBI INTERNATIONAL LTD, in persona del suo legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARCO RICCIOTTI PAGGINI;
– ricorrente –
contro
COMACO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI PARIOLI
76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato CARLO
TABELLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1823/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1823 del 2015 (pubblicata il 19 ottobre 2015), nel procedimento di opposizione a decreto di esecutorietà di un lodo arbitrale straniero (parziale definitivo), che ha definito una controversia in materia di contratto di noleggio per un trasporto di banane, concluso tra l’armatore (Kenobi International Ltd.) e il noleggiatore (Moniex Investments Ltd) ha accolto l’opposizione della COMACO SpA, caricatrice della merce, per ordine del noleggiatore (e, per essa, Dolindecsa SA).
Secondo la Corte, la polizza di carico – richiamante la clausola arbitrale (contenuta in un contratto neppure sottoscritto) – era stata firmata esclusivamente dal comandante della nave ed essa non conteneva nè la firma del caricatore nè quella di COMACO SpA. Perciò, in mancanza di una convenzione scritta, così come prevede l’art. 11 della Conv. di New York del 10 giugno 1958 e l’art. 1.2. della Convenzione di Ginevra, era precluso il riconoscimento in Italia del lodo straniero.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Kenobi International Ltd, lamentando che non si sia tenuto conto del fatto che la convenzione era valida secondo la legge inglese.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso per cassazione, infatti, non può trovare accoglimento alla luce del diritto vivente, così come espresso da questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 1328 del 2000; Sez. 1, Sentenza n. 3362 del 1991) che ha affermato il seguente principio di diritto: “La sottoscrizione della polizza di carico (ovvero, come nella specie, la mera firma per girata della polizza stessa, avente la sola funzione di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto), pur implicando adesione del destinatario al contratto di trasporto marittimo, non può assumere, ex se, il valore di accettazione di un clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo ad quest’ultima – mercè espressioni che rivelino il consenso alla deroga alla giurisdizione del giudice italiano -, trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilità di delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata, secondo le previsioni in tal senso desumibili dagli artt. 5 e 11 della Convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con L. n. 62 del 1968 (nella specie, la polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore, e poi girata al ricorrente, conteneva un generico richiamo alle condizioni, termini ed eccezioni della convenzione di trasporto marittimo, ritenuta del tutto insufficiente a giustificare la deroga alla giurisdizione dalla S.C. che ha, nell’occasione, enunciato il principio di diritto di cui in massima)”.
Alla reiezione del ricorso, conseguono sia le spese processuali (liquidate come in dispositivo) in favore della controricorrente, sia l’enunciazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte:
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017