Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21655 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 08/10/2020), n.21655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15296-2019 proposto da:

SOCIETA’ UNIPERSONALE ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

TABLO’, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– ricorrente –

Contro

GALLERIE COMMERCIALI BENNET SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato MARIANO PROTTO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO SICA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4827/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA di BRESCIA, depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La ICA -Imposte Comunali Affini srl, concessionaria per l’imposta di pubblicità del Comune di Romano di Lombardia, propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4827/25/18 del 8.11.2018, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia,sez distaccata di Brescia a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento da essa notificato a Gallerie Commerciali Bennet s.p.a. per omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità 2015; ciò in relazione ad una scritta “domenica aperto” collocata sulla facciata esterna del centro commerciale in posizione prospicente alla pubblica via.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la scritta in oggetto non avesse funzione pubblicitaria, ma di mera informazione in ordine ai giorni di apertura non abbinata direttamente al nome del centro commerciale o ai prodotti ivi smerciati; – trattandosi di avviso al pubblico e non di scritta pubblicitaria.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale Gallerie Commerciali Bennet s.p.a..

Con un unico articolato motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma I, lett b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica in particolare la decisione nella parte in cui non avrebbe tenuto conto che per effetto dell’accertamento in fatto operato dalla CTP non oggetto di specifica censura dalle parti entrambi gli striscioni si trovano esposti sulle facciate esterne della struttura di sostegno del parcheggio commerciale prospicenti la pubblica via, dalla quale sono oggettivamente visibili dalla massa indeterminata di potenziali acquirenti.

Accertamento in fatto che proprio perchè non assoggettato ad impugnazione avrebbe dovuto formare oggetto di giudicato fra le parti e che sarebbe fondamentale ai fini dell’applicazione corretta delle norme di diritto.

Rilevava infatti che il presupposto applicativo dell’imposta di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, è non soltanto che il messaggio pubblicitario sia esposto in luogo pubblico o aperto al pubblico ma che sia da tali luoghi percepibile.

Critica poi l’interpretazione data dalla CTR al testo normativo laddove avrebbe aggiunto surrettiziamente un elemento al contenuto astratto del messaggio pubblicitario assoggettabile ad imposta sulla pubblicità non compreso nel testo normativo affermando che la comunicazione dell’apertura domenicale avrebbe dovuto essere accompagnata dal nome del centro commerciale o dall’indicazione dei prodotti smerciati non indicati nello striscione nè in vicinanza di esso.

La controricorrente, dal canto suo, in via incidentale, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del giudicato formatosi fra le stesse parti sulla sentenza della CTR nr 4237 del 2016 laddove ha affermato che i due striscioni con la scritta domenica aperto non sono soggetti ad imposta di pubblicità perchè privi di rilevanza e diffusione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5.

Per priorità logico giuridica è necessario esaminare la questione introdotta dalla controricorrente.

L’eccezione è fondata.

Occorre ricordare che secondo l’indirizzo unanimemente condiviso di questa Corte, affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974/2018; Cass. n. 6024/2017).

Occorre ricordare che quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (si veda Cass. 13 ottobre 2006, n. 22036, Cass., Sez. Trib., ord. 21 dicembre 2007, n. 26996, 21.3.2007, n. 6753; Cass. n. 11365/2006; Cass. n. 19317/2005).

Nella specie, il punto decisivo, costituita dalla scritta “Domenica Aperto” è comune ad entrambe le cause, le parti dei due giudizi sono identiche sicchè l’arresto invocato ha in questo giudizio, autorità di cosa giudicata.

L’accertamento di fatto operato dalla CTR, con sentenza n. 4237/2016 munita dell’attestazione del passaggio in giudicato, come emerge dalla sentenza prodotta in causa, ha effetti preclusivi di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, trattandosi di medesimi elementi di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento.

L’iter motivazionale della sentenza impugnata va modificato dovendosi ritenere inammissibile l’avviso di accertamento emesso per l’avvenuto passaggio in giudicato della richiamata sentenza della CTR resa fra le stesse parte ed in relazione ad una analoga questione di diritto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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