Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21655 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 05/09/2018), n.21655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26749/2013 proposto da:

COOP. COCIF, (C.F. (OMISSIS)) in persona del legale rapp.te p.t.,

rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dagli avv.

Maurizio Ghinelli e Luisa Gobbi, elettivamente domiciliati presso lo

studio di quest’ultima in Roma alla v. E. Q. Visconti n. 103;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in

persona del curatore, rapp.ta e difesa per procura a margine del

controricorso dall’avv. Ezio Nuzzolo, con il quale elettivamente

domicilia in Roma alla v. XX Settembre n. 3 presso lo studio

dell’avv. Michele Sandulli;

– controricorrente –

nonchè

SOC. (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

avverso il decreto del 31 ottobre 2013 del Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27 aprile 2018 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 31.10.2013 il Tribunale di S. Maria C.V. rigettava l’opposizione proposta dalla soc. coop. Cocif volta ad ottenere l’ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. dell’intero importo del proprio credito, ammesso dal giudice delegato per la minor somma di Euro 250.038,62 e senza il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c..

Osservava il Tribunale che correttamente il giudice delegato aveva ammesso solo la porzione del credito sicuramente riferibile alla società fallita, in quanto la restante parte era documentata da fatture, non corredate da bolle di consegna ed in alcuni casi prive di firma, emesse in favore di altra società, la Emini Costruzioni s.p.a., che aveva conferito alla (OMISSIS) s.p.a., poi fallita, il ramo di azienda, senza che di tali crediti vi fosse traccia nella contabilità ai fini della successione dell’avente causa nei debiti sorti in data antecedente al trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2650 c.c..

Inoltre dalla documentazione versata in atti nemmeno poteva evincersi che l'(OMISSIS) s.p.a. si fosse accollata i debiti sorti antecedentemente alla cessione.

Il Tribunale riteneva, infine, infondata la pretesa della ricorrente di ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 5, non avendo la cooperativa opponente dimostrato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del privilegio con riferimento all’anno di maturazione del credito.

Avverso tale decreto ricorre per cassazione la soc. coop. Cocif sulla base di tre motivi; resiste la curatela mediante controricorso. La (OMISSIS) s.p.a. è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente si duole dell’errata e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2650 c.c., avendo il Tribunale ritenuto che alla (OMISSIS) s.p.a. fosse stato trasferito, all’atto di conferimento del ramo di azienda, solo il minor importo di Euro 68.417,62, trascurando invece che, ai sensi dell’art. 2560 c.c., il cessionario è responsabile al pari del cedente di tutti i debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l’adempimento anche immediatamente dal cessionario.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha motivato l’esclusione della responsabilità del cessionario correttamente applicando l’art. 2560 c.c., comma 2, che limita la responsabilità dell’acquirente ai soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ed evidenziando che di una parte del debito, maturato nei confronti della Emini Costruzioni s.p.a., non vi era alcuna traccia nella contabilità.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento alla corretta interpretazione della lettera-fax del 23.9.2008 (art. 360 c.p.c., n. 5).

Tale comunicazione, con la quale la (OMISSIS) s.p.a. palesava alla Cocif di essere subentrata nel ramo di azienda, di subentrare dunque nei contratti di appalto e fornitura pendenti e che quindi i debiti maturati sarebbero stati pagati dalla (OMISSIS) s.p.a., è stata erroneamente interpretata dal Tribunale come riguardante i soli debiti maturati dopo la data del 10.1.2008, laddove, come pure risulta dalla successiva raccomandata del 6.10.2008 inviata dalla Cocif alla (OMISSIS) s.p.a., i debiti maturati, ai quali la missiva faceva riferimento, erano invece quelli insorti fin dall’epoca del trasferimento dell’azienda (risalente al 19.12.2007).

Il motivo è infondato.

Va premesso che in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto dell’atto si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (cfr. fra le tante Cass. 15/11/2017, n. 27136).

In proposito la ricorrente si è limitata ad evidenziare che la locuzione contenuta nella presunta lettera di accollo (operante un riferimento ai “debiti maturati”) dovrebbe intendersi, correttamente e secondo buona fede, riferita a tutta la posizione debitoria di Emini Costruzioni s.p.a. (cedente) già “maturata” all’epoca del trasferimento.

Tuttavia secondo Cass. n. 12120 del 2005 “i criteri legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi – quale va considerato anche il principio di buona fede, sebbene questo rappresenti un punto di collegamento tra le due categorie – e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti”, sicchè non giova alla ricorrente invocare l’applicazione del criterio ermeneutico fondato sulla buona fede (la cui applicazione, del resto, è fortemente dubbio che possa portare ai risultati auspicati), laddove il Tribunale ha fatto chiaramente riferimento ai risultati di un’interpretazione letterale reputata chiara ed inequivoca.

Secondo Cass. 14/7/2016, n. 14355, poi, “l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti”.

Sotto questo ultimo profilo (ossia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione), che è quello specificamente lamentato dal ricorrente, il percorso logico seguito dal tribunale non si presta ad essere censurato, atteso che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. 12/10/2017, n. 23940 e Sez.U. 7/4/2014, n. 8053).

Il terzo motivo è articolato in due sottomotivi: il primo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2751-bis c.c., n. 5, art. 2513 c.c., comma 1, lett. b), art. 2425 c.c. e della L. n. 98 del 2013, art. 82, comma 2 (di conversione del D.L. n. 69 del 2013); il secondo l’insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento all’asserito difetto di prova circa la sussistenza delle condizioni per la prevalenza del connotato della mutualità per l’anno di maturazione del credito.

Il motivo è infondato.

Secondo Cass. n. 22147 del 2016 “I requisiti essenziali perchè una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa, in sede di accertamento del passivo fallimentare, al privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 5, sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci”.

La ricorrente ritiene di aver dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il possesso di tali requisiti indicando una serie di documenti (v. pag. 27 del ricorso) che sarebbero volti a dimostrare la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei dipendenti (evidenziando ad esempio di aver prodotto i bilanci relativi agli anni 2007 e 2008 dai quali si ricaverebbe la prevalenza del costo dei soci lavoratori nell’ambito della voce relativa al costo del lavoro in generale).

Tuttavia le argomentazioni esposte dalla ricorrente non censurano in modo specifico un punto essenziale della motivazione svolta dal Tribunale, concernente la necessità di dimostrare che il credito di cui trattasi risulti pertinente e correlato all’attività lavorativa dei soci: il decreto impugnato ha infatti operato un inequivoco riferimento sia al rapporto tra il credito e l’attività lavorativa sia all’effettività e pertinenza del lavoro personale dei soci.

Del resto lo stesso requisito della prevalenza non può ritenersi integrato per il solo fatto che il costo del lavoro dei soci sia prevalente rispetto al costo dei lavoratori non soci, in quanto il profilo retributivo è del tutto indipendente da quello che riguarda la quantità della forza lavoro impiegata per la realizzazione dello specifico bene o servizio cui il credito per cui è causa è correlato.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente liquidandole in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA