Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21654 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. III, 28/07/2021, (ud. 21/06/2021, dep. 28/07/2021), n.21654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 36260 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

G.S. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Bruno Tavarelli (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

CREDITO FONDIARIO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura A.G., in rappresentanza di

SIENA NPL 2018 S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Roberto

Lazzini (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.

1447/2018, pubblicata in data 27 settembre 2018 (e che si dichiara

notificata in data 11 ottobre 2018);

udita la relazione svolta alla pubblica udienza in data 21 giugno

2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto;

lette le conclusioni motivate scritte del pubblico ministero, in

persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti della società Tutto Ufficio S.n.c. di Babbini Eraldo & C., nonché dei soci illimitatamente responsabili e fideiussori (nei limiti della garanzia prestata), tra i quali G.S., ha intimato a quest’ultimo precetto di pagamento dell’importo di Euro 349.746,63.

Il G. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 2304 c.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Massa.

La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il G., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Credito Fondiario S.p.A., in rappresentanza di Siena NPL 2018 S.r.l., frattanto subentrata nella titolarità della posizione creditoria fatta valere dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data ottobre 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta esclusivamente la copia del suddetto provvedimento, certificata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata a mezzo P.E.C. in data 11 ottobre 2018, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente.

E’ appena il caso di ribadire che “in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 – 01).

Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente; b) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in data 27 settembre 2018; notificazione del ricorso in data 10 dicembre 2018).

Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche, come delle difese della controparte.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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