Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21654 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18176/2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI PARENZO;

– ricorrente –

contro

BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MORSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

MOLINARI TOSATTI;

ELIPSO FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE

14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PESENTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA;

– controricorrenti –

e contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1281/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata nel luglio del 2008 G.M. proponeva ex art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare avviata da Banca antoniana e Banco di Brescia, in quanto titolare del diritto di proprietà sull’immobile staggito per acquisto mediante usucapione.

1.1 Resistevano il debitore esecutato G.R., il Banco di Brescia e la società Elipso finance S.r.l..

2. All’esito dell’istruttoria il Tribunale rigettava l’opposizione di terzo.

3. G.M. proponeva appello e la Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo che il primo giudice avesse correttamente valutato il significato, ai fini dell’animus possidendi, delle pattuizioni portate nel contratto dell’ottobre 1984 intercorso tra i germani G.. Difatti, l’acquisto di quota indivisa del bene, ancora in signoria di A., dal germano G.A. dimostrava come l’appellante, sino a tale data, avesse riconosciuto in capo ad altri la titolarità della quota dell’immobile, sicchè la sua relazione con la cosa goduta assumeva la caratteristica della detenzione e non già del possesso.

Tale situazione era ribadita nella convenzione del 7 aprile 1986 tra i germani G., in quanto nuovamente l’appellante aveva riconosciuto in capo ad altri il diritto sull’immobile. Pertanto, l’elemento presuntivo della disponibilità del bene per un lungo periodo di tempo era superato dalla documentazione offerta dalle controparti che evidenziava trattarsi di detenzione e non di possesso. Non assumeva rilievo, inoltre, il fatto che la citazione per ottenere il rilascio del bene immobile notificata da G.R. nel 1993, fosse stata rigettata dal Tribunale di Padova che aveva ritenuto che il godimento del bene era fondato su accordi tra i germani G.. L’effetto interruttivo determinato dalla notifica della citazione, infatti, si era prodotto e da quel momento decorreva nuovamente il termine ventennale di cui all’art. 1158 c.c..

4. G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

5. Elipso finance S.r.l. e il Banco di Brescia hanno resistito con controricorso.

6. con memoria depositata in prossimità dell’udienza il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: vizio di motivazione per aver escluso l’animus possidendi di G.M. fin dall’aprile 1968 in ordine alle unità immobiliare dallo stesso occupate.

Il ricorrente evidenzia che l’atto formale di cessione di quota del 23 ottobre 1984, intervenuto tra A. e M. conteneva anche la clausola secondo la quale Gh.An. e A. cedevano e trasferivano ai rispettivi acquirenti il possesso ad usucapionem fino ad allora esercitato. Il terreno edificabile era stato acquistato dai fratelli G.A., E., An. e con scrittura privata del 19 agosto 1962 e il fratello M. era subentrato nella quota di A. ne 1965. Tale cessione era avvenuta, dunque, molto prima di quella formalizzata nel 23 ottobre del 1984 come dimostrato dalle ricevute delle somme versate dai fratelli G. in cuì compariva M. e non figura più A.. Anche la convenzione del 7 aprile 1986 tra i germani G. e l’ A. non rilevava, in quanto volta a far coincidere l’aspetto formale dell’intestazione del bene con quello sostanziale, senza che in essa si potesse ravvisare un riconoscimento della titolarità del bene.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione sul terzo motivo di appello.

La Corte d’Appello non si è pronunciata sul motivo di appello relativo all’art. 6 dell’atto di cessione di quota del 23 ottobre 1984 che prevedeva che Gh.An. e A. cedevano e trasferivano ai rispettivi acquirenti il possesso ad usucapionem fino a quel momento esercitato. Pertanto, il possesso ad usucapionem esercitato dai fratelli era stato trasmesso a M. in forza di tale titolo e questi aveva acquistato la proprietà per usucapione nel 1984.

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Il ricorrente formula la censura come vizio di motivazione e tuttavia non tiene conto della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame. Il nuovo testo prevede che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 en. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). 3.2. Viceversa, nella specie il ricorrente sostanzialmente deduce, in termini assolutamente generali, che il percorso logico argomentativo, seguito dalla Corte territoriale per motivare, sotto i vari profili, la decisione impugnata, è errato perchè il ricorrente aveva il possesso del bene sin dal 1965 per cessione di fatto delle quote del fratello A., cosicchè la cessione del 1984 serviva solo a formalizzare quanto già avvenuto sin dal 1965.

Orbene – alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo alla più stretta latitudine della configurazione del vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – le censure mosse dal ricorrente in riferimento al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica di una inammissibile rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, con riguardo al complessivo contesto delle risultanze probatorie acquisite, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dalla Corte d’appello (Cass. n. 1885 del 2018).

Anche la doglianza relativa all’omessa pronuncia circa il significato da attribuire alla clausola n. 6 dell’atto di cessione del 1984 è priva di pregio. Nella specie, sulla base del prospettato motivo, non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Corte d’Appello, nell’argomentare il proprio convincimento, ha esaminato le risultanze probatorie, ritenendo, alla luce di quanto emerso, che la presunzione relativa della lunga durata di disponibilità del bene che determina l’inversione dell’onere della prova sulla sussistenza dell’animus possidendi fosse stata superata dai convenuti che avevano provato che il ricorrente era un mero detentore nella piena consapevolezza dell’altruità del bene.

Peraltro, il possesso dei fratelli del ricorrente è stato dedotto solo con il motivo di appello e, dunque, non è stato oggetto di alcuna richiesta istruttoria in tal senso. Ne consegue che non vi è alcuna prova circa la sussistenza del corpus possessionis e dell’animus possidendi in capo al fratello A., che aveva ceduto la sua quota sul bene, essendo tali elementi estranei al thema decidendum del processo. Peraltro deve osservarsi che, nel caso di specie, manca anche il titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale in quanto il fratello A. aveva ceduto solo una quota del bene. Infine, al momento della cessione della quota nel 1984 il bene risultava ancora di proprietà di A. come dimostra la successiva convenzione del 1986.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: opponibilità dell’usucapione a G.R. e alle banche creditrici.

L’usucapione sarebbe opponibile a G.R. che aveva acquistato l’intero immobile in data 12 settembre 1988 e dunque successivamente all’acquisto per usucapione già intervenuta nel 1984. Dunque, l’usucapione sarebbe opponibile anche alle banche che avevano eseguito i pignoramenti come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto presuppone l’accoglimento dei primi due motivi relativi alla sussistenza del possesso utile ad usucapire in capo al ricorrente e, dunque, ne segue la medesima sorte.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Si dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4000 più Euro 200 per esborsi per ognuno dei controricorrenti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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