Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21654 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19116/2008 proposto da:

E.S. (c.f. (OMISSIS)), B.M.

(C.F. (OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GRANIERO Vincenzo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MACELLO COOPERATIVO COOP. A R.L.;

– intimati –

nonchè da:

UNIPEG SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. (OMISSIS)),

incorporante la MACELLO COOPERATIVO A R.L., in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via TREBBIA 3/5,

presso l’avvocato CASSESE ANTONIETTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BIANCO ALDO, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M., E.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 390/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi e compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.S. e B.M. agivano in giudizio nei confronti della Macello Cooperativi s.c. a r.l., per ottenere la condanna della convenuta al pagamento di L. 150 milioni, oltre accessori, a titolo di penale per inadempimento contrattuale, in forza del contratto complesso del 31/5/96, relativo a cessione di quote di partecipazione societaria, integrato con atto del 30/6/2006, di determinazione definitiva dei corrispettivi delle cessioni e delle successive revisioni.

La società cooperativa si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda degli attori e condannava la Società al pagamento di Euro 77468,53, oltre interessi, compensando le spese processuali La Corte d’appello, adita dalla Società, con sentenza 3/5- 11/6/2007, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda degli attori E. e B., rilevando che con il contratto 31/5/96, E. e B. cedevano alla Macello Cooperativo le proprie quote di partecipazione al capitale della Vitello d’oro s.r.l. per il corrispettivo di L. 380 milioni e con lo stesso contratto, Vitello d’oro cedeva ad Italcatering di Esposito Sergio e C. s.a.s. il ramo d’azienda relativo all’attività di catering, per il corrispettivo provvisorio di L. 380 milioni, le parti si riservavano di sottoscrivere contratto integrativo per la determinazione definitiva dei corrispettivi delle cessioni alla luce delle risultanze patrimoniali del 31/5/95, e nei patti accessori, per le sopravvenienze future oggetto di revisione e conguaglio, a reciproca garanzia dei conguagli stessi, si impegnavano a produrre fideiussione bancaria per L. 150 milioni con validità sino al 31/5/1999, pattuendo che la mancata presentazione di tale fideiussione avrebbe comportato una penale pari all’importo della fideiussione.

Col successivo contratto del 27/6/96, le parti determinavano il valore definitivo di cessione delle quote e del ramo d’azienda, indicavano le sopravvenienze future, fissando conguaglio a richiesta, e a reciproca garanzia le parti si impegnavano al rilascio della fideiussione bancaria a prima richiesta di L. 150 milioni, con validità sino al 31/5/99.

La Macello non aveva mai presentato le fideiussioni convenute per le sopravvenienze.

La Corte del merito, rilevato che la previsione della penale per la mancata prestazione della fideiussione era presente solo nella prima pattuizione del 30/5/06, non nella seconda, alla stregua del criterio di interpretazione rigorosa da seguire, ha concluso nel senso che nessun elemento ermeneutico induceva a ritenere che le parti anche nella seconda pattuizione, avente valore autonomo, intendessero conservare valore alla penale; la penale era esclusa dal dato testuale e dal dato logico, atteso che nel secondo contratto le parti avevano chiara percezione che le sopravvenienze avrebbero portato a regolamento di residue e minime poste attive. La Corte ha compensato le spese dell’intero giudizio, stante la difficoltà di interpretazione delle convenzioni.

Ricorrono E. e B., sulla base di unico articolato motivo.

La UNIPEG soc. coop. agricola, incorporante la Macello cooperativo ha depositato controricorso, con ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico articolato motivo, i ricorrenti denunciano vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo: le parti nella scrittura del 27/6/96 non hanno fissato i valori delle sopravvenienze future, che quindi non erano nè determinate nè determinabili, tanto che cominciarono ad emergere solo dopo due anni; il Giudice del merito ha attribuito valore determinante al dato testuale e non alla comune intenzione delle parti.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, Unipeg Società Cooperativa Agricola denuncia vizio di violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la Corte del merito ,pur in presenza della totale soccombenza degli attori E. e B., compensato tra le parti le spese del primo e del secondo grado, sul solo rilievo della complessità del giudizio, senza esporre, neppure implicitamente, quale fosse la peculiarità a giustificazione della decisione.

3.1. Preliminarmente, i due ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..

3.2.- Il ricorso principale è inammissibile.

Va in primis disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Unipeg, atteso che, come affermato dalla pronuncia 14526/2006 (conforme la recente pronuncia 10653/2010), a seguito della nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, in base al cui primo comma, la società che risulta dalla fusione, e quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico,al pari della trasformazione, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli artt. 110, 299 e 300 c.p.c., l’interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante alla fusione.

Deve peraltro ritenersi l’inammissibilità sotto il diverso profilo della mancanza del momento di sintesi.

Ed invero, applicabile ratione temporis il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., come inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, va rilevato che quanto alla denuncia del vizio di motivazione, la norma processuale richiede, sempre a pena di inammissibilità, che l’illustrazione del motivo deve contenere “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”: la giurisprudenza di questa Corte, come da ultimo ribadito nella pronuncia 27680/2009, ha affermato che “ciò importa che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603)… non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata”.

Ebbene, nel caso di specie è di palese evidenza la totale carenza del momento di sintesi, essendosi limitato il ricorrente ad una mera espositiva di censure, ora prospettate come omissione, ora come insufficienza di motivazione.

4.1.- Il ricorso incidentale va respinto.

Si deve a riguardo rilevare che la Corte del merito ha disposto la compensazione delle spese di lite di ambedue i gradi, alla stregua delle ritenute difficoltà interpretative delle convenzioni agli atti, e quindi con una motivazione che la controricorrente non ha colto nella sua specificità, prospettandola come clausola di stile ed indicandola nel quesito come “complessità del giudizio”.

La formula adottata dal Giudice del merito non è in ogni caso nè criptica nè generica (come ritenuto ad esempio il rinvio alla “peculiarità della fattispecie”: così le pronunce 14563/2008 e 23265709), rinvia all’operazione ermeneutica sviluppata ai fini della decisione del merito, e si palesa rispettosa del disposto di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, come introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a).

5.1.- Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va respinto.

Attesa la soccombenza reciproca, vanno compensate le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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