Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21654 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 08/10/2020), n.21654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14261-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO MAGGIORE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE REVOLTELLA 35,

presso lo studio dell’avvocato DANILO DE ANGELIS, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Roma Capitale impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma rigettandone il gravame, ha confermato l’annullamento dell’avviso di pagamento emesso a fronte della mancata corresponsione del (OMISSIS) dovuto dal Condominio (OMISSIS) in relazione alle griglie e alle intercapedini poste lungo il perimetro del fabbricato e ne chiede la cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso, cui replica l’intimato con controricorso eccependo fra le altre l’intervenuto giudicato esterno fra le parti illustrato da memoria.

Diritto

Ritenuto che:

Con l’unico motivo il Comune deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, in combinato disposto con l’art. 1 del Regolamento del Comune istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche nonchè della L. 20 marzo 1865, n. 2248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, il canone, ai sensi dell’art. 63 richiamato in rubricata, è dovuto a seguito delle ” occupazioni di qualsiasi natura” di spazi ed aree anche del sottosuolo, del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Osserva inoltre che il Regolamento comunale all’art. 16 dispone che il canone è dovuto dal titolare della concessione per tale dovendosi intendere anche colui che utilizzi di fatto, in modo particolare o speciale, un bene pubblico, o adibito all’uso pubblico, sulla base di un provvedimento di concessione fittiziamente ritenuto sussistente.

in via preliminare vanno rigettate le pregiudiziali in punto di rito fatte dall’intimato condominio, non ricorrendo nella specie le condizioni di cui all’art. 360-bis c.p.c. e risultando totalmente appagante ai fini della loro cognizione l’illustrazione degli antefatti processuali a cui il ricorso provvede dalla pag. 2 alla pag. 5.

Il motivo è infondato.

Occorre in primo luogo dare atto che secondo parte della giurisprudenza di questa Corte il (OMISSIS) “… risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18037 del 06/08/2009, Rv. 609326).

In altre occasioni si è, al contrario, ritenuto che “… l’obbligo del pagamento del prezzo del canone (OMISSIS) da parte del privato trova la sua fonte nel provvedimento autorizzativo” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 3710 del 08/02/2019, Rv. 652735, in motivazione, pag. 11).

E la stessa Ordinanza n. 1435/2018, poc’anzi richiamata, afferma nella motivazione che il (OMISSIS) non sarebbe dovuto in presenza di prova “… che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico” (cfr. pag.5). Situazione di fatto, quest’ultima, che già in passato aveva condotto questo consesso ad escludere la debenza della T.O.S.A.P. – tributo poi sostituito dal (OMISSIS)- in relazione alle aree ab origine destinate ad un’utilizzazione privata regolarmente assentita dal titolo in base al quale l’edificio fu a suo tempo realizzato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3363 del 07/03/2002, Rv.552911).

In questo quadro si è ravvisata l’opportunità (Cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 2008 del 24/01/2019, non massimata) di un intervento chiarificatore in ordine all’esatta identificazione del presupposto impositivo dell’occupazione del suolo pubblico, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo, è stata di recente rimessa dalla quinta sezione civile di questa Corte alle Sezioni Unite.

Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che nel caso di specie il Condominio controricorrente ha depositato, in uno alla memoria ex art. 378 c.p.c., copia della sentenza del Tribunale di Roma n. 12947/2017, resa in data 26.6.2017 in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto una annualità diversa di (OMISSIS) per le medesime griglie oggetto della presente causa, munita del timbro attestante la mancata proposizione di appello apposto in data 16.2.2018 nonchè copia della decisione 28148/2019 (Ndr: Testo originale non comprensibile).

In base a tali pronunce, il Condominio ha sollevato eccezione di giudicato esterno in relazione all’accertamento di non debenza del canone per l’occupazione del suolo.

Al riguardo, va evidenziato che la sentenza del Tribunale di Roma dà atto che “In ordine alla sollevata eccezione di giudicato, con produzione di numerosissime sentenze rese da questo Tribunale, pacificamente non impugnate… con cui è stata accolta la domanda di annullamento delle richieste di pagamento del (OMISSIS) per le griglie e le intercapedini condominiali relativo ad anni precedenti, si ritiene che la stessa sia fondata… Ne discende, nella specie, l’accertamento definitivo, contenuto nelle sentenze citate, della mancanza, in capo al Comune di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del canone di occupazione per la griglie e le intercapedini del Condominio (OMISSIS) relativo ad annualità diverse, in assenza di elementi di novità attinenti al 2010 (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l’area era ancora privata e senza una concessione all’uso particolare di un bene pubblico) preclude il riesame della stessa questione” (cfr. pagg. 2 e s. della sentenza n. 12947/2017 citata).

Preclusione che è stata correttamente rilevata anche da questa Corte con sentenza n. 2019/ 28148.

In essa si è richiamato il principio secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696). Detto principio è stato dalle Sezioni Unite ritenuto, da un lato, espressamente applicabile anche ai rapporti di durata, e, dall’altro, lato coerente con il concorrente principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, valido in materia tributaria, sul presupposto che l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (quali, ad esempio, la capacità contributiva o le spese deducibili) e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche tese all’applicazione di una specifica disciplina), hanno carattere tendenzialmente permanente.

In tale ultima decisione si è poi considerato che in relazione all’anno solare 2010 la decisione del Tribunale di Roma n. 12947/2017, passata in giudicato, ha definitivamente accertato “… la mancanza, in capo al Comune di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del canone di occupazione per la griglie e le intercapedini del Condominio (OMISSIS) relativo ad annualità diverse, in mancanza di elementi di novità attinenti al 2010 (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l’area era ancora privata e senza una concessione all’uso particolare di un bene pubblico)” e tenuto conto del principio tendenziale di stabilità, nei rapporti di durata, degli accertamenti compiuti in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad più cause, posto dalle Sezioni Unite con le sopra richiamate sentenze n. 13916 del 16/06/2006 (Rv.589696) e n. 14294 del 20/06/2007 (Rv.598054) concludendo che il giudicato esterno che si era formato in relazione alla non debenza del (OMISSIS) per le griglie ed intercapedini di cui è causa, da parte del Condominio (OMISSIS), valesse anche per annualità diverse dal 2010.

Il giudicato esterno nei termini sopra esposti dalla Corte non può che portare al rigetto del ricorso sia pure in base ad una motivazione parzialmente difforme rispetto a quella contenuta nella decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge attualmente vigenti.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1000,00;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

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