Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21653 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/10/2011), n.21653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 529/2008 proposto da:

C.S., C.P., CU.SA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso

l’avvocato PATTA GAETANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MONTALTO Michele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RAMACCA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FARO Francesco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 2 ottobre 2007 in riforma della decisione del Tribunale di Catania, sez. Paterno del 28 luglio 2003 ha respinto la richiesta di C.S., Sa.

e P. di risarcimento del danno per l’espropriazione illegittima da parte del comune di Ramacca di un terreno di loro proprietà ubicato nel territorio comunale (in catasto all’art. 13788, fg. 142, part. 26): perchè la sua irreversibile trasformazione si era verificata il 25 luglio 1989, durante il periodo in cui ne era stata autorizzata l’occupazione con convenzione del 21 ottobre 1988 intercorsa tra le parti sicchè il credito si era prescritto essendo stato il primo atto interruttivo notificato al comune soltanto il 5 febbraio 1999. Ha determinato l’indennità dovuta ai proprietari per l’occupazione temporanea del fondo in Euro 1.433,53.

Per la cassazione della sentenza i C. hanno proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso il Comune di Ramacca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la c.d. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 T.U. sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr.

Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), l’impugnazione,come eccepito dal P.G. nonchè dal comune di Ramacca, deve essere dichiarata inammissibile.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA