Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21653 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/09/2017), n. 21653
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25332/2014 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso in forza di procura
speciale a margine del ricorso dall’avvocato Guido Chessa Miglior,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense 104, presso la
signora Antonia De Angelis;
– ricorrente –
contro
G.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 196/2014 della Corte d’appello di Cagliari,
depositata il 25 marzo 2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con atto di citazione notificato il 5 giugno 2007 G.S. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, il condominio di (OMISSIS) deducendo la nullità della Delib. 14 ottobre e Delib. 16 dicembre 2005, con le quali era stata decisa l’installazione di un ascensore nel vano scala dell’androne dell’edificio a spese di alcuni condomini, i quali si erano riservati l’uso esclusivo con la facoltà di estenderlo anche agli altri, qualora lo avessero richiesto, con la partecipazione alle spese, e la condanna del condominio convenuto alla rimozione dell’impianto con il conseguente ripristino dello status quo ante;
che il condominio, costituitosi in giudizio, resisteva alle domande eccependo che l’attore aveva prestato acquiescenza alle Delib. di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto dell’ascensore;
che, con sentenza depositata in data 21 ottobre 2010, il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda dell’attore e, dichiarata la nullità delle due Delib. assembleari, condannava il condominio a rimuovere la parte dell’impianto dell’ascensore e le opere accessorie che avevano modificato, al piano terreno, il percorso originario di accesso alla proprietà esclusiva del G.;
che avverso tale sentenza proponeva appello il condominio;
che, con sentenza depositata il 25 marzo 2014, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato integralmente l’impugnazione, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio;
che per la cassazione della sentenza della corte d’appello, il condominio di (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 ottobre 2014, sulla base di un unico motivo;
che G.S. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con atto depositato in cancelleria in data 20 luglio 2017 il condominio di (OMISSIS) ha rinunciato al ricorso;
che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del processo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017