Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21652 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17651/2015 proposto da:

P.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

IPPOCRATE 33, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO NUCARO AMICI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DI BARI;

– ricorrente –

contro

HOTEL COPPA DI CUOCO DI D.V.M. & C. S.A.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso lo studio

dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO ATTANASIO;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO di P.M. (FALL. (OMISSIS) TRIB.

DI FOGGIA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 714/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2005 P.C.M. conveniva davanti al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, la curatela del fallimento dell’impresa individuale di P.M. in persona del curatore nonchè il signor D.V.G..

L’attrice assumeva di essere proprietaria di un appartamento sito in (OMISSIS), per averlo ricevuto in eredità dal proprio genitore P.B. e chiedeva la restituzione di una stanza di detto appartamento a suo dire illegittimamente occupata dal convenuto D.V..

L’attrice chiedeva, inoltre, la restituzione in favore dell’eredità paterna della veranda retrostante l’albergo “Coppa di Cuoco” sito in (OMISSIS), di proprietà della curatela e gestito dal D.V., in subordine chiedeva il rispetto delle distanze per luci e finestre. Infine lamentava la realizzazione di una serie di abusi edilizi posti in essere dal D.V. e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.

2. Il Tribunale rigettava la domanda di rivendica per mancanza di prova in ordine alla titolarità, in capo all’attrice, del diritto di proprietà sugli immobili in contestazione e, conseguentemente, rigettava la domanda risarcitoria accessoria rispetto a quella principale.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello P.M.C..

4. La Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice del gravame dichiarava, ex art. 342 c.p.c., inammissibili tutti i motivi di appello, ad eccezione del quarto, per mancanza di specificità.

Il primo motivo di gravame era dichiarato inammissibile in quanto non conteneva alcuna richiesta di ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, implicitamente rigettate dal tribunale, la cui rilevanza era posta a sostegno del motivo stesso. Anche il secondo motivo era inammissibile, non avendo l’appellante motivato le ragioni per le quali la domanda relativa al rispetto delle norme riguardanti le luci e le finestre avrebbe dovuto essere accolta. Altrettanto inammissibile era il terzo motivo che non si confrontava con la sentenza impugnata nè con gli atti del procedimento di primo grado.

Il quarto motivo di appello, relativo alla proprietà della veranda antistante l’appartamento di (OMISSIS), era infondato. In riferimento a tale motivo era necessario risolvere preliminarmente il problema dell’ammissibilità dei nuovi documenti depositati da P.M.C. nel giudizio d’appello, in relazione ai quali la curatela aveva eccepito l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c..

La Corte d’Appello evidenziava che l’appellante aveva prodotto per la prima volta in sede di costituzione in appello una serie di documenti tra cui il testamento redatto dal padre P.B.. La curatela costituitasi in giudizio ne aveva eccepito l’inammissibilità. Secondo i giudici del gravame il documento relativo al testamento era ammissibile, essendo indispensabile per la decisione, mentre la restante documentazione, non essendo stata prodotta all’atto di costituzione in appello ma riversata in causa solo successivamente, doveva ritenersi inammissibile.

Nel merito, il motivo era infondato in quanto la stessa appellante aveva affermato che la veranda era utilizzata dai gestori dell’albergo “coppa di cuoco” e nel testamento non vi era alcun cenno alla suddetta veranda che risultava, invece, acquisita al fallimento, perchè ceduta da P.B. a suo figlio M., in virtù dell’atto pubblico del 21 dicembre 1972. La veranda, infatti, faceva parte della struttura alberghiera come dimostrato dalla curatela e dalla consulenza tecnica svolta in sede fallimentare.

Il quinto motivo di gravame concernente l’edificazione della tettoia in zinco ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni era inammissibile, in quanto l’appellante aveva confuso aspetti penalistici e profilo civilistici e nessuna prova delle violazioni era stata fornita e nessuna responsabilità era ascrivibile alla curatela.

5. P.M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 7 motivi.

6. Hotel coppa di cuoco di D.V.M. & C. sas ha resistito con controricorso.

7. Con memoria depositata fuori termine la ricorrente rinunciava al quarto e al settimo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme sui modi di acquisto della proprietà immobiliare.

A parere del ricorrente la stanza usurpata dalla controparte sarebbe pacificamente di proprietà dell’attrice P.M.C. così come la veranda e, dunque, tali beni dovrebbero essere restituiti alla legittima proprietaria, non avendo il curatore il potere di trasferire la proprietà.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme sostanziali sulla proprietà dei beni immobili – artt. 810 c.c. e segg..

Sostiene la ricorrente che, sia il giudice di primo grado, che quello di appello, hanno cancellato il diritto di proprietà derivante da un titolo privato – la successione mortis causa – non revocabile in giudizio da qualsiasi giudice se non invalido e, dunque, in violazione della legge sui diritti di proprietà ex artt. 810 e segg..

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme processuali relative al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c..

La proprietà dell’appartamento di (OMISSIS) non era mai stata tra le questioni oggetto della causa che verteva solo sulla stanza usurpata, sulla veranda, sulla tettoia abusiva e sulle luci e finestre oscurate. Dunque, la sentenza di secondo grado deve essere annullata, avendo confermato la sentenza di primo grado che era andata oltre la domanda.

3.1 I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione sono inammissibili.

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

La ricorrente, nella specie, indica in modo del tutto generico le norme che assume violate, non si confronta mediante specifiche e puntuali contestazioni con il contenuto della sentenza impugnata, non compie alcuna ricostruzione critica del percorso argomentativo svolto dal giudice d’appello nel rigettare l’impugnazione della sentenza di primo grado e opera, da un lato, un’inammissibile commistione tra sentenza di primo grado e di appello e, dall’altro, un’altrettanto inammissibile sovrapposizione di elementi di fatto, valutazioni soggettive e richiamo di elementi del tutto estranei alla fattispecie.

4. Il quarto motivo di ricorso è stato oggetto di rinuncia così come il settimo.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme sul diritto di prova nel processo civile.

A parere del ricorrente il giudice di primo grado non aveva ammesso le prove e poi aveva deciso la causa proprio per carenza istruttoria. A tale illogicità doveva conseguire l’annullamento della sentenza di secondo grado che aveva confermato il grossolano errore della sentenza di primo grado.

5.1 Il quinto motivo è inammissibile.

Anche in questo caso la ricorrente non indica la norma che assume violata, si limita a richiamare genericamente la disciplina sul diritto di prova nel processo civile, non indica quali fossero le prove non ammesse che aveva richiesto e non chiarisce neanche se con l’atto d’appello avesse riformulato le medesime richieste istruttorie.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme sulla tutela del diritto di proprietà di beni immobili, art. 42 Cost..

A parere del ricorrente il risultato sostanziale del processo di primo e secondo grado, se non rimosso, determinerebbe l’effetto che l’usurpatore non solo non pagherebbe i canoni dovuti ma si troverebbe anche illegittimamente arricchito a scapito della legittima proprietaria e ciò per volontà del giudice.

La tutela della proprietà privata non può essere così debole ed evanescente e, dunque, la sentenza impugnata andrebbe cassata perchè legittima la condotta illecita di violazione della proprietà privata.

6.1 Deve nuovamente ribadirsi che la censura di violazione di legge è del tutto generica, non potendosi invocare l’art. 42 Cost., senza individuare le norme processuali e sostanziali violate o, in ipotesi, in contrasto con la tutela della proprietà privata assicurata dalla citata norma costituzionale. Inoltre, anche con tale censura, la ricorrente non espone una critica al percorso logico giuridico svolto dalla sentenza impugnata, limitandosi ad evidenziare quelli che a suo parere, sono gli effetti ingiusti della decisione.

7. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Si dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.500 più Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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