Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21652 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 05/09/2018), n.21652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15440/2017 proposto da:

AGES SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato KARIM DAHMOUNI;

– ricorrente –

contro

TASSINARI A&G SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI 38,

presso lo studio dell’avvocato LAURENZIA ALVETI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2046/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino con cui, in riforma della pronuncia di prime cure, resa dal Tribunale di Asti, sono stati dichiarati non revocabili i pagamenti intercorsi tra Ages s.p.a. e Tassinari A&G s.r.l., nel periodo ricompreso tra il 3 giugno 2008 e il 3 dicembre 2008. La controversia portata all’esame della Corte piemontese concerneva la declaratoria di inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2, di quindici pagamenti posti in atto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza di Ages, nei cui confronti si era aperta una procedura di amministrazione straordinaria.

2. – Il ricorso per cassazione di quest’ultima società si fonda su di un unico motivo. Resiste con controricorso Tassinari A&G.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo di impugnazione propone una censura avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli artt. 359,163 bis, 164 e 159 c.p.c. e la nullità del procedimento conseguente al mancato rispetto del termine minimo di comparizione tra la data di notifica della citazione di appello e la data dell’udienza. Rileva la ricorrente di essere stata evocata in giudizio per l’udienza del 22 maggio 2014 mentre l’atto di appello le era stato notificato “in data 14-18 marzo 2014”. Deduce l’istante che la Corte di Torino, in applicazione dell’art. 164 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare la nullità della citazione a assegnare all’appellante un termine per la rinnovazione della citazione.

2. – Il motivo è fondato.

E’ pacifico che il termine minimo di comparizione intercorrente tra la notifica della citazione e l’udienza indicata in citazione non sia stato rispettato.

Nè rileva che la trattazione della causa sia stata differita ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, al 2 dicembre 2014. Infatti, come è stato precisato da questa Corte, ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell’udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell’udienza a norma dell’art. 168 bis, quarto e quinto comma, c.p.c. (Cass. 2 luglio 2014, n. 15128; in senso conforme: Cass. 6 febbraio 2018, n. 2853).

3. – La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Torino, alla quale è devoluta la regolamentazione della spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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