Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21651 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

N.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo

Maria Cesaro e Bruno Cantone, con domicilio eletto in Roma, via

Calabria, n. 56;

– ricorrente –

contro

D.P.A.M., e L.A., rappresentati e difesi

dall’Avvocato Camillo Padula;

– controricorrenti –

e contro

F.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

3684/2014, pubblicata in data 11 settembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2007, N.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli F.S. ed esponeva: (a) di essere proprietario dell’immobile sito in (OMISSIS), in virtù di atto di acquisto per notar D.I. del 4 aprile 2000; (b) che detto appartamento era dotato di un balconcino “vista mare”, confinante con l’adiacente appartamento del convenuto (interno 39); (c) che il F., qualche anno prima, profittando della momentanea assenza dell’attore, si era appropriato abusivamente di una porzione del terrazzino, apponendo sullo stesso una separazione consistente in una sottile tramezzatura ad altezza ringhiera, sormontata da una struttura opaca in vetro colorato; (d) che lo stesso, inoltre, aveva aperto una porta per accedere dal suo appartamento alla porzione di terrazzino illegittimamente appresa e una finestra parimenti illegittima; (e) che esso attore, senza rinunciare alla difesa e alla tutela del suo diritto, aveva concesso al convenuto di usufruire, a titolo gratuito, di quel piccolo spazio di balcone fintantochè lo stesso convenuto avesse continuato ad occupare il proprio appartamento; (f) che risultando il detto appartamento occupato da persone diverse dal F., a fronte del rifiuto di quest’ultimo di restituire la porzione di terrazzino da lui appresa, esso attore non intendeva tollerare ulteriormente l’abusiva appropriazione.

Tanto premesso, il N. chiedeva accertarsi il suo esclusivo diritto di proprietà sulla porzione di terrazzino di cui è causa e la condanna del convenuto al rilascio della stessa. Domandava inoltre la condanna del F. all’immediato ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.

Si costituiva il F., resistendo e chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.P.A.M. e di L.A., nella qualità di nuovi proprietari dell’appartamento sito in (OMISSIS).

Spiegavano intervento volontario D.P.A.M. e L.A., aventi causa dal convenuto, i quali deducevano che al momento dell’acquisto dell’appartamento la porzione di terrazzino già era annessa alla proprietà del F., poichè la divisione dello stesso era avvenuta ancor prima, allorquando il F., proprietario di entrambi gli appartamenti, aveva venduto al dante causa dell’attore.

2. – Con sentenza in data 18 febbraio 2013, il Tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte dal N.. Il giudice di primo grado, ritenute irrilevanti le deposizioni dei testi, in quanto tra loro completamente discordanti circa l’epoca in cui fu apposto l’elemento divisorio sul balcone, affermava che l’attore aveva provato per titoli di essere proprietario della porzione di balcone oggetto di causa.

3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 settembre 2014, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame interposto dalla D.P. e dal L. e per l’effetto, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato le domande proposte dal N., condannandolo alle spese del doppio grado.

La Corte territoriale ha rilevato che le risultanze documentali e testimoniali non consentono di ritenere assolto l’onere, gravante sull’attore agente in rivendicazione, di provare la proprietà del bene rivendicato.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il N. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 ottobre 2015, sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, la D.P. e il L..

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (vizio di motivazione per difetto assoluto ed omesso esame delle risultanze contenute nella relazione del c.t.u. e nella relazione di chiarimenti; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4; art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente si duole che la sentenza impugnata sia giunta ad una conclusione contrastante con le risultanze della c.t.u.. La Corte d’appello in maniera acritica si sarebbe disinteressata della ricostruzione tecnica proposta dal c.t.u., ribadita in sede di chiarimenti, che ha proceduto per tabulas a dare dimostrazione dei titoli di provenienza e della documentazione catastale. Il tecnico avrebbe individuato due ragioni che condurrebbero ad affermare il diritto di proprietà del N. sul terrazzino per cui è causa: 1) l’appartamento al (OMISSIS) di proprietà D.P. – L. dal 1986 ad oggi non ha subito variazioni in aumento dell’area utile dichiarata in catasto e al Comune; 2) per l’appartamento al (OMISSIS) si registra una variazione in diminuzione dovuta all’accorpamento di una stanza del (OMISSIS) al cespite contiguo identificato in catasto al (OMISSIS). Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali nè alcuna motivazione congruamente e logicamente motivata.

Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 948,2697,2727 e 2729 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) ci si duole che la Corte d’appello, nell’ambito della valutazione degli elementi di prova, abbia erroneamente attribuito valore alle contrastanti dichiarazioni dei testi e non abbia, invece, dato la corretta rilevanza ai documenti in atti, assumendo una decisione contraddittoria. Ad avviso del ricorrente, l’immobile di proprietà del N. avrebbe subito in realtà una diminuzione della sua superficie, ma non in relazione al terrazzino, bensì in relazione all’accorpamento di una stanza del (OMISSIS) al cespite contiguo identificato in catasto al (OMISSIS); in particolare, la sovrapposizione delle piante catastali dei cespiti effettuata dal perito non lascerebbe dubbi sul fatto che il terrazzino sia stato completamente estraneo alla variazione e sia rimasto in proprietà del N.. Quest’ultimo avrebbe provato, attraverso l’allegazione dei titoli di proprietà che si sono susseguiti in ordine al terrazzino, di esserne l’unico e pieno titolare. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che mere presunzioni semplici emerse nel corso dell’istruttoria fossero idonee a superare una prova documentale che il c.t.u. ha ritenuto certa in ordine alla proprietà del terrazzino. A sostegno dell’articolata censura, il ricorrente richiama inoltre l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rigore probatorio della rivendicazione risulta attenuato allorchè i due contendenti pongano a base delle rispettive ragioni il medesimo titolo di acquisto dallo stesso dante causa, in quanto in tale caso manca ogni contestazione sul diritto di proprietà del dante causa, la controversia risolvendosi attraverso la verifica dell’atto di acquisto a favore dell’uno o dell’altro degli stessi contendenti.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono privi di fondamento.

2.1. – La Corte d’appello ha rilevato:

– che con atto per notar M., F.S. acquistò il 30 marzo 1987 da Ma.El. l’appartamento sito in (OMISSIS), composto da due vani più accessori, ma con la indicazione di 5 vani catastali;

– che in quel momento il F. era proprietario anche dell’appartamento adiacente ubicato sul medesimo piano del fabbricato e contrassegnato dall’interno (OMISSIS), tanto che il rogito M. indica tra i confini anche la proprietà F.;

– che con atto per notar m. del 5 settembre 1996, il F. vendette ai coniugi D. – S. l’appartamento interno (OMISSIS) che aveva acquistato con l’atto M. del 1987;

– che successivamente, con atto per notar D.I. del 4 aprile 2000, i coniugi D. – S. vendettero al N. l’appartamento interno 38, composto da due vani ed accessori, ma con la indicazione di 3,5 vani catastali, “così come pervenuto a parte venditrice con atto del 5 settembre 1996”;

– che il predetto atto non precisava la consistenza del terrazzino oggetto del contenzioso, ma chiariva che la vendita avveniva “nello stato di fatto e di diritto” in cui l’immobile si trovava.

Su questa base, e dopo aver ritenuto di particolare rilievo l’epoca in cui il F. appose l’elemento divisorio sul terrazzino (“perchè, se la divisione del terrazzino fu fatta prima della vendita dell’appartamento interno (OMISSIS) ai coniugi D. – S., questi non acquistarono e, dunque, non trasferirono al N. la porzione di terrazzino da questo rivendicata come propria in forza del rogito del 4 aprile 2000”), la Corte di Napoli ha giudicato fondamentali per la identificazione dell’immobile, nella insufficienza del titolo, le risultanze della prova testimoniale.

Ritenute convincenti le critiche mosse dagli appellanti alla valutazione che il Tribunale aveva fatto delle deposizioni testimoniali, la Corte distrettuale ha osservato che la teste S. – che vendette l’appartamento al N. con atto del 4 aprile 2000, dopo averlo acquistato dal F. con atto del 5 settembre 1996 – ha riferito che, quando ella acquistò l’appartamento interno (OMISSIS), il balconcino era già diviso in due parti ed una parte era annessa all’appartamento interno (OMISSIS) e che questa era la situazione esistente quando ella lo vendette al N..

La Corte d’appello ha anche considerato che, in relazione a tale cespite, in data 13 ottobre 1999, cioè prima dell’acquisto da parte del N., fu inserita nell’archivio informatico del catasto la scheda di variazione n. 21932, sulla base della planimetria a firma dell’ing. V.O. che documenta l’intervenuta incorporazione del balconcino all’appartamento n. (OMISSIS).

Tale variazione, secondo la Corte territoriale, spiega anche perchè l’atto per notar M., con cui F.S. acquistò il 30 marzo 1987 l’appartamento interno (OMISSIS), indica 5 vani catastali, mentre l’atto per notar D.I. del 4 aprile 2000, con cui i coniugi D. – N. vendettero al N. lo stesso appartamento, ne indica 3,5.

2.2. – Alla stregua di tali risultanze, ricostruite con penetrante indagine e con congrua motivazione, la Corte d’appello è giunta alle seguenti conclusioni:

che i titoli di proprietà non chiariscono quale era lo stato del balcone quando il N. acquistò l’appartamento interno (OMISSIS); che il F. – unico proprietario dei due appartamenti adiacenti dal 30 marzo 1987 al 5 settembre 1996 – aprì in quegli anni il varco dell’appartamento interno (OMISSIS) su una parte del balcone di pertinenza dell’appartamento interno (OMISSIS), annettendolo al primo, prima di vendere l’appartamento interno (OMISSIS) ai coniugi D. – S., i quali successivamente (con atto per notar D.I. del 4 aprile 2000) lo alienarono al N.;

che, per converso, le risultanze documentali e testimoniali non consentono di ritenere assolto l’onere gravante sull’attore che ha agito in rivendicazione di provare la proprietà del bene rivendicato.

Nel pervenire a tale esito, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui lo stato di fatto nel quale un immobile, oggetto di contrastanti pretese, si trovava al momento di una sua vicenda traslativa, può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova e, perciò, anche con prova testimoniale (Cass., Sez. II, 6 agosto 1953, n. 2673; Cass., Sez. II, 28 giugno 1976, n. 2447): in questa prospettiva, in fattispecie nella quale dai titoli di proprietà non si desume lo stato del balcone quando l’attore in rivendicazione acquistò l’appartamento, la Corte d’appello ha utilizzato la prova testimoniale per accertare che la divisione del terrazzino venne fatta dal convenuto (all’epoca proprietario di entrambi gli adiacenti appartamenti) prima della vendita dell’appartamento interno (OMISSIS) ai coniugi D. – S., che successivamente lo alienarono al N..

Inoltre, il rigetto della domanda del N. si basa sul rilievo che questi non ha provato – com’era suo onere, essendo attore in rivendicazione – l’esistenza di un valido titolo di acquisto della porzione di terrazzino in contestazione.

2.3. – La sentenza si sottrae alle censure che sono state ad essa rivolte con i motivi di ricorso.

Innanzitutto non è riscontrabile il vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione: la motivazione – al contrario – esiste, non è apparente ed è intrinsecamente coerente e logica.

Non sussiste il dedotto vizio della sentenza per essere il giudice d’appello giunto ad una conclusione diversa da quella prospettata dal c.t.u. nella consulenza e nella relazione di chiarimenti. Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice (Cass., Sez. I, 3 marzo 2011, n. 5148; Cass., Sez. II 21 dicembre 2017, n. 30733); e nella specie la Corte d’appello – in particolare spiegando perchè non ha condiviso il motivo per il quale il c.t.u. ha ritenuto di non tener conto della planimetria che ha originato la variazione catastale – ha legittimamente disatteso l’esito peritale attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e congruamente e logicamente motivata, indicando gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u..

Là dove denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 948,2697,2727 e 2729 c.c., sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe attribuito valore alle contrastanti dichiarazioni dei testi senza dare la corretta rilevanza ai documenti in atti, il motivo tende in realtà ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali per pervenire ad una diverso accertamento della fattispecie concreta.

Nè, infine, può trovare ingresso, nel regime di sindacato minimale

ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che:

il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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