Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21651 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17716/2013 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA GRAZIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA DONATA MAMUSA e

dall’avvocato MARCO PIBIRI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LE PALME SPA elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 14

presso lo studio dell’avvocato GAIA LUCILLA GALLO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CEPRAM S.r.l.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il

14/1/2013; (RG 4852/10);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Le Palme S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Cagliari in favore dell’Ing. A.G. per i compensi maturati in relazione all’incarico di consulenza svolto nella procedura di accertamento tecnico preventivo promosso dalla società opponente nei confronti della Le Palme S.r.l..

Il Tribunale all’esito dell’opposizione, accoglieva in parte l’opposizione e per l’effetto determinava il compenso nella minor somma di Euro 19.703,47, oltre spese vive ed accessori. Dopo avere ritenuto inammissibile la richiesta avanzata in via riconvenzionale dall’ A., essendo stata avanzata tardivamente, e dopo avere ritenuto inammissibile, anche il gravame incidentale proposto dalla Cepram, in quanto volto a contestare non già la misura dei compensi liquidati, ma l’individuazione del soggetto a carico del quale andava posta provvisoriamente ed in via anticipata la liquidazione, disattendeva il primo motivo di opposizione.

A tal fine rilevava che la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 12 (rectius del D.M. 30 maggio 2002) non poteva trovare applicazione nel caso in cui i quesiti non si esauriscano nella mera verifica di conformità ovvero nella misura e contabilità dei lavori, ma implichino più articolate considerazioni in materia di costruzioni edilizie.

Nella specie, tenuto conto della carenza di analitici e puntuali documenti contrattuali ed annessi elaborati progettuali, che aveva imposto una complessa indagine ricostruttiva dello specifico oggetto del contratto, nonchè del fatto che l’incarico era volto anche all’accertamento dei vizi inerenti l’opera appaltata e le problematiche strutturali legate alle infiltrazioni di umidità lamentate dalla committente, risultava corretta l’applicazione dei criteri di liquidazione di cui all’art. 11 dello stesso testo normativo.

Invece andava accolto il secondo motivo di opposizione, con il quale si evidenziava che non fosse possibile ritenere la sussistenza di un incarico plurimo.

Ed, infatti, compete una liquidazione cumulativa nel caso in cui i quesiti abbiano implicato delle indagini eterogenee da svolgere su oggetti e con criteri di natura diversa, laddove nel caso di specie emergeva che l’accertamento demandato al CTU riguardava le opere contrattuali eseguite e quelle rimaste ineseguite, con la verifica delle lavorazioni extracontratto e degli eventuali vizi presenti, con l’apprezzamento dei costi per il rispristino.

L’indagine era volta a ricostruire i complessivi rapporti di dare ed avere tra le parti contraenti conservando quindi un carattere indiscutibilmente unitario, senza che potesse avere diversa rilevanza la circostanza che il complesso edilizio da verificare si articolasse in due distinti corpi di fabbrica, la cui autonomia strutturale non implica la necessità di indagini e valutazioni di natura differente.

Quindi ha ritenuto che il valore della controversia, da determinare ai sensi dell’art. 10 c.p.c., fosse tale da eccedere il limite massimo fissato dall’art. 11 in Euro 516.456,90 così che il compenso poteva essere determinato nel minimo in Euro 9.851,74 e nel massimo in Euro 19.703,47.

Nel caso di specie il considerevole valore dell’opera appaltata e l’indubbia complessità delle indagini esperite inducevano a propendere per il riconoscimento del compenso nella misura massima, senza però che fosse possibile riconoscere anche un’ulteriore maggiorazione, non ravvisandosi la speciale ed eccezionale complessità dell’incarico.

Del pari non poteva procedersi alla decurtazione dei compensi, essendo infondato il rilievo di incompletezza dell’elaborato peritale, e dovendosi ritenere il ritardo nella presentazione della CTU del tutto modesto e giustificato dalla natura e complessità dell’indagine affidata all’ausiliario.

Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso A.G. sulla base di due motivi.

Le Palme S.r.l. ha resistito con controricorso.

La Cepram S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa fase. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 11, laddove si è ritenuto di liquidare un unico compenso, nonostante l’incarico abbia avuto ad oggetto plurimi accertamenti concernenti una pluralità di rapporti contrattuali.

Si sostiene che solo formalmente l’incarico è stato unitario in quanto relativo a diverse vicende contrattuali e riferito a distinte tipologie di immobili.

Ne consegue che l’attività del CTU andava liquidata autonomamente in ragione della assoluta eterogeneità delle indagini svolte.

Inoltre la decisione si palesava come errata in quanto ha ritenuto che il massimo tariffario suscettibile di liquidazione in base all’art. 11 citato fosse pari ad Euro 19.703,47, recependo le erronee indicazioni della parte opponente, laddove la corretta applicazione delle tabelle evidenzia che il massimo è pari ad Euro 9.851,74.

Il secondo motivo denunzia poi la violazione della L. n. 319 del 1980, art. 5, in ordine al mancato riconoscimento dell’aumento degli onorari, ponendosi in palese contraddizione con quanto poco prima affermato in merito alla liquidazione degli onorari in misura corrispondente al massimo tariffario.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Quanto al primo motivo, che difetta evidentemente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo parte ricorrente omesso di riprodurre in ricorso le risposte fornite ai quesiti oggetto del mandato conferito in sede di ATP (onde potere effettivamente apprezzare l’eterogeneità delle indagini svolte), la censura si risolve evidentemente in una non consentita contestazione degli apprezzamenti di fatto così come insindacabilmente operati dal giudice di merito.

Ed, invero, la decisione gravata ha fatto puntuale riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, la quale anche di recente ha ribadito che (cfr. Cass. n. 1580/2015) in tema di liquidazione del compenso a periti e consulenti tecnici di ufficio, la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso.

In senso conforme si veda tra le tante Cass. n. 3414/2006, a mente della quale ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico, potendo la pluralità delle valutazioni richieste rilevare solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima (conf. Cass. n. 7186/2007 che ribadisce la necessità di avere riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall’ausiliare per pervenire al risultato richiesto; Cass. n. 8298/1997).

L’ordinanza gravata, con accertamento chiaramente in fatto, ha affermato che l’incarico aveva lo scopo unitario di pervenire alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti contraenti, mediante l’accertamento delle opere contrattuali eseguite e di quelle rimaste ineseguite, riscontrando le lavorazioni eseguite extracontratto nonchè la presenza di eventuali vizi, escludendo peraltro che l’autonomia strutturale delle componenti nelle quali si sviluppa il complesso edilizio oggetto di causa, imponesse indagini e valutazioni assolutamente eterogenee.

Quanto invece alla deduzione secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente recepito le indicazioni circa il valore massimo liquidabile, così come offerte dalla parte opponente, vale evidenziare che si tratta di un errore riverberatosi però ad esclusivo vantaggio dello stesso ricorrente che ha in tal modo ottenuto una liquidazione di gran lunga superiore a quella massima consentita facendo solo riferimento ai criteri di cui all’art. 11, ancorchè in base alle percentuali massime.

Ne consegue che il motivo in parte qua è inammissibile essendo il ricorrente privo di interesse a denunziare un errore che si è riflesso a suo vantaggio, non potendo questa Corte provvedere ad una reformatio in peius della liquidazione, in assenza di uno specifico motivo di ricorso incidentale ad opera delle parti pregiudicate.

Quanto invece al secondo motivo di ricorso, valga a tal fine il richiamo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha appunto affermato che (Cass. n. 6414/2007) la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d’ufficio, prevista dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 5, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l’oggetto ed il valore della controversia, la natura e l’importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l’impegno profusi dall’ausiliare giudiziale. Peraltro, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sè, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti “sino al” raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell’operazione di liquidazione dei compensi in questione. Inoltre, l’esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l’aumento “sino al” raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell’eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell’opportunità di avvalersene, con conseguente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità (conf. Cass. n. 12027/2010; Cass. n. 7632/2006; Cass. n. 20235/2009, con specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 52 del DPR n. 115/2002 che ha preso il posto della L. n. 319 del 1980, menzionato art. 5).

Ne consegue che la valutazione negativa circa la ricorrenza delle condizioni per il raddoppio degli onorari, alla quale è appunto pervenuta la decisione gravata, non abbisogna di una specifica motivazione, non potendosi ravvisare una intrinseca contraddittorietà con il diverso apprezzamento circa il riconoscimento degli onorari in misura pari al massimo tabellare, trattandosi all’evidenza di valutazioni fondate su diversi presupposti normativi.

Peraltro l’ordinanza ha anche motivato circa le ragioni della impossibilità di riconoscere il raddoppio, manifestando in tal modo una valutazione in fatto del pari insuscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguenza che le spese debbano seguire la soccombenza nei rapporti con la parte controricorrente.

Nulla a disporre quanto alle spese di lite nei confronti dell’intimata che non ha svolto attività difensiva in questa fase. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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