Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21651 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6874-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO PATTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3004/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 31/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Riscossione Sicilia S.p.A. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 3004/25/2016 con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva parzialmente accolto l’appello proposto da V.L., già socio accomandatario della VE.CO. di V.L. & C. s.a.s., società cancellata dal Registro delle Imprese, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro sette cartelle di pagamento. Osservava, in particolare, la CTR che il socio V.L. non poteva rispondere dei debiti sociali in relazione alle quattro cartelle di pagamento che erano state notificate dopo l’estinzione della società al V., non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante della società. In parziale accoglimento dell’appello, la commissione tributaria annullava quindi le quattro cartelle di pagamento notificate successivamente alla estinzione della società.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Il contribuente non ha svolto difese.

La CTR della Sicilia, con ordinanza n. 1187/2017 del 17 maggio 2017, nel giudizio di revocazione proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. avverso la citata sentenza n. 3004/25/2016, ha disposto la sospensione del giudizio di cassazione sino alla decisione della revocazione.

A seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 19935/2019 è stata acquisita la sentenza n. 3727/08/2017 della CTR della Sicilia, munita di attestazione di passaggio in giudicato, con la quale è stato rigettato il ricorso per revocazione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

ONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ultrapetizione”. Censura la sentenza impugnata per avere (parzialmente) accolto l’appello del contribuente, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, pur essendosi formato il giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado circa l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in epoca antecedente alla estinzione della società. Con il secondo motivo si deduce: “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ultrapetizione. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112,138,145 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,138,145 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (notifica delle cartelle di pagamento a mani dell’ex socio e non del legale rappresentante della società) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che il socio accomandatario non potesse rispondere dei debiti sociali in relazione alle quattro cartelle di pagamento che, dopo l’estinzione della società, gli erano state notificate – secondo l’assunto del giudice di appello – non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della società. Con il terzo motivo si deduce: “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 138 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (notifica delle cartelle di pagamento alla società antecedentemente alla cancellazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non avere la CTR considerato che le cartelle di pagamento erano già state notificate alla società prima della sua estinzione.

Con il quarto motivo si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2312 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere la CTR considerato che, anche qualora la notifica delle cartelle di pagamento non fosse stata effettuata nei confronti della società prima della cancellazione, le obbligazioni si erano comunque trasferite ai soci.

Con il quinto motivo si contesta il regolamento delle spese processuali operato dalla CTR.

2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di riportare nel ricorso nella loro integralità i motivi di gravame del contribuente, impedendo in tal modo alla Corte di valutare compiutamente se si sia formato il giudicato per omessa impugnazione della statuizione del primo giudice in merito all’epoca di notifica delle cartelle di pagamento nonchè se effettivamente sussista il denunciato vizio di ultrapetizione. Il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito specificati.

Giova premettere che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., S.U., n. 6070 del 2013).

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto in parte qua nel ricorso le relate di notifica delle cartelle di pagamento in discussione, nei seguenti testuali termini: “io sottoscritto (…) ho notificato questo documento n. (OMISSIS) personalmente al destinatario sig. V.L. che si è qualificato lo stesso”.

Orbene, la CTR ha omesso di esaminare il contenuto delle relate in parola onde verificare se dal tenore delle stesse si potesse evincere che la notifica delle cartelle di pagamento era stata effettuata nei confronti di V.L. in proprio, nella qualità di ex socio della VE.CO. di V.L. & C. s.a.s., società cancellata dal Registro delle Imprese, limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che le cartelle di pagamento erano state notificate dopo l’estinzione della società a V.L., non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante della società.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che non risultano allegate al ricorso – nonostante quanto indicato al punto 4) dei documenti allegati – le copie delle relate delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate antecedentemente alla estinzione della società.

Resta assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente il regolamento delle spese processuali.

3. In conclusione, devono essere accolti il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il terzo e assorbito il quinto. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e il terzo, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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