Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21651 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 05/09/2018), n.21651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15117/2017 proposto da:

C.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAVIDE NATALI;

– ricorrente –

contro

THE WELLA CORPORATION, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 38-39, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANTONIO

GRIPPIOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ROSSI,

PIERLUIGI RONCAGLIA, MARIA BOLETTO, GABRIELE LAZZERETTI;

– controricorrente –

contro

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2017 della COMMISSIONE RICORSI UFFICIO

ITALIANO BREVETTI E MARCHI di ROMA, depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Commissione dei ricorsi confermava la decisione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi con cui era stata accolta l’opposizione proposta da The Wella Corporation, titolare dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” (relativi a prodotti delle classi 3 e 10), contro la registrazione, da parte di C.C.S., del marchio “(OMISSIS)” (relativa a servizi della classe (OMISSIS)).

2. – La pronuncia era impugnata per revocazione da C.C. e la Commissione dei ricorsi, con sentenza del 13 febbraio 2017, respingeva il ricorso.

3. – Quest’ultima decisione è a sua volta è oggetto di un ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Resiste con controricorso The Wella Corporation.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Si duole l’istante che la Commissione dei ricorsi, con la sentenza impugnata, abbia respinto la propria domanda di revocazione. In particolare, la Commissione non aveva fatto riferimento alla circostanza per cui il marchio di esso ricorrente fosse un patronimico composto dal nome di battesimo del richiedente accompagnato dall’indicazione, in lingua inglese, dell’attività svolta dallo stesso (hairdresser, cioè parrucchiere); in ciò, ad avviso dell’istante, era da ravvisare una svista dell’organo giudicante: svista che assurgeva ad errore revocatorio.

Il motivo è inammissibile.

L’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in una affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa: in altri termini, l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato (per tutte: Cass. 15 marzo 2018, n. 6405); si è precisato che, pertanto, tale vizio non ricorre ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova (Cass. 19 aprile 2013, n. 9637). La sentenza impugnata ha operato una corretta applicazione di tali principi: ha appunto osservato che la prima pronuncia (quella gravata da revocazione) non aveva attribuito alcun rilievo al fatto che il marchio contestato possedesse carattere patronimico e ne ha tratto la conclusione che detta pronuncia questione.

2. Col secondo mezzo viene lamentato l’omesso esame di un non avesse certamente affermato l’inesistenza della circostanza in fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente che risulterebbe privo di fondamento quanto asserito dalla Commissione dei ricorsi, secondo cui il giudizio di confondibilità tra i due marchi era stato condotto in modo esauriente e analitico, e per la quale, ancora, nella considerazione dei segni in conflitto doveva attribuirsi prevalenza ai termini “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” rispetto a elementi ulteriori.

Il terzo motivo prospetta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla comparazione dei marchi”. Osserva l’istante che il raffronto dei segni avrebbe dovuto operarsi “in via globale e sintetica”, ossia con riferimento a tutti gli elementi grafici, visivi e fonetici.

Nemmeno tali motivi risultano essere ammissibili.

Le censure investono argomentazioni prive di decisività. La Commissione, dopo aver escluso l’errore revocatorio, affermando che la sentenza avanti ad essa impugnata non conteneva alcuna affermazione contraria al carattere patronimico del marchio, ha rilevato che la contestazione, oggetto del secondo motivo di impugnazione, circa la correttezza del giudizio di confondibilità (siccome svolto su base analitica e non sintetica) risultava “(p)alesemente estraneo ai profili dell’errore di fatto revocatorio” e che, sul punto, avrebbe dovuto proporsi ricorso per cassazione per error in judicando. La stessa Commissione ha poi osservato, ma incidentalmente (come essa stessa ha inteso sottolineare), che il giudizio di confondibilità presentava le connotazioni di cui fa menzione l’odierno istante.

E’ evidente, allora, che la ratio decidendi sia da rinvenire nella ritenuta inammissibilità del secondo motivo di revocazione e che quanto rilevato in ordine alla confondibilità dei segni integri un obiter dictum (giacchè, come correttamente osservato dalla stessa Commissione, la censura portata al suo esame avrebbe dovuto farsi semmai valere, nei limiti in cui ciò era ovviamente possibile, avanti a questa Corte con il ricorso per cassazione). Non resta dunque che richiamare il principio per cui nella presente sede non si possono proporre censure avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dieta, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068).

3. – In conclusione, il ricorso è da considerarsi inammissibile.

4. – Reputa infine il Collegio che non ricorrano le condizioni per la condanna dell’istante ex art. 96 c.p.c., non ravvisando nella proposizione del ricorso per cassazione malafede o colpa grave.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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