Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21650 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), ih persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA presso

l’Avvocatura Centrale dell’istituto, rapprsentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ALESSANDRO RICCIO, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO PRUDENZANO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO

MARRA DE SCISCILO, FRANCO D’ACUNTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3014/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/05/2011 R.G.N. 653/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/16 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPESA;

udito L’avvoato PREDEN SERGIO;

udite l’avvocato D’ACUNTO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato in fatto:

– che con ricorso al Tribunale di Napoli T.G., titolare di trattamento pensionistico quale ex-dipendente del Banco di Napoli, agiva nei confronti di INPS e di SAN PAOLO IMI spa, chiedendo al giudice del lavoro di accertare la infondatezza della pretesa dell’INPS alla restituzione della quota di pensione percepita a carico dell’ente nel periodo (OMISSIS), pretesa fondata sulla asserita incumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione da lavoro dipendente percepita nel medesimo arco temporale;

– che in via di progressivo subordine il T. chiedeva accertarsi:

– che tenuta alla restituzione della pensione liquidatagli era la società SAN PAOLO IMI spa, subentrata al Banco di Napoli;

– che egli aveva diritto a fruire del condono ex lege n. 289 del 2002;

– che l’INPS e/o il Banco di Napoli erano responsabili per il danno subito, con condanna degli stessi enti al risarcimento.

– che le medesime domande costituivano oggetto di ricorso in appello del T., all’esito della pronunzia di rigetto resa nel primo grado;

– che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15 aprile – 6 maggio 2011, in accoglimento del relativo motivo di gravame, accoglieva la domanda principale del T. e condannava l’INPS ai pagamento delle somme trattenute sul trattamento di pensione.

– che l’INPS ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza, evocando nella presente sede di legittimità unicamente il T. e non anche la società INTESA SAN PAOLO spa (già San Paolo IMI);

Ritenuto:

– che nella situazione rappresentata sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario cd. “processuale”, che si verifica nei casi in cui l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, pur non legate da litisconsorzio necessario, allorchè si tratti di cause tra loro dipendenti (id est: rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune), derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti nei gradi di giudizio precedenti (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 19/04/2016, n. 7732; Cassazione civile, sez. trib. 13 luglio 2016 n. 14253);

– che deve, pertanto. provvedersi all’integrazione obbligatoria del contraddittorio – ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

PQM

ORDINA la integrazione dei contraddittorio nei confronti di INTESA SAN PAOLO spa.

Fissa alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento di cui sopra.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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