Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21650 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17716/2013 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6

presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 3 presso lo

studio dell’avvocato IGNAZIO MORMINO, e rappresentato e difeso

giusta procura a margine del controricorso dall’avvocato SANTO

MESSINEO;

– controricorr_ente –

e contro

FONDO ROTAZIONE ESA, B.S., SERIT SICILIA SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il

18/3/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

L.F.C. proponeva opposizione avverso i decreti emessi dal Tribunale di Termini Imerese in data 26/09/2011 con i quali erano stati liquidati i compensi in favore di S.A. per l’attività svolta quale custode del compendio immobiliare e di delegato alla vendita nelle procedure esecutive riunite nn. 96/2000 e 43/2006, promosse la prima dal Fondo di Rotazione ESA e la seconda da Island Finance 2 S.r.l. nei confronti del L.F. ed altri debitori.

Evidenziava che prima della riunione il Fondo di Rotazione si era limitato al solo pignoramento ed al deposito dell’istanza di vendita, non avendo ancora integrato la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c., e che successivamente alla riunione la procedura era stata coltivata solo dalla Island Finance 2, le cui richieste di vendita avevano determinato la nomina del Dott. S. quale custode e delegato alla vendita.

In seguito, la società creditrice aveva depositato atto di rinuncia alla procedura esecutiva, che era stata dichiarata estinta in data 4/5/2001, dopo che il G.E. aveva liquidato i compensi all’ausiliario.

Il S. aveva poi presentato una relazione relativamente alla diversa procedura intrapresa dal Fondo di Rotazione, ma quest’ultimo non aveva dato alcun impulso alla stessa, chiedendo liquidarsi i compensi, richiesta che aveva visto l’emissione dei decreti oggetto di opposizione.

Il Tribunale con ordinanza del 3 maggio 2012 annullava i decreti per difetto di motivazione, rimettendo gli atti al G.E. per le sue nuove determinazioni sul merito della richiesta.

Il G.E. con decreto del 18 maggio 2012 liquidava in favore del S. la somma di Euro 4.199,28 per l’attività delegata e la somma di Euro 6.417,02 per quella di custodia, ponendo tali esborsi a carico del creditore procedente.

S.A. proponeva opposizione avverso tale decreto e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori intervenienti e procedenti, il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 18/3/2013 rigettava l’opposizione condannando l’opponente al rimborso delle spese in favore delle parti costituitesi.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, il giudice di merito osservava che doveva reputarsi corretto il metodo di ritenere la liquidazione in esame come residuale rispetto a quella già compiuta in relazione alla procedura esecutiva riunita ed estinta, provvedendo quindi a sottrarre dall’importo complessivamente determinato, quanto in precedenza liquidato.

Inoltre i riferimenti normativi compiuti nel decreto, in rapporto agli elementi emergenti dal fascicolo dell’esecuzione, permettevano di comprendere le ragioni in base alle quali si era pervenuti alla liquidazione, che appariva riferibile sia all’attività di custodia che all’attività delegata.

Quanto a quest’ultima, risultava corretta la determinazione del compenso per la redazione dell’avviso di vendita, tenuto conto che i lotti relativi ai beni esecutati erano pari a nove, non potendosi a tal fine tenere conto della circostanza che un lotto ricomprendeva 12 immobili.

Corretta risultava anche la determinazione del compenso per il verbale di asta deserta, mentre era incensurabile, in quanto contenuta tra il minimo ed il massimo tariffario, la determinazione degli onorari per l’attività delegata, essendosi applicata la percentuale minima dello 0,50% sul valore complessivo degli immobili esecutati, come determinato dal GE.

In merito agli onorari correlati all’attività di custodia, il calcolo a percentuale era avvenuto sulla base del medesimo valore, risultando condivisibile la decurtazione di 1/4, tenuto conto che era intervenuta l’estinzione di una delle due procedure riunite, e che l’attività residuale di custodia aveva riguardato solo alcuni beni, senza che fosse stato documentato un particolare impegno.

Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso S.A. sulla base di due motivi.

L.F.C. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

A tal fine si evidenzia che l’ordinanza ha ritenuto sufficiente ai fini della motivazione la presenza di alcuni riferimenti normativi, sebbene abbia ammesso la necessità di dover trarre ulteriori elementi dai dati emergenti dal fascicolo dell’esecuzione, laddove la motivazione deve trarsi dal solo provvedimento.

Inoltre dalla lettura dell’ordinanza non si comprende per quale ragione si sia ritenuto di limitare a 9 il numero dei lotti in relazione ai quali calcolare il compenso, mentre dall’ordinanza di vendita emerge che i lotti sono ben 20. In tal senso la decisione è incorsa in una ” finzione argomentativa” laddove ha trascurato che il lotto n. 9 in realtà si compone di ben 12 immobili, ognuno dei quali costituente a sua volta un lotto autonomo.

Del tutto immotivata appare poi la decisione del Tribunale di ritenere congrua la liquidazione dei compensi di cui al D.M. n. 133 del 1999, art. 2, comma 2, in misura pari al minimo tariffario.

Del pari priva di motivazione è la decisione del provvedimento in quanto ha omesso di fornire risposta alle doglianze del S. circa il fatto che provvedendosi a ricalcolare il compenso sul complessivo valore dei beni pignorati nelle procedure riunite, determinando quanto ancora dovuto alla luce della differenza rispetto a quanto già liquidato con i precedenti decreti, si sarebbe di fatto modificato quanto liquidato nella procedura esecutiva estinta.

Infine, del tutto priva di motivazione risulta la decisione di provvedere alla riduzione di 1/4 dei compensi dovuti per l’attività di custodia, essendosi omesso di considerare che la procedura intentata dal Fondo di Rotazione è ancora pendente, e non riguarda certo pochi immobili.

Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 133 del 1999, art. 2, comma 1 e del D.M. n. 80 del 2009, art. 2.

Si sostiene, quanto alla prima previsione normativa che la soluzione del Tribunale non tiene conto dell’effettivo numero dei lotti oggetto dell’incarico al professionista delegato, non apparendo ragionevole la scelta del CTU di accorpare in un unico lotto ben 12 appartamenti.

Inoltre, si sostiene che sarebbe erronea la premessa di cui al decreto di liquidazione di ritenere che il suo contenuto avesse valore residuale rispetto a quanto in precedenza liquidato con i decreti non più suscettibili di impugnativa, in quanto il D.M. n. 133 del 1999, non prevede un sistema di calcolo a scaglioni aggiuntivi con aliquote progressivamente ridotte che possa portare ad un risultato diverso in caso di frazionamento del patrimonio immobiliare, prevedendo invece un sistema proporzionale.

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto concerne la liquidazione dei compensi di custodia, non potendosi accedere ad una liquidazione complessiva, atteso che una delle due procedure riunite si era estinta.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono infondati, e vanno quindi rigettati.

In primo luogo va evidenziato che erroneamente si deduce il vizio di motivazione del decreto impugnato, trascurandosi di considerare che a seguito del provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione, è l’ordinanza del Tribunale a contenere l’individuazione delle ragioni che giustificano la liquidazione del compenso, occorrendo quindi indirizzare le critiche avverso tale provvedimento e non anche nei confronti del decreto.

Posta tale precisazione, va sicuramente esclusa la ricorrenza della nullità per difetto assoluto di motivazione, avendo il giudice dell’opposizione puntualmente individuato i criteri sulla scorta dei quali ha ritenuto congrua la liquidazione effettuata dal G.E., apparendo del tutto corretto, ed anzi necessario, il rinvio agli elementi di fatto quali emergenti dal fascicolo dell’esecuzione, la cui disamina è appunto doverosa da parte del giudice dell’opposizione.

Passando quindi alla censura concernente la corretta individuazione del numero dei lotti sui quali calcolare il compenso per la redazione degli avvisi di vendita, la stessa difesa del ricorrente, che peraltro omette di riprodurre in ricorso il contenuto del provvedimento di delega, riconosce che a seguito delle operazioni di stima, erano stati individuati 9 lotti, uno dei quali ricomprendente 12 immobili.

Trattasi di una scelta di opportunità rimessa alla discrezionale valutazione del G.E. che ha ritenuto che sussistessero evidenti ragioni di convenienza che giustificavano l’accorpamento di distinte unità immobiliari in un unico lotto.

Il motivo quindi, mira a contestare la insindacabile valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei poteri di direzione del processo esecutivo (assumendosi inammissibilmente nel secondo motivo di ricorso, che si tratterebbe di un accorpamento manifestamente non adeguato alle esigenze della procedura esecutiva), sovrapponendo in tal modo la personale valutazione del ricorrente a quella riservata dalla legge al G.E..

Ne deriva che la doglianza si palesa del tutto destituita di fondamento sia in relazione al dedotto vizio motivazionale che per quanto attiene alla presunta violazione di legge.

Del pari incensurabili appaiono la valutazioni del provvedimento impugnato in merito alla determinazione della misura degli onorari per l’attività delegata e per la custodia dei beni immobili, posto che, quanto alla prima, avendo il giudice contenuto la liquidazione nei minimi tariffari, senza quindi andare al di sotto della soglia minima prevista dall’apposito decreto ministeriale, ha esercitato una propria prerogativa discrezionale, il cui esercizio non richiede un’apposita motivazione, sfuggendo quindi al controllo di legittimità.

Quanto invece alla riduzione di 1/4 per i compensi dell’attività di custodia, l’ordinanza gravata, dopo aver esattamente ricordato come una delle due procedure esecutive si fosse estinta per la rinuncia del creditore procedente, avendo provveduto alla liquidazione sulla base della stima dei beni interessati da entrambe le procedure, ha correttamente richiamato la previsione di cui al D.M. n. 80 del 2009, art. 2, comma 3 (che appunto fa riferimento anche all’ipotesi di estinzione del processo prima della vendita), evidenziando che anche in relazione ai beni non interessati dalla declaratoria di estinzione, e che, a detta del ricorrente, sono oggetto di una procedura ancora pendente, l’attività del custode non aveva comportato un particolare impegno.

Ne deriva che va esclusa la dedotta violazione di legge, rientrando l’individuazione della percentuale di riduzione nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale e non sindacabile riservato al giudice del merito.

Quanto infine alla pretesa violazione del principio di intangibilità dei precedenti decreti di liquidazione, emessi nell’ambito della procedura esecutiva estinta, e non opposti, per effetto del metodo di determinazione seguito dal G.E. nel provvedimento opposto, e consistente nel determinare il compenso in misura pari alla differenza tra quanto dovuto per effetto del calcolo sull’intero valore dei beni interessati dalle due procedure, al netto di quanto già liquidato in precedenza, si osserva in primo luogo che il ricorso difetta evidentemente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo la difesa del S. omesso di riportare in ricorso il contenuto dei decreti di liquidazione non opposti nonchè il tenore delle istanze di liquidazione del ricorrente sulla base delle quali sono stati pronunciati i decreti de quibus, trattandosi di atti il cui esame appare necessario onde poter effettivamente apprezzare l’erroneità o meno del metodo di liquidazione seguito.

Peraltro, la soluzione alla quale è pervenuto il Tribunale non si palesa di per sè connotata da illogicità o incoerenza, posto che le attività in relazione alle quali è stato chiesto separatamente il compenso da parte del ricorrente sono state svolte allorquando le due procedure erano riunite ed hanno quindi interessato beni il cui valore complessivo è effettivamente corrispondente a quello indicato dal Tribunale, conformemente alla stima effettuata nella procedura esecutiva.

Inoltre la liquidazione della sola parte di compenso non già soddisfatta dalla liquidazione di cui alla procedura estinta, lungi dal determinare una modifica della precedente liquidazione, ne conferma appunto l’intangibilità, individuando, in relazione ad una procedura di carattere sostanzialmente unitario perchè concernente beni interessati da procedure riunite, quanto ancora spettante all’ausiliario.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguenza che le spese debbano seguire la soccombenza nei rapporti con la parte controricorrente.

Nulla a disporre quanto alle spese di lite nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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