Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2165 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28060-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO BARSANTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1279/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 1279/5/16 del 4 luglio 2016, pubblicata l’8 luglio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca n. 466/2015 del 13 luglio 2015, di accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti P.R. e D.A. avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle entrate alla domanda, presentata 28 novembre 2013, di rimborso della somma di Euro 9.819,00 corrisposta il 23 settembre 2013 dal notaio rogante, Dott. S.G., a pagamento dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, notificato al pubblico ufficiale il 16 settembre 2016, in relazione al rogito di compravendita, registrato il 31 luglio 2013, concernente l’acquisto da parte dei ricorrenti di un suolo da destinare a pertinenza della loro abitazione.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 2 dicembre 2016, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – I contribuenti intimati hanno resistito mediante controricorso dell’11 gennaio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando quanto segue.

1.1 – Le parti contraenti dell’atto registrato sono gli unici soggetti passivi della imposta di registro; il notaio rogante è “solo tenuto” a curare il versamento di quanto successivamente alla registrazione sia richiesto dalla Agenzia delle entrate in seguito all’accertamento del maggiore valore dell’immobile trasferito, per effetto – nella specie – della valutazione del suolo come area edificabile.

Deve essere pertanto rigettata la eccezione della Amministrazione finanziaria appellante di inammissibilità del ricorso introduttivo, per carenza della legittimazione “processuale” dei ricorrenti, sotto il profilo che nei confronti di costoro non era stato emesso alcun atto impositivo e che il pagamento dell’avviso di liquidazione era stato eseguito dal notaio, cui l’atto era stato notificato.

1.2 – Nel merito il maggior tributo (incassato della Agenzia delle entrate) non era dovuto, in quanto il suolo trasferito non è edificabile.

Il terreno acquistato è compreso in zona urbanistica del territorio comunale nella quale “sono ammessi unicamente interventi di ampliamento o di ristrutturazione su edifici già esistenti”.

Sicchè non essendo il suolo edificato resta escluso alcun intervento edilizio colla conseguenza che il terreno non è da considerare edificatorio, in quanto non è sufficiente che lo sia “astrattamente”, ma si deve “valutare in concreto la possibilità giuridica della edificazione”.

2. – La Avvocatura generale dello Stato ricorrente sviluppa tre motivi di impugnazione, ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, (primo motivo); in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, nonchè all’art. 1292 c.c., (secondo motivo); e in relazione alla L. 4 agosto 2006, n. 248 art. 36, comma 2, (del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni) (terzo motivo).

2.1 – Col primo motivo la ricorrente deduce che (fatta salva la facoltà della Amministrazione finanziaria di esigere il pagamento della maggiore imposta di registro alle parti contraenti, coobbligate in solido col pubblico ufficiale rogante) nella specie si tratta di registrazione di atto pubblico eseguita in via telematica, sicchè l’avviso di liquidazione per la integrazione della imposta versata deve essere notificato al notaio il quale ha eseguito la formalità ed è tenuto al pagamento, in qualità di responsabile di imposta.

Da tanto consegue che le parti contraenti, nei cui confronti non è stato emesso alcun atto impositivo, non sono legittimati a dolersi della pretesa tributaria avanzata nei confronti del pubblico ufficiale; nè a instare per la restituzione di quanto pagato dal notaio; nè, infine, a impugnare il silenzio rifiuto della Agenzia delle entrate.

2.2 – Col secondo motivo la ricorrente eccepisce che la definitività dell’avviso di liquidazione (mai impugnato) rendeva incontestabile la pretesa tributaria e precludeva la istanza di rimborso, comportando la inammissibilità, sotto altro concorrente profilo, del ricorso introduttivo avverso il silenzio rifiuto della Agenzia delle entrate.

2.3 – Col terzo motivo la ricorrente obietta, nel merito, che il suolo trasferito è compreso in zona prevista dallo strumento urbanistico come utilizzabile a scopo edificatorio, nulla rilevando alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità la inedificabilità “in via di mero fatto o in concreto”, in quanto deve, invece, aversi riguardo in astratto alla “edificabilità di diritto” della area.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

3.1 – Assorbente è lo scrutino del primo motivo.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter, comma 1, recita sotto la rubrica Procedure di controllo sulle autoliquidazioni: “Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, lett. b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13. Nel caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria”.

Le parti contraenti dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare non sono legittimate a instare per il rimborso della maggiore imposta di registro integrativa, versata dal notaio rogante, ai sensi dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter, comma 1, in seguito alla notificazione prevista nella dalla ridetta disposizione eseguita esclusivamente nei confronti del pubblico ufficiale.

I controricorrenti postulano la propria legittimazione a instare per il rimborso del pagamento eseguito dal notaio – e alla conseguente impugnazione del silenzio rifiuto – sul presupposto della negazione della legittimazione del pubblico ufficiale rogante al riguardo (v. controricorso, pp. 5).

La tesi è infondata in quanto è affatto erroneo il presupposto giuridico su cui si basa costituito della (ritenuta) carenza di legittimazione del notaio.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha fissato il seguente principio di diritto che confuta l’assunto dei controricorrenti: “In tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, limita il diritto al rimborso delle somme, asseritamente corrisposte in eccedenza, al “contribuente” ed al “soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicatà, unici interessati alla corretta determinazione dell’imposta. Tuttavia, nella ipotesi in cui la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l’ufficio assume obbligato al pagamento dell’imposta (…), la legittimazione del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti. (…) Il pubblico ufficiale (…) ha interesse diretto e, conseguentemente, è legittimato a contestare pretesa (fiscale) al fine di evitare che la stessa non potesse essere più discussa nè nell’an, nè nel quantum; e la sua difesa non deve essere limitata alla sua personale responsabilità, ma deve essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso” (Sez. 5, Sentenza n. 4954 del 08/03/2006, Rv. 587554 – 01; cui adde Sez. 5, n. 12775 del 21/06/2016, n. m.).

3.2 – Nè, peraltro, ha fondamento la contestazione dei controricorrenti circa la definitività dell’avviso di liquidazione sotto il profilo che l’atto impositivo mai sarebbe stato loro notificato.

In proposito deve considerarsi che (a prescindere dalla questione della legittimazione) le suddette parti – costoro hanno presentato la domanda di rimborso (del pagamento eseguito dal notaio) e, quindi, hanno proposto ricorso contro il silenzio rifiuto hanno tuttavia trascurato di impugnare l’avviso di liquidazione presupposto dal pagamento, rendendo così incontestabile la pretesa tributaria e, di conseguenza, irripetibile il pagamento eseguito.

Esattamente in termini la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale, laddove ” l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri (coobbligati, cioè ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione), il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, (…) ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente ” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 15005 del 02/07/2014, Rv. 631561 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 4047 del 21/02/2007, Rv. 595949 – 01).

3.3 – In conclusione alla stregua dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Il carattere preclusivo della eccezione di inammissibilità del libello introduttivo della lite fiscale, per la carenza della legittimazione dei ricorrenti, comporta che la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante declaratoria della inammissibilità del ricorso introduttivo dei contribuenti.

3.4 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.5 – Mentre la considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito, consiglia la compensazione delle relative spese.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Compensa le spese processuali relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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