Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2165 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25812-2015 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 47, SC. A,

INT. 1, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BOTTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TERENZIO SCHIRRU giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COMI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO COCCO ORTU giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.R.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 378/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

21/05/2015, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato Bruno Botta (delega verbale avvocato Terenzio

Schirru) difensore della ricorrente che si riporta ai motivi scritti

e deposita nota spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. P.B. e S.R.J. hanno convenuto L.A. dinanzi al Tribunale di Cagliari per sentir pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso tra le parti per inadempimento della L., avendo quest’ultima trascurato di estinguere l’ipoteca gravante sull’immobile promesso in vendita e, conseguentemente, di trasmettere la corrispondente documentazione alla banca contattata dagli attori per la concessione del mutuo destinato a finanziare l’acquisto immobiliare.

2. Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento delle domande degli attori, ha pronunziato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento della L., con le conseguenti statuizioni restitutorie e risarcitorie.

3. Su impugnazione della L., la Corte d’appello di Cagliari ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione L.A. sulla base di tre motivi d’impugnazione.

5. Ha depositato contro ricorso P.B. concludendo per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

6. S.R.J. non ha svolto difese in questa sede.

7. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

8. Con i tre motivi di ricorso, la L. censura la pronuncia della corte territoriale per omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo i giudici d’appello asseritamente trascurato di giustificare la ritenuta sussistenza, in capo alla promettente venditrice, dell’obbligo di consegnare la documentazione relativa all’estinzione anticipata del mutuo gravante sull’immobile promesso in vendita, nonchè per aver erroneamente ritenuto essenziale il termine stabilito per il rogito notarile e, infine, per aver erroneamente escluso la contrarietà a buona fede e correttezza del comportamento complessivamente tenuto dai promettenti compratori.

8.1. Tutti e tre i motivi sono inammissibili.

Osserva il relatore come, attraverso le argomentazioni critiche articolate con l’impugnazione proposta, la ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, precluso a questo giudice di legittimità.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex purimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Varrà peraltro sottolineare come, secondo l’insegnamento della gurisprudenza di legittimità – cui si ritiene di dover dare continuità in questa sede -, qualora dalle parti di un contratto preliminare vengano dedotte reciproche inadempienze a giustificazione della mancata conclusione di un negozio definitivo, rientra nelle attribuzioni del giudice di merito la valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti di ciascuna di esse e l’individuazione di quale comportamento, oltre ad essere contrario a buona fede e di non scarsa importanza, abbia inciso in modo determinante e prevalente sulla causa del contratto, facendone venir meno l’originaria funzione economico-sociale; tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sez. 2, Sentenza n. 15691 del 11/07/2006, Rv. 592691).

Nella specie, la Corte d’appello di Cagliari ha espressamente evidenziato come il complesso degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio avesse con chiarezza manifestato un comportamento contrattuale della promettente venditrice contrario a buona fede, essendo emerso che la L., dopo un primo “cordiale” approccio con la banca prescelta dai promettenti compratori, avesse poi trascurato di fornire la documentazione relativa all’estinzione anticipata del mutuo gravante sul proprio immobile: adempimento evidentemente proprio nella parte contrattuale cui unicamente avrebbe potuto predicarsi la concreta disponibilità di detta documentazione, all’evidenza essenziale ai fini del finanziamento dell’acquisto e, dunque, della realizzazione della causa contrattuale.

Allo stesso modo, i giudici d’appello hanno sottolineato come le prove acquisite avessero confermato la riconducibilità alla L. del mancato ricevimento, da parte della stessa, della bozza del contratto definitivo destinato alla conclusione, sottolineando come le circostanze concrete precedenti la data fissata per la stipulazione del contratto definitivo avessero inequivocabilmente confermato, al di là di una formale dichiarazione di essenzialità del termine, la gravità dell’inadempimento cui la L. ebbe a rendersi responsabile, tenuto conto delle ripetute richieste di attivazione dei promettenti compratori richiamate in motivazione e della sollecita attività svolta dagli stessi per l’ottenimento del mutuo destinato al finanziamento dell’acquisto: comportamento, quest’ultimo, che, unitamente alle restanti circostanze richiamate dalla corte territoriale, ha indotto giudici d’appello a escludere il ricorso di alcuna violazione, da parte dei promittenti compratori, dei canoni della buona fede e della correttezza contrattuale.

Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi a tutte le censure di merito in questa sede inammissibilmente illustrate dalla ricorrente.

9. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di P.B., liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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