Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2165 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 01/02/2021), n.2165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19781/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.T.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2015 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

03/02/2015 R.G.N. 338/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 76 del 2015, resa nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, a seguito del dissenso espresso in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il Tribunale di Enna, dopo aver espletato nuova c.t.u. ed aver precisato che la L. n. 222 del 1984, ha introdotto la nozione di capacità di lavoro in sostituzione della pregressa capacità di guadagno, ha accertato che P.T.E. versa nelle condizioni sanitarie utili al fine di fruire della pensione di inabilità prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 2, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 20 marzo 2012 ed ha condannato l’INPS al pagamento della relativa prestazione con accessori di legge;

avverso tale sentenza, ricorre in cassazione l’Inps sulla base di due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 222 del 1984, art. 2, nonchè dell’art. 445 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ragione del fatto che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulla eccepita improponibilità del ricorso giudiziario nonostante l’INPS avesse eccepito la mancata presentazione della domanda amministrativa relativa alla pensione di inabilità prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 2, essendo stata richiesto l’assegno di invalidità previsto dall’art. 1 della medesima Legge; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 443 c.p.c., D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47,L. n. 222 del 1984, art. 2 e dell’art. 445 bis c.p.c., posto che la domanda relativa all’assegno di invalidità non poteva ritenersi idonea al fine di chiedere in giudizio la pensione di inabilità atteso che tra le due prestazioni non vi è un rapporto di continenza;

P.T.E. è rimasta intimata; il P.G. ha concluso per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati;

il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare sulla eccezione di improponibilità della domanda giudiziale relativa all’ottenimento della pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2, posto che la attuale parte intimata aveva domandato in via amministrativa l’assegno di invalidità di cui alla medesima L. n. 222 del 1984, art. 1;

i motivi sono sufficientemente specifici in quanto il ricorrente riporta il contenuti del ricorso per a.t.p.o. nella parte in cui l’istante ha affermato che “la ricorrente (…) inoltrava alla competente sede INPS di (OMISSIS) domanda volta al riconoscimento delle prestazioni Assegno ordinario di invalidità essendo la stessa affetta come risulta dal certificato medico del (OMISSIS) da Miocardia…poliartrosi…broncopatia cronica…(..) essendo l’istante affetta da patologie tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa…alla ricorrente non resta altra via che quella di adire l’Autorità giudiziaria…(…) voglia a) nominare un c.t.u. cui affidare l’incarico di accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (impossibilità con impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa con diritto ad ottenere la pensione di inabilità ex L. n. 22 del 1984…);

posto tale contenuto del ricorso, è evidente che lo stesso non si fonda sulla domanda amministrativa effettivamente presentata dalla odierna intimata (non allegata al presente ricorso) ma, bensì, sulla omessa pronuncia del giudice relativamente alla eccezione di improponibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità L. n. 222 del 1984, ex art. 2, per cui non vi è violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, con conseguente improcedibilità del ricorso;

tutto ciò premesso, va osservato che effettivamente il giudice, pur dando atto seppure sinteticamente dell’avvenuta costituzione dell’Istituto e della eccezione di inammissibilità della domanda, ha del tutto omesso di motivare su tale eccezione;

a ciò si aggiunga che è pur vero che non ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 20718 del 13 agosto 2018; Cass. n. 29191 del 2017), ma ciò si realizza solo quando dalla motivazione è dato evincere che la questione sia stata in effetti tenuta necessariamente in considerazione ai fini della decisione e che difetti solo la esplicitazione di tale processo logico;

ciò non può affermarsi nel caso di specie, giacchè dai contenuti del ricorso per accertamento tecnico preventivo riportati dal ricorrente emerge una effettiva incertezza ed imprecisione sull’oggetto della domanda amministrativa che l’INPS, proponendo l’eccezione di improponibilità, aveva sollevato e che il Tribunale ha ignorato;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato, che verificherà la sussistenza di idonea domanda amministrativa relativamente alla prestazione richiesta con la domanda di accertamento tecnico preventivo obbligatorio proposta da P.T.E. e provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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