Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21649 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21649

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20487/2013 proposto da:

S.M.A., T.F.M., T.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22 presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO che li rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI FOGGIA, domiciliati ex lege in ROMA, VIA PORTOGHESI 12

presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 18/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Nell’ambito del processo penale n. 129/2011 il GIP presso il Tribunale di Foggia in data 15/10/2010 nominava T.A. quale custode di un parco eolico in (OMISSIS), composto di 33 aerogeneratori, al fine di far funzionare gli impianti e proseguire l’attività di produzione di energia eolica.

A tal fine il T. aveva provveduto all’amministrazione dei beni facendo confluire i proventi dell’attività su un apposito conto corrente.

Con ordinanza del 4 ottobre 2011 il Tribunale di Foggia annullava il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Il T., adducendo che la propria gestione aveva determinato utili per oltre 5 milioni di Euro, ed evidenziando che il conto finale della gestione era stato approvato anche dalle società proprietarie degli impianti, ed evidenziando la notevole onerosità dell’attività di amministrazione svolta, chiedeva la liquidazione dei propri compensi sulla base delle tariffe professionali della professione di commercialista.

Il Tribunale con decreto del 25 gennaio 2012, disattendeva l’istanza del professionista, riconoscendo la minor somma di Euro 17.594,20, procedendo alla liquidazione in base a criteri equitativi.

Avverso tale decreto proponeva opposizione il T., ed il Tribunale di Foggia con ordinanza del 18 giugno 2013 ha rigettato l’opposizione, confermando la liquidazione resa.

In primo luogo riteneva non invocabile nella fattispecie quanto previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, trattandosi di una previsione speciale emessa ai soli fini dell’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie.

Quanto alla dedotta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, atteso che i beni sottoposti a sequestro non rientravano tra quelli di cui al D.M. n. 265 del 2006, che ha approvato le tariffe di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59, riteneva che fosse corretta la liquidazione dei compensi in via equitativa, non risultando in ogni caso invocabile la disciplina prevista per gli onorari degli esercenti la professione di dottore commercialista.

Inoltre, l’attività di custodia era anche compatibile con il compimento di attività di gestione, avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto che l’attività del custode può risultare anche di carattere dinamico, soprattutto laddove vi sia una nomina ai sensi dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., come peraltro poteva anche desumersi dalla previsione di cui all’art. 259 c.p.p., che secondo l’interpretazione offertane dalla Corte di Cassazione, consente all’autorità giudiziaria di determinare anche le modalità di esecuzione del sequestro, nel caso in cui sia stato nominato un custode.

In assenza quindi di una disciplina attuativa delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59, risultava condivisibile la decisione di fare ricorso ad una liquidazione di tipo equitativo, e nella misura pari allo 0,30% sull’ammontare complessivo dei proventi incassati, tenuto conto della durata dell’incarico, della tipologia delle attività demandate e dei risultati conseguiti.

Per la cassazione di tale provvedimento propongono ricorso S.M.A., T.F.M. e T.A., quali eredi del defunto T.A., sulla base di tre motivi.

Il Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49,50,51 e 52 e l’erronea qualificazione dell’attività svolta dal Dott. T.. Si deduce che erroneamente il professionista è stato individuato come mero custode dei beni, trattandosi in realtà di un amministratore giudiziario, con potere di gestione del parco eolico oggetto di sequestro.

Ne consegue che è erroneo il riferimento al solo art. 58 del menzionato D.P.R., avendo il T. operato quale ausiliario del giudice e non già come mero custode, essendo ben diverse le due attività e meritando pertanto una diversa considerazione anche ai fini della liquidazione del compenso, che per il caso di amministratore giudiziario deve essere determinato in base alle tariffe professionali esistenti, tenendo conto della complessità, completezza e pregio della prestazione, con possibilità anche di raddoppio in caso di eccezionale complessità ed importanza.

Il secondo motivo denunzia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il Tribunale avrebbe inopinatamente effettuato una riduzione dei compensi in misura pari al 92,5%, in base a criteri equitativi non richiamati da alcuna norma.

Il terzo motivo denunzia poi violazione di legge e precisamente del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 51 e 52, con riferimento alla difficoltà e complessità dell’incarico, assumendo che non vi sarebbero tariffe applicabili, laddove ben potrebbe farsi richiamo alle tariffe professionali sulla scorta delle quali era stata predisposta la richiesta di liquidazione.

I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione.

In primo luogo, deve essere sottolineato che, come peraltro emerge anche dallo stesso provvedimento impugnato, il provvedimento di nomina del professionista è avvenuto ai sensi dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. e che proprio alla luce della previsione normativa invocata, appare riduttiva la qualificazione delle attività svolte nell’ambito della mera custodia, in quanto la norma de qua contempla espressamente che la finalità precipua dell’istituto è quella di assicurare proprio l’amministrazione dei beni oggetto del sequestro preventivo.

In tale prospettiva non appaiono del tutto appropriati i richiami compiuti nell’ordinanza impugnata a precedenti di legittimità adottati in sede penale (come ad esempio Cass. Pen. n. 35801/2010), ma in relazione alla differente previsione della custodia di cui all’art. 104 disp. att. c.p.p., per la quale si riconosce la possibilità di compiere anche attività di gestione dei beni, senza che però la stessa assuma carattere principale. Una volta quindi ravvisata la centralità dell’attività di amministrazione e gestione dei beni in sequestro, reputa il Collegio che debba darsi continuità ai più recenti interventi di questa Corte.

In tal senso si veda Cass. n. 24106/2011, a mente della quale, la liquidazione dell’indennità spettante al custode di un bene immobile sottoposto a sequestro penale preventivo deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 58 e 59 e, quindi, sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi del citato art. 59 o, in via residuale, secondo gli usi locali, anche se il custode sia un dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, in quanto nessuno spazio, neppure in via residuale, può esserci per l’operatività della disciplina prevista dal regolamento sugli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti (approvato con D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645), la cui applicabilità presuppone che al professionista sia affidata anche l’attività di amministrazione o liquidazione dell’azienda, del patrimonio o di singoli beni.

La pronuncia anche in relazione alla attività di mera custodia impone il ricorso agli usi locali, escludendo quindi la legittimità di una liquidazione fondata su criteri meramente equitativi, ed in linea con la stessa si pone anche la successiva Cass. n. 11281/2012, che, prendendo spunto dall’emanazione del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, ha affermato che in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito dell’emanazione, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (in termini si veda anche Cass. n. 752/2016, che, sempre ribadendo la necessità del ricorso agli usi locali, chiarisce che per questi ultimi non occorre verificare la ricorrenza del requisito della “opinio iuris ac necessitatis”, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale).

Deve pertanto ritenersi ormai superato dai più recenti arresti il precedente contrario orientamento di cui è espressione Cass. n. 6049/2009, per la quale il compenso del custode andava determinato in base alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ove esistenti, ovvero secondo gli usi locali, in virtù della previsione di cui all’art. 276 del suddetto decreto, consentendo in mancanza delle une e degli altri, che la liquidazione avvenisse ai sensi dell’art. 2233 c.c., comma 2, posto che trattasi di decisione relativa a fattispecie assoggettata alla disciplina anteriore all’emanazione del suddetto D.M. n. 265 del 2006 e che quindi non tiene conto, a differenza dei successivi arresti, degli effetti scaturenti sul sistema dall’emanazione del decreto in questione.

La decisione gravata, nel reputare corretta la liquidazione operata in favore del dante cause dei ricorrenti sulla scorta di criteri equitativi, e non già con riferimento agli usi locali, va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro magistrato del Tribunale di Foggia.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altro magistrato del Tribunale di Foggia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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