Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21649 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 08/10/2020), n.21649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 33475-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIETRO SORBO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3238/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO

D’AQUINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011, per maggiori redditi da partecipazione nella società Si.Pa. (Gas) SRL, conseguente ad accertamento di maggior reddito di impresa nei confronti di quest’ultima;

la CTP di Caserta ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 19 marzo 2018, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del curatore del Fallimento della società Si.Pa. e, dando atto che al giudizio venivano riuniti altri ricorsi avverso altri avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente, ha rigettato gli appelli della contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento nei confronti di soci di società di capitali a ristretta base partecipativa;

propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, resiste con controricorso l’Ufficio;

la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.1. la contribuente denuncia, in rubrica, “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 14, e art. 59, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, litisconsorzio necessario”, lamentando che la CTR, con riguardo agli avvisi di accertamento impugnati per omessa dichiarazione della propria quota del maggior imponibile accertato nei confronti della società SI.PA. Gas s.r.l., non avrebbe disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, trattandosi, a giudizio della ricorrente, di cause inscindibili;

1.2. la doglianza (al di là dell’impropria formulazione della censura come vizio di motivazione, anzichè come violazione di legge e, pertanto, previa riformulazione del motivo di censura) è infondata, atteso che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società (Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426);

2. sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 7.800,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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