Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21648 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15553-2014 proposto da:

CO.M.P.A.S.S. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 0.N.L.U.S., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CHILOSI, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/12/2013 R.G.N. 500/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato DE MARCO PAOLO per delega Avvocato CHILOSI RICCARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

Con sentenza 17 dicembre 2013, la Corte d’appello di Genova rigettava la domanda di G.D. di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole il (OMISSIS) (con effetto dal (OMISSIS)) dalla datrice Co.M.P.A.S.S. s.c.s. Onlus, pure condannandola alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di questa: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece dichiarato l’illegittimità, condannando la società a reintegrarla nel posto di lavoro, a corrisponderle le differenze retributive maturate dalla data di recesso a quella di reintegrazione e a regolarizzarne la posizione contributiva.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva legittimo il licenziamento per la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di lavoro in conseguenza della perdita dell’appalto con la USL n. (OMISSIS) di Carrara, che aveva abolito dal (OMISSIS) (data di decorrenza del licenziamento intimato) il reparto “camere paganti” dell’ospedale di (OMISSIS), presso cui dalla data di assunzione ((OMISSIS)) G.D. aveva lavorato in qualità di infermiera.

Essa reputava poi, contrariamente al Tribunale, che la società datrice avesse adempiuto al proprio obbligo (non già di valutazione comparativa dei lavoratori in carico presso le diverse strutture appaltate nel servizio in base ai criteri prescritti per i licenziamenti collettivi, inapplicabili, neppure analogicamente, a quelli individuali, ma) di ricollocazione della lavoratrice: avendole offerto una tale possibilità, tuttavia rifiutata da questa fino alla chiusura del servizio cui addetta; sicchè, l’impossibilità di reimpiego era dipesa direttamente dalle sue determinazioni.

Con atto notificato il 12 (18) giugno 2014, Co.M.P.A.S.S. s.c.s. Onlus ricorre per cassazione con unico motivo, mentre la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio di ultrapetizione della Corte territoriale nell’affermazione, subito dopo l’accertamento della legittimità del licenziamento, secondo cui: “Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado formulata dall’appellante, poichè, in atti, non vi è prova di esborso alcuno”. Ciò in assenza di domanda in tale senso in riferimento alla principale di rigetto integrale delle domande avversarie, ma solo alla subordinata di riduzione del risarcimento del danno liquidato per la detrazione dei redditi che la lavoratrice avrebbe percepito accettando il trasferimento dal (OMISSIS) presso la struttura di (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Co.M.P.A.S.S. s.c.s. Onlus è carente di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., in quanto principio applicabile anche al giudizio di impugnazione: in esso l’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, non potendo consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte, nell’insussistenza di un risultato utile ed apprezzabile conseguibile (Cass. 15 gennaio 2016, n. 594; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236).

Nel giudizio di appello, la società ricorrente è infatti risultata pienamente vittoriosa, in assenza di alcun nocumento comportato dal passaggio argomentativo suindicato, tra l’altro nella sola parte motiva e senza alcuna autonoma consistenza decisoria, così da non configurare neppure violazione del principio denunciato di corrispondenza del chiesto al pronunciato (per la relativa nozione, sia pure in relazione alla contraria ipotesi di omessa pronuncia: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653).

Peraltro, anche a volerne ritenere la natura di pronuncia, neppure si ravvisa quale effetto pregiudizievole potrebbe derivare a Co.M.P.A.S.S. s.c.s. Onlus dalla formazione di giudicato sulla (supposta) statuizione; nè la società lo ha allegato, prospettando di avere eventualmente sostenuto esborsi non più ripetibili.

Dalle superiori argomentazione, discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, senza l’assunzione di alcun provvedimento sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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