Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21648 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26008-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DEL DEMANIO,

rappresentati e difesi per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia

ex lege;

– ricorrenti –

contro

G.T.M., R.R., R.V., quali eredi di

G.A.;

– intimati –

nonchè

E.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI POTENZA, depositata il

25/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Amministrazione delle Finanze, con atto di citazione notificato in data 16/7/1974, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Potenza, G.A. deducendo che lo stesso aveva da anni occupato abusivamente un appezzamento di terreno in (OMISSIS), di proprietà dell’attrice, sul quale aveva costruito un fabbricato.

L’attrice, quindi, ha rivendicato la piena disponibilità dell’area e della costruzione, acquisita per accessione, nonchè il risarcimento del danno per l’illegittima occupazione dell’una e dell’altra.

Il convenuto, dopo aver resistito alla domanda proposta dall’attrice, ha, a sua volta, proposto domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice al pagamento dell’indennità per i miglioramenti dovuti al possessore di buona fede.

Il tribunale, con sentenza del 2006, accertata la qualità di mero detentore in capo al convenuto, ha accolto la domanda di rilascio proposta dall’attrice, riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno per mancato godimento sia del suolo che della costruzione. Il tribunale, inoltre, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, riconoscendo il suo diritto ad ottenere, a norma dell’art. 936 c.c., l’indennizzo, che ha determinato, in base al criterio dell’incremento di valore del fondo, nella somma di Euro 156.2524,91, così come attualizzata al 1995 dal consulente tecnico d’ufficio, oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, dall’1/1/1996 alla data della pubblicazione della sentenza, ed interessi legali da detta data al soddisfo.

Il Ministero e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto appello articolando un unico motivo di doglianza, afferente la quantificazione della somma riconosciuta a titolo d’indennizzo, con il quale hanno censurato l’erroneità della decisione nella parte in cui il tribunale avrebbe operato una ipervalutazione dei parametri posti a fondamento della domanda riconvenzionale, e chiedendo, per l’effetto, di dichiarare l’erroneità dei criteri di quantificazione posti a base dell’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado e, previa rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, determinare gli stessi in maniera corretta riformando in parte qua la decisione impugnata.

R.R., R.V. e G.M.T., quali eredi del convenuto, si sono costituiti in giudizio, resistendo al gravame, ed hanno, a loro volta, proposto appello incidentale deducendo, innanzitutto, che il proprietario del suolo ha il diritto al risarcimento del danno solo nel caso di tempestiva richiesta di rimozione delle opere e non anche quando abbia scelto di ritenerle; in secondo luogo, che la somma ad essi spettante è certamente superiore ad Euro 400.000,00, dovendosi determinare l’entità delle migliorie apportate al fondo al momento del rilascio e sulla base dei prezzi correnti di mercato.

La corte d’appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, ha, in parte, accolto l’appello incidentale, rigettando, per l’effetto, la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed ha, in parte, accolto l’appello principale proposto dal Ministero, che ha, per l’effetto, condannato a corrispondere agli eredi del convenuto la somma di Euro 177.296,14, oltre interessi legali dalla sentenza all’effetti soddisfo.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che: – gli eredi del convenuto non hanno impugnato la-decisione del tribunale nella parte in cui ha accertato la proprietà del fondo in capo all’Amministrazione finanziaria e li ha condannati al suo rilascio, nè l’intervenuta accessione della costruzione al suolo a norma dell’art. 934 c.c.; – nessuna, parte ha contestato il momento dell’accessione, fissato dal consulente tecnico al 1980; – l’Amministrazione non ha impugnato nell’an la statuizione sull’indennizzo riconosciuto agli eredi del convenuto ai sensi dell’art. 936 c.c. ma solo nel quantum, nè ha impugnato quella sui presupposti utilizzati per calcolare il risarcimento in suo favore, che, sebbene richiesto per il mancato utilizzo tanto del terreno, quanto della costruzione, il tribunale ha determinato con esclusivo riguardo alla mancata fruizione di quest’ultima, nè, infine, ha impugnato il criterio di determinazione dell’indennizzo riconosciuto alla controparte, che, nonostante l’espresso riferimento alla minor somma tra lo speso e il migliorato, è stato calcolato dal tribunale sul melioratum anzichè sull’expensum; – gli eredi del convenuto non hanno impugnato la statuizione sugli accessori, nonostante che il tribunale abbia riconosciuto sull’indennizzo calcolato dal consulente tecnico solo la rivalutazione monetaria e non anche gli interessi; – nessuna delle parti ha censurato i parametri utilizzati dal consulente tecnico per la determinazione del valore della costruzione nel 1980, quando, cioè, come detto, è intervenuta l’accessione, calcolato in Lire 67.036.353; ha provveduto ad esaminare, congiuntamente a quello specularmente articolato in via incidentale dagli appellati, il motivo d’appello principale sul quantum dell’indennizzo dovuto al costruttore del fabbricato ai sensi dell’art. 936 c.c., e lo ha ritenuto fondato: l’indennizzo spettante agli eredi del convenuto, infatti, ha osservato la corte, dev’essere correttamente calcolato avendo come parametro di riferimento il valore (“non contestato”) della costruzione nell’anno 1980 (quando, cioè, si è verificata l’accessione), pari a Euro 67.036.353 (Euro 34.621,30), al quale deve aggiungersi la sola rivalutazione cui sono ordinariamente assoggettati, secondo l’indice F.O.I., i crediti di valore, determinandolo, all’attualità, nella somma complessiva di Euro 177.296,14: importo idoneo a produrre gli interessi legali dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

La corte, inoltre, ha ritenuto fondato l’appello incidentale nella parte in cui gli appellati hanno lamentato che il tribunale aveva riconosciuto il diritto dell’Amministrazione finanziaria al risarcimento dei danni pur avendo quest’ultima scelto di ritenere l’opera acceduta al suolo. Secondo la corte, deve escludersi il risarcimento del danno in favore del proprietario del fondo laddove quest’ultimo non sia o non sia più legittimato a chiedere la rimozione dell’opera da altri costruita sul suo suolo. D’altra parte, l’Amministrazione ha coltivato sin dal primo grado non la richiesta di rimozione dell’opera bensì il suo acquisto a titolo originario: e “da tale esplicita richiesta è legittimo individuare un implicito riconoscimento dell’utilità di tale acquisizione, per cui l’ulteriore risarcimento – ha concluso la corte – finirebbe per tradursi in una non dovuta locupletazione”.

Il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, con ricorso spedito per la notifica in data 23/10/2015, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello di Lecce.

G.T.M., + ALTRI OMESSI, quali eredi di G.A., sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame di un punto decisivo della controversia sulla quantificazione dell’indennizzo. ex art. 936 c.c. in favore della parte privata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in accoglimento dell’appello principale che l’Amministrazione aveva proposto, ha ritenuto che l’indennizzo dovuto al costruttore del fabbricato ai sensi dell’art. 936 c.c. doveva essere calcolato avendo come valore di riferimento quello dell’anno 1980 e che tale somma doveva essere rivalutata alla data della decisione.

1.2. Sennonchè, così facendo, hanno osservato i ricorrenti, la corte ha preso come base di calcolo una cifra, e cioè Euro 34.621,30, non solo contesta ma addirittura già corretta dallo stesso consulente tecnico d’ufficio, che l’aveva elaborata, anche in considerazione delle motivate contestazioni tecniche svolte all’epoca dall’U.T.E., come può evincersi dal semplice lettura del supplemento alla consulenza tecnica d’ufficio del 20/9/2006 nella quale il consulente tecnico d’ufficio ha indicato il valore dell’immobile al 1980 nella somma di Euro 29.657,27, e cioè in Lire 57.424.486.

2. Il motivo è infondato. I ricorrenti, infatti, non si confrontano con la decisione impugnata: la quale, invero, ha determinato l’indennizzo spettante agli eredi del convenuto avendo come parametro di riferimento il valore della costruzione nell’anno 1980 (quando, cioè, si è verificata l’accessione), pari a Lire 67.036.353 (Euro 34.621,30), sul presupposto che tale valore non era stato contestato dalle parti. I ricorrenti, pertanto, in tanto avrebbero potuto censurare la statuizione conseguentemente assunta dalla corte d’appello (se del caso, – per aver assunto – come base di calcolo una cifra, e cioè Euro 34.621,30, non solo contestata ma addirittura già corretta dallo stesso consulente tecnico d’ufficio) solo se ed in quanto avessero preliminarmente dedotto l’erroneità del convincimento espresso nella sentenza della mancata contestazione di tale valore, provvedendo alla trascrizione dei relativi scritti difensivi: ciò che, nella specie, non è accaduto.

3.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione di legge per l’erronea e falsa applicazione dell’art. 936 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’incompatibilità tra la pretesa risarcitoria avanzata dall’Amministrazione ed il vantaggio economico che la stessa aveva ricevuto dalla costruzione dell’opera.

3.2. In realtà, hanno osservato i ricorrenti, l’art. 936 c.c. non deroga i principi generali in forza dei quali chi detiene un bene di altri contro la volontà del proprietario, anche se vi realizza un’accessione, sottrae il bene al legittimo titolare e lo danneggia non consentendogli di utilizzarlo e di disporne, ledendo, quindi, le sue principali facoltà dominicali. Pertanto, hanno proseguito i ricorrenti, anche nel caso in cui si persegue il pagamento delle somme dovute per l’utilizzazione dei beni, è incontrovertibile il fatto che i privati hanno detenuto i beni e ne hanno impedito l’utilizzo da parte dello Stato. D’altra parte, hanno aggiunto i ricorrenti, il danno non può essere escluso nemmeno a norma dell’art. 1227 c.c., comma 2, poichè il mero ritardo nella richiesta di tutela giurisdizionale non configura mai un concorso di colpa del danneggiato.

4. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di osservare che nel caso, come quello in esame, in cui un terzo non proprietario ha realizzato la costruzione a sue,spese e con suoi materiali sul fondo dell’Amministrazione, la quale, riconosciuta l’utilità dell’opera, non ne ha chiesto la rimozione ed è stata condannata al pagamento, a favore del terzo, dell’indennizzo di cui all’art. 936 c.c., l’Amministrazione proprietaria del fondo non. ha titolo per pretendere il risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione del terreno e all’accessione: in tal senso, in effetti, depone il principio di diritto espresso da questa Corte con la sentenza n. 10441 del 2002 e, più di recente, ribadito con la sentenza n. 3523 del 2017, secondo cui, in tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, il diritto al risarcimento del danno è dall’art. 936 c.c., comma 3, espressamente riconosciuto in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato a chiedere la rimozione dell’opera: quando, invece, al proprietario non è o non è più consentito proporre quest’ultima domanda, è il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria. In altri termini, soltanto nel caso in cui sia legittimato a chiedere la rimozione dell’opera, il proprietario ha garantito altresì il risarcimento del danno, consistente nel ristoro del pregiudizio arrecatogli con l’occupazione temporanea del fondo, nonchè del danno materiale causato al fondo stesso (escavazioni, fondazioni, perdita di colture); mentre, tanto nel caso dell’espressa scelta di ritenzione quanto in quello dell’omessa richiesta di rimozione nel congruo termine normativamente previsto, è ravvisabile un implicito riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte del proprietario del suolo, incompatibile con un pretesa risarcitoria, senza che si possa distinguere tra danni derivanti dall’accessione e danni dovuti all’occupazione temporanea del fondo.

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

7. Nè vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato. Infatti, il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 2014).

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA