Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21648 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17494/2013 proposto da:

B.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO SIMONE e FRANCESCO

ZEFELIPPO;

– ricorrente –

contro

G.C.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

TRIESTE 61, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA SGOBBO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO TATANGELO;

– controricorrente –

e contro

B.C., B.S., T.P.;

– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 606/2011 della CORTE DI APPELLO

DI FIRENZE, depositata il 2 maggio 2011, e la sentenza definitiva n.

148/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28 gennaio

2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

sentito il PG Francesco Iacoviello, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Francesco Zefilippo e Domenico Simone per il

ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, e

l’Avvocato Guido Tatangelo, per il controricorrente, che ne ha

domandato il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2005 B.R., quale erede legittimo di B.U., adiva il Tribunale di Firenze per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo, datato 22 dicembre 2004, con cui era stato nominato erede Z.C.G., in quanto non olografo e redatto dal de cuius in stato di grave deterioramento mentale.

L’attore domandava, inoltre, che fosse dichiarata aperta la successione legittima e che il convenuto fosse condannato a restituire agli eredi legittimi i beni facenti parte del compendio ereditario.

Si costituiva Z.C.G., il quale chiedeva il rigetto delle domande dell’attore.

Si costituiva pure B.C., che si associava alle domande del fratello B.R. e disconosceva il testamento, prodotto in fotocopia.

Rimaneva contumace B.S. e, in corso di causa, interveniva T.P., unico nipote ed erede legittimo di T.M., coniuge premorto di B.U..

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3267/08, dichiarava inammissibile l’intervento di T.P. e accoglieva le domande dell’attore, ritenendo che Z.C.G. avesse omesso di chiedere la verificazione del testamento e di depositare i necessari mezzi di prova.

Z.C.G. proponeva appello, chiedendo il rigetto delle domande articolate in primo grado dall’attore.

Si costituivano B.R. e C., i quali domandavano il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Firenze, nella contumacia delle altre parti, con sentenza non definitiva n. 606/11, dichiarava che Z.C.G. aveva ritualmente proposto istanza di verificazione del testamento olografo e rimetteva la causa sul ruolo per gli incombenti conseguenti.

Con successiva sentenza definitiva n. 148/13, la Corte di Appello di Firenze dichiarava Z.C.G. erede universale di B.U. e rigettava le domande di B.R. e C..

B.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, cui ha resistito con controricorso Z.C.G..

Il ricorrente ha depositato memoria scritta ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i suoi otto motivi che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, B.R. lamenta la violazione degli artt. 112,184,216,217,345 e346 c.p.c. e artt. 2697 e 2702 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, l’omessa ed insufficiente motivazione delle decisioni impugnate e la nullità della sentenza e del procedimento.

Egli contesta, innanzitutto, la circostanza che la corte territoriale abbia ritenuto regolarmente proposta in primo grado istanza di verificazione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c., nonostante il controricorrente si fosse limitato a chiedere, nella memoria di cui all’art. 184 c.p.c., l’ammissione di una Ctu rivolta ad accertare la veridicità sia della scrittura che della forma apposta in calce, senza presentare scritture di comparazione, nè depositare o domandare di acquisire l’originale del testamento.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, la controparte non avrebbe neppure reiterato, al momento della precisazione delle conclusioni, l’eventuale richiesta di verificazione o di nomina del Ctu, così incorrendo nelle decadenze di legge.

Afferma, poi, B.R. che i documenti depositati in appello sarebbero stati presentati tardivamente, così come non tempestiva avrebbe dovuto essere considerata la richiesta di verificazione avanzata per la prima volta formalmente davanti alla corte territoriale e, quindi, in violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c..

Peraltro, secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Firenze non avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva qualificato indispensabili i documenti prodotti dall’appellante.

B.R. lamenta, altresì, il fatto che la corte territoriale avesse dichiarato Z.C.G. erede universale in violazione dell’art. 112 c.p.c., nonostante quest’ultimo non avesse avanzato in primo grado la relativa domanda.

Le doglianze sono inammissibili.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che questa sezione ritiene di condividere, la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass., SU, n. 12307 del 15 giugno 2015, Rv. 635554-01).

Ne consegue che l’attuale controricorrente non era tenuto a proporre istanza di verificazione per dimostrare la veridicità del testamento e che, al contrario, era B.R. a dovere fornire la prova positiva della dedotta falsità.

Pertanto, il ricorrente non ha interesse a contestare la tardività della richiesta di verificazione e del deposito dei documenti presentati solo nel giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze dalla controparte, poichè era egli e non Z.C.G. il soggetto che avrebbe dovuto svolgere l’attività istruttoria necessaria per giungere all’accertamento della non olografia del testamento.

Quanto, invece, alla lamentata violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e, quindi, al denunciato vizio di ultrapetizione, si osserva che questo sussiste ove il giudice travalichi i limiti delle domande o delle eccezioni delle parti o qualora si pronunci su questioni estranee alla materia del contendere e non rilevabili d’ufficio, ma non quando accolga una istanza che costituisca una pretesa minore virtualmente od implicitamente contenuta nella domanda dedotta in giudizio (Cass., Sez. 3, n. 606 del 24 gennaio 1980, Rv. 403995-01).

Nella specie, deve ritenersi che Z.C.G., nel chiedere il rigetto delle domande degli eredi legittimi volte ad ottenere la dichiarazione di nullità del testamento che lo aveva istituito e la consegna dei beni rientranti nell’asse ereditario, avesse implicitamente domandato di accertare anche la propria qualifica di erede universale, che costituiva il presupposto logico necessario perchè fossero respinte le istanze degli attori.

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.

3. Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., essendo intervenuto, dopo l’instaurazione della controversia, un mutamento della giurisprudenza in ordine alla questione della ripartizione dell’onere della prova concernente la non olografia del testamento.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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