Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21648 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30806-2019 proposto da:

BONDIAL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo

studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dagli

avvocati GAETANO SORBELLO, SALVATORE SORBELLO;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALMA BALSAMO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2563/2019

del TRIBUNALE di CATANIA del 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. RITA SANLORENZO che visto

l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione in camera

di consiglio, voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Catania, rigettando l’eccezione proposta dalla società Bondial s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato con ordinanza la propria competenza per territorio a conoscere della controversia instaurata da G.E., addetto alle vendite presso la società Sicilbon s.r.l. (successivamente incorporata dalla società Bondial s.r.l.), rivolta al riconoscimento delle differenze retributive da lui maturate fra il 24 maggio 2010 e il 13 settembre 2012, in attuazione del CCNL per i dipendenti del settore terziario;

il giudice adito, operato il rinvio all’art. 413 c.p.c., comma 2, il quale indica criteri concorrenti di competenza territoriale nelle cause aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, ha affermato la propria competenza, avendo accertato che G.E. era stato pacificamente addetto a un punto vendita ubicato a (OMISSIS);

ritenuta, pertanto, matura la causa per la decisione, ha rinviato le parti all’udienza del 25 settembre 2020, motivando l’impossibilità di definire il processo in quella sede attesa la gravosità del ruolo e la necessità di definire prioritariamente le controversie di più antica iscrizione;

la società Bondial s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la predetta ordinanza, chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto luogo ove ha sede l’azienda e ove in contratto di lavoro si è perfezionato;

G.E. ha resistito con tempestiva memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.;

il P.G. ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la società Bondial s.r.l. denuncia la decisione assunta dal Tribunale di Catania in quanto fondata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, che prevede, quale ipotesi principale per il radicarsi della competenza per territorio, quella del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto;

la stessa società afferma che il rapporto di lavoro si è perfezionato a (OMISSIS), atteso che: a) ivi la società aveva la sua sede principale; b) tanto risulta dalla lettera di assunzione versata in atti; c) corrisponde al vero che al momento della proposizione della domanda la sede di (OMISSIS) – presso la quale il dipendente prestava la propria opera – era cessata da oltre sei mesi, e quindi il criterio di competenza del giudice del luogo in cui si svolgeva o era cessato il rapporto, ritenuto valido anche in caso di trasferimento o cessazione d’azienda, non era più attuale; a norma dell’art. 413 c.p.c., comma 3, infatti, l’applicabilità di esso è soggetta alla condizione che la parte interessata abbia proposto domanda entro sei mesi dal verificarsi di tali eventi;

sostiene che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto valutare il criterio principale indicato dall’art. 413, comma 2, nella sede del luogo dove è sorto il rapporto, ossia (OMISSIS), sede legale della società, come risulta dalla lettera di assunzione redatta il (OMISSIS), versata in atti;

pertanto, la ricorrente società chiede a questa Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale di Catania, dichiarando competente territorialmente a giudicare della controversia il Tribunale di (OMISSIS);

il regolamento di competenza è ammissibile ed è altresì fondato nel merito;

circa l’ammissibilità del regolamento, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (Sez. Un. 20449 del 2014 cui hanno fatto seguito ex plurimis, Cass. n. 14223 del 2017, n. 5354 del 2018 e 2338 del 2020);

nel caso in esame, il Tribunale di Catania nello stabilire l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale e nel disporre la prosecuzione del giudizio davanti a sè, ha realizzato la condizione di ammissibilità del regolamento di competenza consistente nell’aver dichiarato la propria inequivoca determinazione a trattenere dinanzi a sè la causa per la decisione nel merito, condizione indicata dalle Sezioni Unite in via alternativa a quella del rinvio della causa contenente il previo invito, rivolto alle parti, di precisare le rispettive integrali conclusioni anche in merito;

l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’eccezione d’incompetenza formulata dalla società Bondial s.r.l. rinviando il giudizio dinanzi a sè a nuova udienza, riveste, pertanto, il carattere di decisione affermativa sulla competenza, e, pertanto, il ricorso avverso detta pronuncia va dichiarato ammissibile;

quanto al merito del proposto regolamento, il Collegio rileva che la materia rientra fra le ipotesi di competenza territoriale per le quali l’art. 413 c.p.c., considera applicabili criteri fra loro concorrenti;

in tal caso, così come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità (o, come nel caso che ci occupa, l’inapplicabilità) di ciascuno dei predetti criteri, grava sul soggetto che eccepisce l’incompetenza (trattandosi di eccezione in senso proprio), il quale è tenuto a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno dell’eccezione che, in mancanza, dovrà essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il criterio di collegamento indicato, con correlata competenza del giudice adito (cfr. le recenti Cass. n. 17311 del 2018, n. 16284 del 2019 e n. 1594 del 2020);

non è, tale ultima soluzione, quella che sì verifica nel caso qui esaminato, atteso che la società ricorrente ha assolto all’onere su di essa incombente di prospettare in termini completi ed esatti le ragioni di fatto a sostegno della propria tesi difensiva, fornendo prove dell’asserita incompetenza del Tribunale di Catania;

sebbene il rapporto di lavoro fra la Sicilbon s.r.l. (oggi Bondial s.r.l.) e il G. si fosse perfezionato a (OMISSIS), il Tribunale di Catania ha escluso la competenza del primo, corrispondente al luogo ove la società aveva la sua sede legale e ove era sorto il rapporto di lavoro, favorendo il criterio concorrente del luogo ove si trovava il punto vendita di Catania a cui era addetto il lavoratore;

il criterio di collegamento prescelto dal Tribunale di Catania non è, tuttavia, attuale;

l’art. 413 c.p.c., prevede, quale criterio di individuazione del giudice competente territorialmente, oltre al luogo in cui è sorto il rapporto, anche quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della conclusione del rapporto; tale ultimo criterio mantiene la sua validità anche in caso di trasferimento dell’azienda o cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè però la domanda sia proposta entro il preciso limite temporale, indicato dal legislatore, di sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione (art. 413, c.p.c., comma 3);

la ragione giustificatrice della prevalenza conferita al criterio del foro dell’azienda risiede, come evidenziato anche in dottrina, nell’esigenza di riservare il miglior trattamento possibile alle controversie medesime, finalità al cui conseguimento si ritiene concorra in modo decisivo la sussistenza di una inerenza funzionale tra il rapporto dedotto in giudizio e l’azienda;

tale ultimo legame viene considerato esistente in via presuntiva dal legislatore anche nelle ipotesi del trasferimento o della cessazione dell’azienda (o di una dipendenza della stessa), purchè entro il limite temporale di sei mesi dall’avvenuta trasformazione, decorsi i quali deve ritenersi estinto il titolo di competenza territoriale dato dalla sede dell’azienda (o della sua dipendenza) presso cui il lavoratore prestava la sua attività;

sebbene la norma non menzioni affatto l’ipotesi giuridica dell’affitto di azienda, deve tuttavia considerarsi che siffatta trasformazione dell’assetto aziendale va fatta rientrare nella più generale ipotesi del trasferimento di azienda;

secondo l’insegnamento di questa Corte, la vicenda regolata dall’art. 2112 c.c., ricorre non soltanto nei casi di vendita, affitto ed usufrutto di azienda, ma anche in ogni altra ipotesi che, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa, determini la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale detta sostituzione trova attuazione (Cass. 2/10/1998, n. 9806; Cass. 29/11/1996, n. 10688; Cass. 5/4/1995, n. 3974; Cass. 16/5/1987, n. 4600);

nel caso in esame sono stati acclarati i seguenti dati di fatto:

il rapporto di lavoro tra la odierna ricorrente e il G. è cessato il (OMISSIS);

è pacifico, perchè non adeguatamente contrastato dal lavoratore, che la società, odierna ricorrente, ha ceduto i punti vendita siti in (OMISSIS) con contratti di affitto del (OMISSIS);

tra tale data e quella in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio (marzo 2017) sono decorsi più di sei mesi;

trova, pertanto, applicazione il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui: “Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’art. 18 c.p.c., previsto dall’art. 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.” (Così Cass. n. 2589 del 1983; per una applicazione del principio in caso di successione di una ATI ad un’impresa titolare di un appalto di pulizie, cfr. Cass. n. 24883 del 2015, la quale ha ritenuto che in caso di domanda giudiziale del lavoratore proposta nei confronti dell’impresa originariamente appaltatrice, una volta decorsi sei mesi dalla cessazione della dipendenza aziendale trova applicazione il criterio di collegamento principale del luogo in cui era sorto il rapporto originario, mentre non opera lo speciale criterio di collegamento di cui all’art. 413 c.p.c., comma 3, atteso che la trasformazione aziendale non ha dato luogo ad un’entità giuridica nuova, distinta dalle imprese che la compongono);

nel caso in esame, le difese prospettate da parte resistente, segnatamente circa l’eventualità che la Bondial s.r.l. sia rientrata nel possesso della dipendenza aziendale, appaiono generiche oltre che irrilevanti;

in definitiva, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, l’ordinanza del Tribunale di Catania va annullata, dichiarandosi la competenza per territorio del Tribunale di (OMISSIS), dinanzi al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;

le spese del giudizio di regolamento vanno rimesse al giudice del merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Annulla l’ordinanza del Tribunale di Catania e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di (OMISSIS), dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la riassunzione con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

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