Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21648 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 05/09/2018), n.21648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14872/2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

TARANTO SPORT GIOCHI SCOMMESSE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1756/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma del 26 aprile 2016 con cui è stata dichiarata tardiva l’impugnazione del lodo arbitrale deliberato il 16 maggio 2009 con riferimento a una controversia tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Taranto Sport Giochi e Scommesse srl.

La tardività è stata argomentata come segue: l’avvio del procedimento notificatorio del gravame datava 2 luglio 2010, mentre l’ultima delle sottoscrizioni apposte sul lodo aveva avuto luogo il 16 maggio 2009; in ragione di tali elementi – ha spiegato la Corte di merito – il giudizio di impugnazione era stato introdotto quando il termine c.d. lungo per l’impugnazione era oramai scaduto.

2. – Il ricorso per cassazione, proposto dai due Ministeri sopra indicati, oltre che dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, è affidato a due motivi. Taranto Sport Giochi e Scommesse, intimata, non ha svolto difese. E’ pervenuta, con ritardo, memoria della parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324,325,327,824 e 828 c.p.c.. Assumono, in sintesi, i ricorrenti che, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 828 c.p.c., comma 2 (che recita: “L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione”), dovrebbe ritenersi che il termine lungo per l’impugnazione del lodo decorra dalla data in cui le parti abbiano avuto conoscenza legale della pronuncia.

2. – Il motivo non è fondato.

L’art. 828 c.c., comma 2, conferisce rilievo, ai fini della decorrenza del termine annuale, al momento in cui è apposta l’ultima sottoscrizione. La disposizione si spiega col rilievo per cui il lodo, salvo quanto disposto dall’art. 825 c.p.c., ai fini dell’esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione (art. 824 bis c.p.c.). In tal senso, può stabilirsi una corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza – con cui il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti (e da cui pure inizia a decorrere il termine c.d. lungo per impugnare: art. 327 c.p.c., comma 1) e l’attività consistente nell’apposizione della suddetta ultima sottoscrizione.

L’assunto dei ricorrenti, secondo cui l’art. 828 c.p.c., comma 2, andrebbe sottoposto a una interpretazione costituzionalmente orientata, e ciò nel senso di ritenere che il termine annuale debba decorrere dal momento in cui la parte abbia avuto conoscenza legale del lodo, non ha fondamento. Sul punto, proprio in considerazione della rilevata simmetria delle discipline concernenti il termine lungo per impugnare, rispettivamente, il lodo arbitrale e la sentenza, paiono spendibili le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, con riferimento alla prescrizione contenuta nell’art. 327 c.p.c., comma 1. E’ stato evidenziato, in proposito, che quest’ultima disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. Infatti – è stato spiegato – l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis; la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è dunque un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio (Corte Cost., sent. n. 297 del 2008).

Non può essere dunque condiviso l’argomento delle amministrazioni ricorrenti che valorizzano, ai fini della decorrenza del termine annuale di impugnazione, il momento della comunicazione del lodo alle parti (art. 824 c.p.c.). Nè si vede perchè mai il suddetto termine debba farsi decorrere dal deposito del lodo: attività, quest’ultima, del tutto eventuale, siccome correlata all’exequatur del lodo stesso.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Non è luogo a condanna al rimborso delle spese processuali, in quanto l’intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella fattispecie non opera: il detto obbligo, infatti, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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