Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21647 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 28/07/2021), n.21647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11908 – 2020 R.G. proposto da:

Avvocato C.S.Q.F.A. c.f. (OMISSIS) – da se

medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lima, n. 41;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso l’ordinanza dei 3/13.2.2020 del Tribunale di Roma, udita la

relazione all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2021 del

consigliere Dott. Abete Luigi,

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha chiesto accogliersi

il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.2.2017 l’avvocato C.S.Q.F.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma C.G..

Esponeva che nel maggio del 2010 la convenuta, in proprio e quale procuratore speciale del fratello C.V., gli aveva conferito incarico di rappresentarla e di assisterla nel giudizio di divisione ereditaria da promuovere nei confronti di L.A. dinanzi al Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea.

Esponeva che, instaurato il giudizio, la convenuta, in proprio e nella qualità anzidetta, gli aveva in data 21.7.2016 revocato il mandato.

Esponeva che nondimeno le sue residue spettanze erano rimaste insolute.

Chiedeva condannarsi la convenuta a pagargli la somma di Euro 28.229,56.

2. Si costituiva C.G..

Eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del Tribunale di Roma, siccome competente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 il Tribunale di Paola, dinanzi al quale era stato instaurato il giudizio nell’ambito del quale il ricorrente aveva prestato la sua opera professionale.

3. Con ordinanza dei 3/13.2.2020 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Paola.

Evidenziava il tribunale che la convenuta, residente in Roma, era da qualificare consumatore con conseguente astratta operatività del foro di Roma, quale foro di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005.

Evidenziava tuttavia che la convenuta, nel sollevare l’eccezione di incompetenza, aveva inteso rinunciare al foro del consumatore ed alla tutela ad ella accordata dalla disciplina di cui al menzionato decreto legislativo.

Evidenziava che, del resto, la giurisprudenza è nel senso dell’inderogabilità del foro del consumatore unicamente da parte del professionista.

Evidenziava quindi che nulla ostava all’operatività del foro D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’avvocato C.S.Q.F.A.; ha chiesto sulla scorta di due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

C.G. non ha svolto difese.

5. Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), artt. 46 e 66-bis e dell’art. 18 c.p.c..

Deduce che, nell’evenienza in cui sia convenuto dinanzi al foro di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, il consumatore non può eccepire l’incompetenza di tale foro né il giudice può rilevarla d’ufficio, siccome il foro ex D.Lgs. n. 206 del 2005 è prefigurato a protezione del consumatore e non è da costui derogabile.

Deduce che ad opinare diversamente si abiliterebbe il consumatore ad eccepire l’incompetenza unicamente per finalità dilatorie.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), artt. 46 e 66-bis e degli artt. 18,115 e 116 c.p.c..

Deduce che, in considerazione del letterale tenore della comparsa di risposta della controparte, non è possibile affermare che C.G. abbia inteso rinunciare espressamente alla tutela offertale dal D.Lgs. n. 206 del 2005.

9. Si giustifica la disamina contestuale di ambedue i motivi; il ricorso per regolamento di competenza è in ogni caso fondato e meritevole di accoglimento alla stregua delle argomentazioni che seguono.

10. Va premesso che la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al citato D.Lgs., art. 33 – spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.) 29.3.2013, n. 21763).

Su tale scorta è innegabile che C.G. è consumatore.

11. Va reiterato l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3, e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5703).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

12. Per un verso, va appieno recepito l’analogo rilievo e del ricorrente e del Pubblico Ministero secondo cui il foro del consumatore “prevale su altri fori, anche “speciali”” (così conclusioni P.M., pag. 4).

Cosicché, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al “suo” foro, non può eccepirne l’incompetenza e la competenza di altri fori.

E non può eccepirla siccome, nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, è stato correttamente evocato in giudizio.

13. Per altro verso, va ridefinita la correlazione operata dal Tribunale di Roma – alla stregua dell’affermata identità di ratio (cfr. ordinanza pag. 2) – tra l’evenienza in cui il consumatore abbia, in veste di attore, adito un foro diverso da quello di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, evenienza in cui non si riflette la regola della “prevalenza” del foro ex D.Lgs. n. 206 del 2005 (cfr. Cass. (ord.) 30.6.2020, n. 12981, secondo cui, in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d’ufficio dal giudice), e l’evenienza in cui il consumatore, evocato dinanzi al “suo” foro, eccepisca la competenza di un foro diverso.

Nella prima ipotesi, nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, al connotato della “prevalenza” del foro del consumatore è da anteporre il connotato della sua “derogabilità” da parte dello stesso consumatore, ossia del medesimo soggetto “debole” a favore del quale la “prevalenza” del foro ex D.Lgs. n. 206 del 2005 è prefigurata.

Nella seconda ipotesi, viceversa, ma del pari nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, il connotato della “prevalenza” del foro del consumatore, correttamente prescelto dall’attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua “derogabilità” da parte dello stesso consumatore.

Rileva persuasivamente il Pubblico Ministero che, nella seconda ipotesi “facoltà di eccezione non potrebbe riconoscersi (…) (perché significherebbe) consentire alla parte di (…) sollevare una questione di violazione di regole del processo, quando le regole sono rispettate” (così conclusioni P.M., pag. 6).

14. Per altro verso ancora, è in toto da condividere la puntualizzazione del Pubblico Ministero a tenor della quale non interferisce nel caso de quo l’indicazione di cui all’ordinanza di questa Corte n. 19061 del 28.9.2016.

Quivi si afferma che, in tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest’ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell’accertamento della non vessatorietà ai sensi del medesimo D.Lgs., artt. 34 e 36, qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, sul presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l’esistenza, dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto (cfr. altresì Cass. (ord.) 25.1.2018, n. 1951, secondo cui il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti).

15. Ebbene, è vero che la dimostrazione di una valida pregressa trattativa a fondamento della clausola derogatoria non solo ne esclude, sul piano sostanziale, la vessatorietà (ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4 “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”), ma giustifica, sul piano processuale, sul substrato, appunto, della “convenzione derogatoria validamente stipulata dalle parti prima del processo” (così conclusioni P.M., pag. 6) ed a fronte dell’eccezione di incompetenza del consumatore, la deroga all’altrimenti “prevalente” foro del consumatore.

E tuttavia, nel caso di specie, non vi è clausola e non vi è stata trattativa, siccome il foro del consumatore si correla tout court al luogo di residenza di Gemma Cascini.

16. E’ innegabile la forza concludente dei rilievi dianzi svolti ai fini dell’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.

Cosicché, da un canto, perde significato la doglianza – veicolata dal secondo motivo – a tenor della quale “nello svolgimento della difesa la Sig.ra Cascini non cita il D.Lgs. n. 206 del 2005 o la qualità di consumatore, etc. in modo da poter ritenere che nella contestazione della competenza abbia contemplato la tutela accordatale, sia pure al fine di rinunciarvi” (così ricorso, pagg. 10 – 11).

Cosicché, d’altro canto, non mette conto vagliare il rilievo, in verità ineccepibile, del Pubblico Ministero al tenor del quale il secondo motivo involge “aspetti di interpretazione degli atti processuali, attività rimessa in primo luogo al giudice del merito” (così conclusioni P.M., pag. 2).

17. Il buon esito del ricorso per regolamento di competenza giustifica la cassazione dell’ordinanza impugnata e contestualmente la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma, tribunale dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

18. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza dei 3/13.2.2020 del Tribunale di Roma e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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