Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21647 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11687-2014 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA CORRADO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 917/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/10/2013 R.G.N. 2817/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza 3 ottobre 2013, la Corte d’appello di Milano condannava Asso s.c.ar.l. alla ricostituzione del rapporto associativo e lavorativo nei confronti del socio lavoratore M.A. alle precedenti condizioni economiche e normative con decorrenza dall'(OMISSIS) e alla rifusione, in suo favore, delle spese del doppio grado di giudizio: così riformando la sentenza del Tribunale, che aveva invece respinto la sua domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di esclusione da socio e di contestuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, con lettera (OMISSIS).

A motivo della decisione, la Corte territoriale negava: tanto la sicura riferibilità al predetto delle dichiarazioni rese nel corso di un’intervista pubblicata sul quotidiano “(OMISSIS)” dell'(OMISSIS) (avendo la giornalista riferito, in qualità di teste, di avere operato una propria sintesi di quanto detto dai numerosi lavoratori partecipanti alla manifestazione sindacale di protesta davanti al deposito (OMISSIS) presso il quale erano impiegati); tanto l’integrazione della giusta causa di esclusione contestata nel tenore delle dichiarazioni pubblicate su “(OMISSIS)”, rientranti nel legittimo diritto di critica sindacale, giustificante il lessico duro in considerazione del contesto della manifestazione di protesta e della qualità di delegato sindacale di M.A..

Essa riteneva tuttavia l’inapplicabilità del regime previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, in assenza di un atto di licenziamento, essendosi il rapporto di lavoro subordinato estinto per effetto dell’esclusione da socio, a norma della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2 (come sostituito dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, lett. d): con la conseguente riammissione in servizio, senza peraltro alcun risarcimento del danno, per la documentata percezione aliunde della stessa retribuzione nel periodo di cessazione del rapporto.

Con atto notificato il 1 aprile 2014, M.A. ricorre per cassazione con unico motivo; Asso s.c.ar.l. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo controverso tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella circostanza del riferimento dell’estratto contributivo, prodotto dalla cooperativa datrice all’udienza di discussione davanti alla Corte d’appello, al solo periodo successivo a quello dall'(OMISSIS) al (OMISSIS), per il quale invece non è stata documentata la percezione di alcuna retribuzione: con la conseguente erronea esclusione della liquidazione di un risarcimento del danno per tale periodo, sulla base di documentazione parziale, e delle relative proprie dichiarazioni ammissive, pure assunte a conferma probatoria.

Il motivo è inammissibile.

Secondo il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis per la pubblicazione della sentenza impugnata in data posteriore, il 3 ottobre 2013, al trentesimo giorno successivo a quella di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il 12 settembre 2012: secondo la previsione del D.L. citato, art. 54, comma 3), la denuncia deve investire esclusivamente il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): con la conseguenza della doverosa indicazione dal ricorrente del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”.

Resta poi fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439). Nè tanto meno è inquadrabile in tale paradigma normativo il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali (ossia non soggette a regola di valutazione imposta dal legislatore) da parte del giudice di merito (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato il fatto storico dell’aliunde perceptum per la liquidazione del risarcimento del danno (al terzo capoverso della quarta pagina della parte “fatto e diritto” della sentenza, in riferimento al documento indicato al terzo capoverso della seconda), senza peraltro operare, ad avviso del ricorrente, una corretta valutazione della documentazione prodotta al riguardo.

Sicchè, la doglianza si risolve nella sostanziale censura di una valutazione istruttoria del giudice di merito, pertanto inammissibile.

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, senza l’assunzione di alcun provvedimento sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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