Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21647 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21647 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 11079-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 99103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

3292

LAUCIELLO CATERINA LCLCRN70L52G942W;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 23/10/2015

LAUCIELLO CATERINA LCLCRN70L52G942W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata
e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE,
giusta delega in atti;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1319/2009 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 21/01/2010 r.g.n. 631/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l’accoglimenento per quanto di ragione di entrambi i
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ricorsi.

con troricorrente e ricorrente incidentale –

Udienza del 15 luglio 2015 — Aula B
n. 24 del ruolo — RG n. 11079/10
Presidente: Stile – Relatore: Tria

1.—La sentenza della Corte d’appello di Potenza attualmente impugnata, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Potenza n. 1377/2007, dichiara la nullità della clausola appositiva
del termine al primo dei cinque dei contratti di lavoro stipulati tra POSTE ITALIANE s.p.a. e
Caterina Lauciello (per il periodo 21 luglio-18 settembre 1995) in base alla causale della “necessità
di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”
La Corte territoriale perviene alla conclusione della nullità della suindicata clausola
principalmente sula base dei seguenti rilievi: 1) mancata indicazione del nome del lavoratore
sostituito; 2) mancata indicazione della durata dell’assenza; 3) mancata specificazione in ordine alla
circostanza se la sostituzione riguardasse un unico dipendente o più dipendenti; 4) conseguente
inibizione al lavoratore assunto a termine della possibilità di verificare la legittimità
dell’apposizione della clausola stessa.
Infine, la Corte potentina respinge pure l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo
consenso, escludendo che, nella specie, ricorrano gli estremi per un suo accoglimento, in conformità
con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.—Il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per quattro
motivi; Caterina Lauciello resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale per
cinque motivi, cui replica la ricorrente principale, con controricorso.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ. E la ricorrente
principale, nella propria memoria, chiede, fra l’altro, l’applicabilità dello jus superveniens
rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre
2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima
sentenza.

I Sintesi dei motivi del ricorso principale

1.— Il ricorso principale è articolato in quattro motivi che si possono sintetizzare come segue:
1.1.- in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9
del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sostenendosi che la
Corte potentina non ha considerato che il contratto preso in considerazione ricadeva temporalmente
nella disciplina eccezionale di cui all’art. 9 del d.l. n. 508 del 1996 citato (primo motivo);

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.3.- in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 23 della 1.
28.2.87, n. 56, dell’art. 1, comma 2, della legge n. 230 del 1962 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ.
nonché vizio di motivazione, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva (e in
particolare all’art. 8 CCNL 26 novembre 1994) dal giudice di merito, in particolare evidenziandosi:
a) la contraddittorietà dell’affermazione che l’accordo 25.9.97, pur derogando alla disciplina
generale del contratto a termine, sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia b) la carenza
della motivazione in quanto la sentenza impugnata avrebbe esposto in maniera inidonea le ragioni
del rapporto esistente tra il contratto collettivo e gli accordi attuativi successivi, in relazione al
ritenuto limite temporale (terzo motivo);
1.4.- in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione delle normativa in
materia di risarcimento del danno, non avendo controparte provato e quantificato il danno
conseguente alla nullità del termine, né costituito in mora il datore di lavoro, atteso che l’attrice
avrebbe diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del
servizio; si sostiene, inoltre, che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità
che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione
dell’aliunde perceptum (o di quelle somme che il lavoratore avrebbe potuto procurarsi svolgendo
un’occupazione nel tempo successivo alla cessazione del contratto) da quanto dovuto dal datore a
titolo di risarcimento, in particolare lamentandosi che, quantunque, richiestone il giudice di merito
ha omesso di provvedere circa le richieste istruttorie al riguardo formulate dal datore (quarto
motivo).

Sintesi dei motivi del ricorso incidentale

2.— La ricorrente incidentale, precisa, in primo luogo, che, per quanto riguarda i primi tre
contratti a termine stipulati prima del 30 giugno 1997, il chiaro disposto dell’art. 9 del d.l. n. 510 del
1996 — positivamente scrutinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 2000 — porta
alla legittimità dei contratti suindicati, cui si riferiscono il primo e il terzo motivo del ricorso
principale.
Detto questo, la lavoratrice precisa di proporre ricorso incidentale con riferimento alle
statuizioni della sentenza di primo grado confermate dalla Corte d’appello (costituite, a suo avviso,
dalla affermata legittimità degli ultimi due contratti stipulati, rispettivamente, il 13 maggio 1999 e il
2 gennaio 2003).
3.- Il ricorso incidentale è articolato in cinque motivi che si possono sintetizzare come segue:

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1.2.- in riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1372, commi
primo e secondo, cod. civ., nonché carenza di motivazione e nullità del procedimento, in quanto il
rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo
trascorso (tra la cessazione e l’offerta della prestazione) indice di disinteresse a sostenere la nullità
del termine, di modo che erroneamente il giudice avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce
comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto né avrebbe
considerato che l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso non è una eccezione in senso
proprio, ma riguarda un fatto estintivo accertabile anche d’ufficio (secondo motivo);

3.1.— Con riferimento al contratto stipulato per il periodo 13 maggio-31 maggio 1999:
violazione dell’art. 1362 cod. civ. (nella interpretazione dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994) e
dei successivi accordi attuativi nonché dell’art. 23 della legge 28.2.87, n. 56 e dell’art. 8 CCNL 26
novembre 1994, rilevandosi che per costante giurisprudenza di questa Corte nei contratti a termine
stipulati dalla società POSTE ITALIANE per la causale — che ricorre nella specie — delle “esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione…”, la mancata osservanza del limite temporale
previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) determina la
nullità della clausola di apposizione del termine (primo motivo).
3.2.— Con riferimento al contratto stipulato per il periodo 2 marzo-31 marzo 2003: a)
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 per la mancata
indicazione del nominativo e delle ragioni della sostituzione del personale, secondo quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214 del 2009 e nella ordinanza n. 325 del
2009 (secondo motivo); b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368
del 2001 sia per la genericità formale della causale sia perché nel periodo di assunzione della
lavoratrice presso l’Ufficio di Campomaggiore non vi era personale fisso da sostituire con diritto
alla conservazione del posto, visto che l’unico dipendente era stato collocato in pensione dal 21
giugno 2002, come precisato nel ricorso introduttivo del giudizio e non contestato dalla società
POSTE ITALIANE (terzo motivo).
3.3.— Con riferimento alla proroga fino al 17 maggio 2003 del contratto stipulato per il
periodo 2 marzo-31 marzo 2003: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ.,
mancata valutazione di un ‘elemento decisivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 368 del 2001, per essere stata la proroga giustificata dalla medesima causale del
contratto cui si riferiva, condividendone le ragioni di nullità implicitamente desumibili dalla
mancata contestazione da parte della società datrice di lavoro dell’avvenuto pensionamento nel
giugno 2002 dell’unico addetto al recapito dell’Ufficio di Campomaggiore, elemento da considerare
pacifico (quarto motivo); b) illegittimità della suindicata proroga per la mancata indicazione del
nominativo e delle ragioni della sostituzione del personale (quinto motivo).

III Esame del ricorso principale

4.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato, in conformità con gli orientamenti
consolidati di questa Corte in tema di contratti a termine de quibus, secondo cui, in primo luogo non
può prescindersi (come invece ha fatto la Corte di merito) dal dato temporale e dalla causale dello
specifico contratto a termine esaminato.
4.1.- In specie per il primo dei contratti stipulati dalle parti — al pari degli altri contratti
stipulati entro il 30 giugno 1997 — ricade temporalmente nella previsione di cui al D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, art. 9, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, norma che “prevede che le
assunzioni a tempo determinato effettuate dall’Ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre
1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono
quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato” (vedi, fra le tante: Cass. 30-10-2001
n. 13515, Cass. 22-1-2002 n. 668, Cass. 22-2-2002 n. 2615; Cass. 27 luglio 2010, n. 17550).
Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il
regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalità, come risulta da
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Corte cosi. n. 419/2000), “esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti,
per tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della L. n. 230 del 1962 e
successive modifiche” (v. Cass. 2615/2002 cit.).

4.3.- Questo porta all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cui consegue
l’assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso, nonché dei motivi del ricorso incidentale,
potendo ogni questione ivi affrontata essere esaminata in sede di giudizio di rinvio.
Ne deriva altresì il superamento della eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale,
proposta dalla società POSTE ITALIANE nel proprio controricorso di replica al ricorso incidentale
della lavoratrice.

IV — Conclusioni
5.- In sintesi, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni dianzi
esposte, con assorbimento di tutti gli altri motivi del medesimo ricorso nonché del ricorso
incidentale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che si
atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati
(specialmente sub 4).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti
gli altri motivi dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in
relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla
Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 15 luglio 2015.

4.2.- La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali principi, nel dichiarare la nullità della
clausola appositiva del termine al primo dei cinque dei contratti di lavoro stipulati tra POSTE
ITALIANE s.p.a. e Caterina Lauciello (per il periodo 21 luglio-18 settembre 1995) in base alla
causale della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”.

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