Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21647 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23489 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005 di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIATO STRAORDINARIO

DI GOVERNO, FUNZIONARIO DELEGATO CIPE ai sensi della L. 14 maggio

1981, n. 219, art. 84, in persona del presidente p.t., ex lege

domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

1) D.P.L. e D.P.M., entrambi elettivamente

domiciliati in Roma, alla Via Valsugana n. 2 (c.o. Dr. Tammaro

Maiello), presso l’avv. BRINDISI Ferdinando, che li rappresenta e

difende, per procura a margine del controricorso;

2) CONSORZIO CO.GE.RI., in persona del presidente p.t., elettivamente

domiciliato in Roma alla Via Carlo Mirabello n. 26, presso l’avv.

Pasquale Iannuccilli, che lo rappresenta e difende per procura in

calce al ricorso;

– controricorrenti –

nonchè

D.P.G., già elettivamente domiciliato nel giudizio di

appello in Frattamaggiore alla Via Firenze n. 39, presso il suo

avvocato Francesco Dell’Aversana;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1256/05

dell’11 marzo – 28 aprile 2005, notificata alla ricorrente il 4

giugno 2005.

Udita, all’udienza del 21 giugno 2011, la relazione del Consigliere

Dr. Fabrizio Forte.

Udito il P.M., Dr. PATRONE Ignazio, che conclude per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giugno-luglio 1989, L. e D.P.M. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Consorzio CO.GE.RI. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzionario CIPE e chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle dovute indennità o al risarcimento dei danni da loro subiti per la perdita delle colture esistenti nel fondo di loro proprietà in comune di Frattamaggiore, oggetto di espropriazione per l’esecuzione di opere di cui alla L. n. 219 del 1981 (bretella di raccordo della circumvallazione esterna di (OMISSIS)), con gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Il Consorzio CO.GE.RI. si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, per essere stati già indennizzati altri comproprietari del fondo per le stesse perdite, cioè G., A. e D.P.P., contro i quali gli attori cominciavano separato giudizio successivamente riunito alla presente causa.

Il Tribunale adito, con sentenza del 16 ottobre 2001, accoglieva la domanda originaria, dichiarando il diritto degli attori D.P. a ricevere la chiesta “indennità” dai convenuti condannati in solido a pagare L. 76.818.750 e accessori per il titolo che precede.

La sentenza era appellata in via principale dagli originari attori che chiedevano anche rivalutazione e interessi sulla somma e, in via incidentale, dal Consorzio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno dei quali eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva.

Il Consorzio affermava in particolare che la somma riconosciuta come dovuta costituiva la indennità di espropriazione depositata in favore degli espropriati e che nulla era dovuto per l’insussistente titolo per il quale vi era stata la domanda delle controparti.

Sugli appelli che precedono, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28 aprile 2005, ha accolto il gravame principale di L. e D.P.M., denegando che la somma liquidata in loro favore costituisse l’indennità di espropriazione depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, che ammontava a L. 66.300.000, somma diversa e minore di quella riconosciuta dovuta nella sentenza del tribunale che era risultata da una scheda di valutazione relativa ai soli danni alle colture.

Data la natura risarcitoria dell’azione esercitata nella specie, affermata anche dal tribunale, la Corte ha riconosciuto la rivalutazione con gli interessi sulla somma liquidata e rivalutata anno per anno, per cui gli originar convenuti sono stati condannati in appello a pagare L. 143.300.330 e accessori.

La stessa Corte napoletana ha respinto i gravami incidentali del Consorzio e della Presidenza del Consiglio, ritenendo entrambi legittimati passivi nell’azione risarcitoria per cui è causa, sulla base dell’art. 8 e seguenti del disciplinare di concessione del 1 settembre 1982, avendo il concedente l’obbligo di emettere i decreti di esproprio e il concessionario quello di immettersi in possesso ed essendo il danno ingiusto subito dagli istanti effetto delle omissioni o ritardi del primo e delle azioni del concessionario, avendo ambedue concorso a ledere la proprietà sulle colture delle controparti.

La sentenza oggetto di ricorso, rigettando sul punto il gravame del Presidente del consiglio-Commissario del governo, che aveva censurato la confusione realizzata dal tribunale tra la somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione e quella pretesa per la perdita delle colture, ha affermato che, nella scheda di valutazione considerata fondamento della liquidazione, la somma di L. 76.818.750 andava “riferita alla determinazione della indennità da corrispondere per la L. n. 219 del 1981, art. 80”, ritenendo quindi che la stessa costituisse la “indennità relativa alla perdita delle colture” e non quella di “esproprio che, peraltro, appare di importo diverso” (le parole in corsivo sono riprese dalla sentenza impugnata).

Con ricorso notificato il 20 – 23 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio Commissario C.I.P.E. ha chiesto la cassazione della sentenza che precede della Corte d’appello di Napoli, per due motivi, al secondo dei quali ha aderito il Consorzio GO.GE.RI. con controricorso notificato il 2 – 8 novembre 2005, resistendo alla impugnazione con proprio controricorso D.P.L. e M.;

nessuna attività difensiva ha svolto in questa sede D.P. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto rigettata la richiesta, di cui alla nota del 31 maggio del 2011 del difensore di L. e D.P.M. avv. Ferdinando Brindisi, di dichiarare cessata la materia del contendere nel presente processo, per avere il Consorzio CO.GE.RI. adempiuto l’obbligazione di cui alla condanna, non potendo avere rilievo di acquiescenza alla decisione impugnata il pagamento effettuato solo per la esecutività della sentenza che lo ha disposto.

In via preliminare, va poi rigettata l’eccezione di D.P.L. e M. di inammissibilità del ricorso principale perchè notificato il 20 settembre 2005, cioè oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza al ricorrente del 25 giugno 2005.

Infatti il termine breve per la impugnazione scadeva nel caso il 18 settembre 2005, di domenica, per cui era prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3, al primo giorno seguente non festivo che era il 20 settembre successivo, in quanto il 19 settembre a Napoli è giorno festivo dedicato al locale santo patrono.

Quanto detto comporta la tempestività della notifica del ricorso della Presidenza del consiglio perfezionata il 20 settembre 2005 (Cass. 30 luglio 2009 n. 17754), al quale CO.GE.RI. ha aderito per il solo secondo motivo, al cui esito è condizionata anche tale impugnativa per relationem di cui al controricorso notificato il 30 novembre 2005.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, la Presidenza del Consiglio, Commissariato straordinario del Governo, lamenta violazione e falsa applicazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 81, anche per motivazione insufficiente su tale punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere la Corte di merito accertato la legittimazione passiva esclusiva del Consorzio CO.GE.RI. nella presente azione, sulla base della convenzione regolatrice dei rapporti tra concedente e concessionario che, all’art. 8 impegna il concedente ad emettere tempestivi decreti di espropriazione, senza considerare che gli accordi tra concedente e concessionario e la stessa legge pongono a carico di quest’ultimo ogni onere per la costruzione delle opere a farsi, ai sensi della citata norma della L. n. 219 del 1981.

La concessione traslativa a base dei lavori in concreto eseguiti determina la esclusiva legittimazione passiva del Consorzio, unico tenuto a rispondere dei danni provocati, sia legittimamente che illecitamente, a titolo di indennità e a titolo risarcitorio.

Se è vero che il concessionario è l’unico legittimato passivo per l’accertamento delle indennità dovute per le espropriazioni seguite al terremoto, esso deve rispondere da solo anche del risarcimento del danno conseguente agli illeciti posti in essere durante la procedura.

Nel caso in concreto, si è individuata per il Consorzio la colpa nelle sue condotte materiali, anche se solo a tale soggetto, ad avviso del ricorrente principale, in ragione della concessione traslativa dalla Presidenza del Consiglio, spetta la legittimazione sostanziale a rispondere della condanna solidale.

1.2. Il secondo motivo del ricorso censura omessa e incompleta motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo della controversia dell’incertezza nella decisione di merito in ordine alla somma dovuta a titolo d’indennità di espropriazione, all’inizio liquidata in L. 76.818,750 in ragione della misura dell’area originariamente occupata di mq. 6.025 (ord. n. 750 del 30 dicembre 1986), superficie poi ridotta ai mq. 4.900 effettivamente espropriati, con l’altra dovuta per la cessione ai sensi della L. 29 luglio 1980, n. 385, corrispondente ai valori tabellari moltiplicati per i coefficienti previsti in tale norma poi dichiarata incostituzionale da C. Cost. 19 luglio 1983 n. 223, aumentati del 70% come sancito dalla L. n. 219 del 1981, art. 80 (mq. 4.900 X L. 7.500 X 1,7 = L. 62.475.000).

Con l’aggiunta dell’indennità di occupazione per i mq. 1125 occupati e non espropriati, pari a L. 3.285.000, si perviene al totale della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a copertura di entrambe le indennità di espropriazione e occupazione, di L. 66.300.00, nessun riferimento essendovi a un preteso riconoscimento di debito per una indennità a pagamento delle perdite di colture o frutti in favore delle controparti D.P..

Su tale contraddittoria motivazione della Corte di merito, fondata sull’errata qualificazione della somma in origine prevista come indennità d’espropriazione per una superficie maggiore di quella occupata con quella minore poi liquidata per le aree più piccole acquisite, si fonda la sentenza di merito che non può che essere cassata.

1.2. Ad avviso dei controricorrenti M. e D.P.L. oggetto della causa era la indennità aggiuntiva loro dovuta come coltivatori diretti, al cui pagamento erano tenuti sia il ricorrente principale che il controricorrente Consorzio. Comunque solo la indennità di base senza quella aggiuntiva risultava depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e su di essa solamente ha deciso la Corte d’appello, la cui sentenza è corretta, per cui deve rigettarsi il ricorso principale e ogni altra impugnativa, con vittoria di spese e onorari e attribuzione al difensore dei controricorrenti D.P., che si è dichiarato antistatario.

Ad avviso del controricorrente Consorzio la interpretazione delle norme dovrebbe rivedersi in base alla concreta disciplina della concessione, di cui agli atti conclusi da concedente e concessionario, mancando la certezza del trasferimento degli oneri relativi alla procedura ablatoria dalla ricorrente principale delegante al Consorzio delegato che ha sempre e solo agito “in nome e per conto del concedente”, e non ha posto in essere atti illeciti, avendo agito solo nei limiti della occupazione legittima.

In ogni caso, anche la clausola di manleva di cui all’art. 6 della concessione non si riferisce alle somme dovute come indennità o risarcimento ma ai soli debiti verso imprese esecutrici dei lavori e non estende al concessionario la legittimazione passiva nella presente causa.

Avendo il concessionario proceduto a immettersi nel possesso delle aree D.P. su autorizzazione del concedente, e a redigere lo stato di consistenza con la proposta di uno schema di stima relativo all’area occupata, esaminato e ritenuto corretto dall’U.T.E., chiedendo al concedente di emettere, con tale indennizzo, il decreto espropriativo, nessuna attività illecita è imputabile al Consorzio, che ha aderito al secondo motivo di ricorso della Presidenza del Consiglio, denegando che la somma di L. 66.300.000 depositata presso la Cassa depositi e prestiti e non contestata con opposizione alla stima dagli espropriati, possa dare diritto a costoro a ricevere il risarcimento del danno, come deciso dal tribunale, – che esattamente aveva rigettato la domanda relativa alla rivalutazione e agli interessi, per il carattere di valuta del credito indennitario da esso riconosciuto.

3. Dalle conclusioni degli appellanti principali nella sentenza oggetto di ricorso appare chiaro che oggetto del gravame di costoro era “il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sull’indennità aggiuntiva di L. 76.818.750 dal 30.09.87, epoca dell’avvenuta occupazione”. Dalla decisione impugnata risulta poi che il Tribunale, dichiarando la propria competenza sulla domanda, ha accolto la stessa e dichiarato “il diritto di D.P.L. e M. a ricevere la indennità richiesta, quantificando la stessa e condannando in solido il Consorzio e il CIPE al pagamento della somma di L. 76.818.750” (pag. 6 sentenza impugnata), essendosi in appello affermato solo l’errore del primo giudice per non avere, “sulla somma determinata a titolo di risarcimento dei danni”, condannato “i convenuti al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione”, con riforma della pronuncia di primo grado e condanna per tali titoli in solido del Presidente del Consiglio dei Ministri Commissario di governo e del Consorzio.

3. Deve essere accolto il primo motivo di ricorso del Presidente del Consiglio Commissario straordinario del Governo, in ordine al suo difetto di legittimazione passiva di rispondere del danno nella presente causa, per essere unico legittimato il Consorzio CO.GE.RI., con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, che censura il difetto di motivazione sulla liquidazione delle somme che non sono comunque dovute dalla ricorrente.

3.1. Si è affermato infatti dalla giurisprudenza quasi totalitaria di questa Corte che, “avendo gli artt. 80, 81 e 84 (e segnatamente l’art. 81) della L. 14 maggio 1981, n. 219 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli) autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa, per le opere di cui alla legge stessa sulla ricostruzione nel post terremoto del 1980, la fonte della responsabilità esclusiva e della legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per occupazione appropriativa che in rapporto al pagamento delle indennità connesse a espropriazioni e occupazioni rituali, deve essere individuata nelle menzionate norme di legge” (Cass. S.U. 20 marzo 2009 n. 6769 e 23 novembre 2007 n. 24397); la citata L. n. 219 del 2001, art. 81, comma 3, chiarisce che formano “oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge”.

Ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 81, comma 3, e dell’art. 84 della stessa legge, che non comprende tra le attribuzioni degli organi straordinari commissari per la ricostruzione, quelle riservate ai concessionari, il primo motivo di ricorso della Presidenza del Consiglio è fondato, dovendosi dichiarare unico legittimato passivo nella presente azione il Consorzio CO.GE.RI., nessun rilievo avendo l’atto concessorio che, in violazione della citata norma di legge, possa avere escluso la delega intersoggettiva con trasferimento degli oneri della procedura ablatoria al concessionario, imposta per legge, anche indipendentemente dagli atti aggiuntivi citati dal ricorrente principale, tutti da disapplicare in quanto contrastanti con la citata norma.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata per il profilo della legittimazione passiva del Commissario di Governo, fondata dalla Corte d’appello sulle clausole del disciplinare di concessione illegittimo perchè in contrasto con la legge.

3.2. Il secondo motivo del ricorso del Commissario resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di impugnazione, che fa venire meno ogni interesse della parte che si è dichiarata priva di legittimazione a rispondere dei danni arrecati ai D.P., a correggere la motivazione sui criteri con i quali essi sono stati determinati.

Consegue la inefficacia dell’impugnazione adesiva a detto secondo motivo di ricorso del Consorzio CO.GE.RI., che era condizionata all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, al quale rinvia per relationem nel suo controricorso, non potendo il Consorzio, parte del giudizio di merito e legittimato processualmente a ricorrere in via incidentale contro la sentenza della Corte d’appello, qualificarsi terzo e interventore adesivo e dovendo pertanto tale “impugnazione” “adesiva” essere trattata non diversamente da un ricorso incidentale tardivo che, ai sensi dell’art. 334 cpv. c.p.c., va dichiarato inefficace se è inammissìbile il principale, e deve ritenersi quindi privo di effetto per essere condizionato all’ammissibilità e fondatezza del secondo motivo del ricorso principale cui esso aderisce e rinvia, motivo sul quale nessuna pronuncia vi è stata da questa Corte.

Invero il primo motivo del ricorso notificato il 23 settembre 2005 della Presidenza del consiglio deve essere accolto nei sensi che precedono, con assorbimento del secondo motivo, e tale ultima pronuncia comporta la inefficacia derivata dell’impugnazione adesiva allo stesso CO.GE.RI., condizionata alla sorte del secondo motivo di ricorso principale, su cui alcuna decisione è stata adottata da questa Corte.

La sentenza impugnata deve quindi cassarsi in relazione al motivo accolto, dovendosi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettare ogni domanda nei confronti del Presidente del Consiglio Commissario di governo, che va esentato dalle condanne alle spese subite in sede di merito, confermandosi nel resto le statuizioni della sentenza di appello tra le altre parti e compensandosi le spese tra il ricorrente principale e gli attori nell’intero giudizio, in rapporto alle incertezze normative che hanno determinato le statuizioni di merito riformate in sede di legittimità.

Per l’indicata ragione, in deroga alla regola della soccombenza, devono pure compensarsi le spese del presente giudizio di cassazione tra L. e D.P.M. e il Consorzio CO.GE.RI. e tra quest’ultimo e il Presidente del Consiglio Commissario di Governo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio Commissariato di governo e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda dei controricorrenti L. e D.P.M. nei confronti del ricorrente Presidente commissario di Governo, che esenta dal pagamento delle spese liquidate a suo carico nel merito, confermando le residue statuizioni della sentenza impugnata. Compensa le spese dell’intero giudizio tra la Presidenza del Consiglio e D. P.L. e M. e quelle del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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