Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21647 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28943/2013 proposto da:

D.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BERGAMO 43, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA

CIANCAGLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO CARINCI;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

45, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO BUCCELLATO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO DE CESARE;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1157/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

letta la memoria depositata da C.V..

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2000 C.V. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, D.S. per sentirlo condannare ad arretrare il fabbricato da quest’ultimo costruito in prossimità del confine esistente fra i fondi di proprietà delle parti.

Sosteneva l’attore che il convenuto aveva realizzato l’opera a soli due metri dal confine in violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg del Comune di Chieti.

Si costituiva D.S., il quale chiedeva il rigetto della domande poichè la costruzione era stata eseguita in conformità del diritto di prevenzione.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 438/06, accoglieva la domanda attrice ed ordinava al convenuto di arretrare il fabbricato ad una distanza di metri 8,40 dal fondo dell’attore, cui riconosceva un risarcimento del danno pari ad Euro 25.000,00.

D.S. proponeva appello contro l’impugnata sentenza con citazione notificata il 27 luglio 2006.

C.V. si costituiva e proponeva appello incidentale in ordine alla quantificazione del danno subito.

La Corte di Appello de L’Aquila, con sentenza n. 1157/2012, rigettava entrambi gli appelli.

D.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, domandando la cassazione della sentenza impugnata.

C.V. ha deposito controricorso, articolando ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, domandando il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del proprio gravame.

C.V. ha pure depositato memoria scritta.

1. Con il primo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente stante la stretta connessione, D.S. lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa in tema di distanze delle costruzioni e dei fabbricati dai confini, in particolare degli artt. 872,873,875 e 877 c.c., nonchè art. 61 c.p.c. e D.M. 2 aprile 1968, art. 9 e artt. 7 ed 8 NTA del PRG di Chieti.

Il ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbia condiviso le risultanze degli elaborati del Ctu, il quale avrebbe basato il suo lavoro su una interpretazione errata dell’art. 7.4 delle NTA del PRG del Comune di Chieti.

Infatti, secondo D.S., le NTA del PRG di Chieti avrebbero consentito, nel territorio del Comune di Chieti, le costruzioni sul confine, come affermato dall’amministrazione interessata in più occasioni e riconosciuto dalla controparte.

Ne sarebbe derivato, ad avviso del ricorrente, che il diritto di prevenzione avrebbe potuto essere “esercitato”, con la conseguenza che, nella specie, il suo fabbricato avrebbe rispettato la normativa sulle distanze, essendo stato da lui realizzato quale prevenuto rispetto alla situazione determinata dal preveniente C..

Il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente colto la ratio della decisione.

Infatti, la corte territoriale ha espressamente escluso, con un giudizio in fatto che non è stato contestato con il presente gravame e che, perciò, è ormai passato in giudicato, che D.S. non poteva essere considerato “prevenuto” poichè il fabbricato edificato dall’ipotetico preveniente, il dante causa del C., non era stato realizzato nè alla distanza legale, nè sul confine, nè a distanza inferiore alla metà della distanza legale, mentre il ricorrente non aveva, quale prevenuto, edificato a distanza legale, in aderenza od in appoggio.

Inoltre, deve rilevarsi che, nell’ipotesi di fondi non confinanti, perchè separati da una striscia di terreno di proprietà di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, non opera il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione sul confine (Cass., Sez. 2, n. 5874 dell’8 marzo 2017, Rv. 643367-01).

Nel caso in esame, la Corte di Appello de L’Aquila ha rilevato la presenza di un fondo interposto fra le proprietà delle parti e, perciò, la normativa sulla prevenzione non può essere invocata.

Peraltro, in ordine all’interpretazione dell’art. 7.4 delle NTA del PRG del Comune di Chieti, correttamente la corte territoriale ha rilevato che questo imponeva anche una distanza minima dal confine per le costruzioni, come si evince dal testo della disposizione in questione che, dopo il riferimento alla distanza del fabbricato dagli edifici viciniori, precisa che “Nei confronti dei confini con altre proprietà…la distanza minima fra linea di confine e fronti aperte dei fabbricati è mediamente riducibile alla metà…”.

Se ne ricava che il principio della prevenzione non poteva essere applicato, essendo imposta dalla normativa urbanistica una distanza minima fra fabbricati e confine (Cass., Sez. U, n. 10318 del 19 maggio 2016, Rv. 639677-01), a nulla rilevando l’eventuale difforme interpretazione della stessa normativa da parte dell’amministrazione interessata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., poichè la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che il C., nel determinare, con la comparsa conclusionale, di primo grado, la sua pretesa risarcitoria in Euro 200.000,00/250.000,00 per la perdita di volumetria patita, avrebbe implicitamente rinunciato alla sua pretesa demolitoria.

La doglianza è infondata in quanto, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, al proprietario confinante che lamenti tale violazione competono sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria (Cass., Sez. 2, n. 25475 del 16 dicembre 2010, Rv. 615881-01).

Ne consegue che la proposizione della domanda di risarcimento del danno per equivalente non comporta implicita rinuncia a quella di ripristino dello stato dei luoghi.

3. Con i quattro motivi del suo ricorso incidentale, che, stante la connessione, vanno trattati insieme, C.V. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 873,1226 e 2697 c.c., D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, nonchè artt. 112,116,156,161 e 254 c.p.c., poichè la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda di arretramento del seminterrato proposta con l’appello incidentale e, così facendo, non avrebbe tenuto conto del fatto che il danno patito andava determinato pure alla luce della presenza di detto seminterrato finestrato alto cm. 95 realizzato illegittimamente.

Inoltre, il C. contesta l’avvenuto ricorso alla valutazione equitativa del danno, non ricorrendone i presupposti.

Le doglianze sono inammissibili.

Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la corte territoriale ha esaminato il problema della presenza del seminterrato alto cm. 95 e che, pertanto, non ricorrono nè il vizio di omessa pronuncia, nè quello di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dedotti dal ricorrente incidentale.

In particolare, quanto alla violazione dell’art. 873 c.c. e D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, la corte territoriale ne ha escluso l’esistenza ritenendo, sulla base dei chiarimenti del Ctu, con una valutazione di puro merito non censurabile nella presente sede, che solamente la “zona B, pari a metri quadri 18,88” che fronteggiava “la parete alta metri 16,80 dal fabbricato del D.” non potesse essere edificata dal C., “venendosi a trovare a distanza non legale rispetto al fabbricato antistante”, mentre, al contrario, la “zona A di mq 19,96 stante la porzione di fabbricato del D.” era posta a distanza legale.

Ne consegue, quindi, il rigetto anche della contestazione relativa al risarcimento del danno, pure con riguardo alla valutazione equitativa dello stesso, della quale sussistono i presupposti, considerata l’estrema varietà dei danni lamentati e la difficoltà della prova del loro ammontare, tanto che la detta valutazione equitativa era stata domandata dal medesimo ricorrente incidentale al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado.

4. Il ricorso principale e quello incidentale vanno, quindi, rigettati.

5. Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e quello incidentale;

– compensa le spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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