Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21646 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 28/07/2021), n.21646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8709 – 2019 R.G. proposto da:

Avvocato S.G. – c.f. (OMISSIS) – da se medesimo, ai sensi

dell’art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso; elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ferrara, alla

via Garibaldi, n. 15, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Ferrara dell’1.3.2019,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L’avvocato S.G. proponeva istanza al Tribunale di Ferrara.

Esponeva che aveva assistito, quale difensore d’ufficio, A.K., cittadino polacco, imputato – unitamente a tale S.Z. – del reato di tentato furto nel procedimento penale n. 3069/2018 r.g.n. r. dinanzi al Tribunale di Ferrara; che aveva svolto attività difensiva nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto e nel successivo giudizio direttissimo celebrato nelle forme dell’art. 444 c.p.p.; che A.K. con sentenza n. 950/2018 era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di Euro 800,00 di multa; che era stato immediatamente posto in libertà per effetto della concessione della sospensione condizionale della pena.

Esponeva che A.K. si era reso di fatto irreperibile, siccome vani erano risultati i tentativi effettuati per individuare la sua residenza ovvero un suo recapito.

Chiedeva farsi luogo alla liquidazione del compenso a lui spettante.

2. L’adito giudice con provvedimento del 12.10.2018 rigettava l’istanza “per difetto dei presupposti essendo stati entrambi gli imputati presenti di persona”.

3. Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e e ss. l’avvocato S.G. proponeva opposizione.

Deduceva, tra l’altro, che non ostava alla qualità di irreperibile di fatto la circostanza per cui A.K. fosse stato presente di persona nel corso dell’udienza penale.

4. Non si costituiva il Ministero della Giustizia.

5. Con ordinanza in data 1.3.2019 il Tribunale di Ferrara rigettava l’opposizione.

Premetteva il tribunale che, ai fini dell’impossibilità di intraprendere la procedura di recupero del credito professionale, l’espressione “irreperibilità” di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 senz’altro “non si riferisce solo a quella formale ma anche a quella di fatto” (così ordinanza impugnata, pag. 2).

Evidenziava poi che all’udienza del 9.7.2018 A.K. aveva dichiarato di risiedere in Alberone.

Evidenziava quindi che l’opponente aveva allegato unicamente, con l’atto di opposizione, dichiarazione del Comune di Ro Ferrarese, avente una frazione denominata “Alberone”, attestante che A.K. non era quivi più residente e comunque che in provincia di Ferrara esisteva altra frazione denominata “Alberone”, appartenente al Comune di Cento, e quivi viceversa l’opponente non aveva provveduto né a riscontrare né a documentare l’irreperibilità di A.K..

6. Avverso tale ordinanza l’avvocato S.G. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente provvedimento.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità assoluta ed insanabile dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 158 c.p.c. per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, siccome, nella fattispecie, si versa in tema di compensi dovuti al difensore d’ufficio di imputato per illecito penale, quindi si versa di tema di compensi giudiziali in materia penale. Cosicché non interferisce la disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 (cfr. Cass. 27.9.2016, n. 19025).

9. Con la memoria l’avvocato S.G. ha rinunciato al primo motivo di ricorso (“effettivamente (…) si deve riconoscere che il primo motivo è infondato (…) pertanto il motivo deve intendersi rinunciato”: così memoria, pag. 1).

Su tale scorta la sopravvenuta indubitabile carenza di interesse, in tal guisa univocamente palesata, a conseguire merce’ il motivo oggetto di rinuncia una qualsivoglia statuizione da parte di questa Corte, rende superflua la delibazione del medesimo mezzo di impugnazione (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2021, n. 414, secondo cui la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso).

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 175 c.p.c..

Premette che il tribunale ha disconosciuto la condizione di irreperibile di fatto di A.K., siccome non vi era riscontro dell’effettuazione di ricerche anagrafiche presso il Comune di Cento, ove del pari esiste frazione denominata “Alberone”.

Indi deduce che in tal guisa il tribunale ha rigettato l’opposizione sulla scorta di una circostanza di cui non vi era menzione nel decreto opposto; che al contempo il Ministero della Giustizia era rimasto contumace e dunque non vi era stata alcuna eccezione di parte in tal senso.

11. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza (pur) del secondo motivo di ricorso.

12. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Ciò viepiù che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha, sì, provveduto al deposito di memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria non possono che esser disattese.

Il secondo motivo di ricorso, pertanto, va senz’altro respinto.

13. Si premette che questa Corte spiega che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 – come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980 – non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, 1470; Cass. 19.4.2000, n. 5112).

In questo quadro, se è vero – come è vero – che l’opposizione ex art. 170 cit. non è una impugnazione e che il tribunale può e deve verificare il buon fondamento della pretesa azionata indipendentemente dalle prospettazioni dell’istante, non può che pervenirsi alle seguenti conclusioni.

14. Per un verso, è ineccepibile il rilievo del tribunale alla cui stregua, ai fini del riscontro dell’irreperibilità di fatto e dunque ai fini del riscontro dell’impossibilità di intraprendere procedura di recupero del credito professionale, l’opponente avrebbe dovuto dar ragione di aver provveduto a verificare l’irreperibilità di A.K. anche presso il Comune di Cento, ove esiste altra frazione denominata “Alberone”.

In questi termini appare suggestiva la prospettazione del ricorrente secondo cui “sparse per tutta Italia si trovano ben cinque località con questo nome e svariate altre con nomi simili” (così ricorso, pag. 9; cfr. memoria, pag. 5).

Per altro verso, per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente, secondo cui il tribunale “non avrebbe potuto/dovuto uscire dai confini del processo, così come delimitati dal decreto di rigetto (…) e dall’atto di opposizione” (così ricorso, pag. 8) e sarebbe incorso nel vizio di ultra/extrapetizione, avendo rilevato ex officio una questione estranea al thema decidendum.

Per altro verso ancora, la circostanza rilevata dal tribunale con il decreto ex art. 170 cit. era, in ogni caso, appieno involta dalla dichiarazione figurante nell’istanza di liquidazione secondo cui “e’ impossibile esperire ricerche anagrafiche poiché il prevenuto non ha indicato alcun domicilio, neppure temporaneo (…)” (cfr. decreto impugnato, pag. 2).

Cosicché neppure si giustifica la censura secondo cui il giudice dell’opposizione sarebbe “libero di individuare a sorpresa e senza sollecitare alcun contraddittorio con il difensore i diversi motivi in base ai quali rigettare l’opposizione” (così memoria, pagg. 3 e 4).

15. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, avvocato S.G., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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