Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21646 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5602-2014 proposto da:

M.L., M.N., M.M.F.,

F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLACINO, che li rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CELANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE BEATA VERGINE DEL CARMELO 186, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO CANTELMI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ROMA, PROCURATORE GENERALE CORTE

SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per la parziale inammissibilità del

secondo motivo e per il rigetto per i restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato COLACINO Vincenzo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Paolo ARQUILLA, con delega depositata in udienza

difensore del Comune di Aielli che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato CANTELMI Giancarlo difensore del Comune di CELANO

che ha insistito sulle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ad esito della verifica circa l’esistenza ed estensione di beni demaniali di uso civico del Comune d Celano il perito incaricato dal Commissario competente ebbe ad accertare che anche terreni siti nei Comuni limitrofi di (OMISSIS) pertinevano a detto demanio comunale.

Venne così avviato procedimento contenzioso avanti il Commissario dell’Abruzzo, il quale all’esito della trattazione istruttoria ebbe ad adottare decisione che gli eredi M., per quanto riguardava la loro specifica posizione inerente al possesso di terreno sito in Comune di Aielli sub particella (OMISSIS) ritenuto pertinente al demanio civico del Comune di Celano, impugnarono avanti il Giudice d’appello.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 13/1996 ebbe a dichiarare l’inesistenza della decisione e di tutto il procedimento poichè i possessori eredi M. non evocati ritualmente nel giudizio contenzioso relativo al detto immobile.

Il procedimento era quindi riavviato dal Commissario liquidatore ed, all’esito della nuova fase istruttoria, il Commissario emise sentenza, con la quale riconosceva la demanialità, poichè pertinente ad uso civico, del bene immobile posseduto dagli eredi M., ed ordinava agli stessi il rilascio del bene in favore del Comune di Celano.

Avverso detta sentenza ebbero a proporre gravame gli eredi M. e, resistendo sia il Comune di Celano che quello di Aielli, la Corte d’Appello di Roma rigettò l’impugnazione.

Osservava il Collegio romano come la notificazione del provvedimento di riavvio del procedimento, a seguito della prima decisione della Corte territoriale, era stata regolarmente eseguita presso il difensore delle parti,ex art. 170 c.p.c., poichè non necessitava la notifica alle parti personalmente trattandosi di prosecuzione di giudizio già instaurato e come gli appellanti non avessero in effetto attinto con specifica censura tutte le rationes decidendi espresse nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione del Commissario.

Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione F.A. nonchè L., M.F. e M.N. articolato su due motivi, che illustrano anche con nota difensiva.

Hanno resistito con controricorso ed il Comune di Celano e quello di Aielli.

La questione era trattata una prima volta nella pubblica udienza del 13.3.2018 ed era disposta l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito.

Quindi all’odierna udienza pubblica la causa era nuovamente chiamata e sentite le conclusioni del P.G. – inammissibilità o rigetto del ricorso – e dei difensori delle parti,questo Collegio adottava decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dagli eredi M. ha fondamento giuridico e va accolto.

Con la prima ragione di impugnazione i ricorrenti deducono violazione della norma ex art. 170 c.p.c. in quanto la Corte capitolina ha ritenuto validamente effettuata la vocatio in ius nella presente causa, del tutto autonoma rispetto a quella tra le stesse parti definita con la sentenza del 1996, mediante la consegna dell’atto di impulso del nuovo procedimento avanti il Commissario per gli usi civici al difensore, che patrocinò le parti private nel procedimento definito con la citata decisione della Corte romana del 1996.

In realtà il nuovo procedimento, stante la declaratoria di inesistenza del precedente rapporto processuale, doveva essere avviato con la notifica dell’atto d’impulso ai resistenti personalmente.

Con la seconda ragione di doglianza i consorti F.- M. rilevano omesso esame di un punto decisivo della lite individuato nella mancata considerazione dell’accertamento,coperto da giudicato,eseguito dalla Commissione feudale del 1810, la quale in relazione al fondo oggetto di causa rilevò esclusivamente la sussistenza d’uso civico a favore dei nativi di Aielli e non altri Comuni limitrofi.

La prima censura s’appalesa fondata e comporta la cassazione della sentenza impugnata e l’assorbimento della secondo mezzo d’impugnazione svolto in quanto afferente all’esame del merito della controversia.

In effetti la Corte d’Appello di Roma,con la sentenza n 13/1996 resa il 8.7 – 31.10.1996 ad esito del gravame mosso dai consorti F.- M., ebbe a dichiarare “l’inesistenza dei rapporti processuali delle parti di cui in epigrafe… e conseguentemente dichiara l’inesistenza di tutta la successiva attività processuale svolta ivi compresa la sentenza” emessa dal Commissario ed impugnata.

In detta decisione la Corte capitolina non disponeva la rimessione della causa la primo Giudice a sensi dell’art. 354 c.p.c.per la prosecuzione avanti il primo Giudice-Commissario della trattazione della questione,nonostante che l’impugnazione fosse stata proposta da tutti gli eredi M..

Quindi il procedimento, nel cui ambito venne emessa la prima decisione del Commissario n. 66/1993, risulta esser stato definito dalla Corte capitolina con la sua decisione dichiarativa dell’inesistenza del rapporto processuale tra le parti, allora ed oggi, in causa senza alcun altra statuizione conseguente.

Di conseguenza il procedimento avanti il Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Abruzzo iniziava ex novo, sicchè la vocatio in ius non poteva avvenire mediante atto rimesso a difensore del precedente e definito procedimento, bensì personalmente ai singoli interessati.

Viceversa il Commissario provvide all’impulso della nuova lite mediante notifica dell’ordinanza di riattivazione della procedura al difensore degli eredi M., che li patrocinava nella lite d’appello conclusa con la sentenza n. 13/1996.

Non appare corretta la statuizione sul punto adottata dalla Corte capitolina poichè postula che l’ordinanza commissariale del 1997, emessa a seguito della sentenza n. 13/1996 resa della Corte d’Appello romana, fosse mero atto di prosecuzione di procedimento già instaurato in precedenza,ed un tanto in linea con la regola ex art. 354 c.p.c., prosecuzione avvenuta su impulso ex officio siccome possibile secondo la speciale disciplina processuale del procedimento afferente gli usi civici, ratione temporis vigente.

Tale presupposto fondante la soluzione data nella sentenza impugnata non appare corretto poichè, come visto, il Collegio romano con la sentenza n. 13/1996 ebbe a dichiarare l’inesistenza del rapporto processuale tra le parti e così definì il relativo procedimento senza adottare alcuna disposizione afferente la rimessione, ex art. 354 c.p.c. Dunque la procedura contenziosa avanti il Commissario doveva essere avviata ex novo con la conseguente inapplicabilità della norma ex art. 170 c.p.c. che postula – come ricordato dai Giudici d’appello – la pendenza del procedimento e la costituzione della parte – Cass. sez. 3 n. 2562/07 -.

Rilevato che in questa lite si sono costituiti solo alcuni degli eredi M., ma non anche M.G., era fondata l’eccezione sollevata dai consorti F.- M. costituiti e la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare la lesione del contraddittorio e procedere ex art. 354 c.p.c. a rimettere, per la regolare costituzione del contraddittorio, le parti avanti il Commissario.

Dunque questa Corte, cassata la sentenza impugnata, deve rimettere la questione al Commissario per il riordino degli usi civici per la Regione Abruzzo per l’esame della stessa, previa instaurazione del completo contraddittorio.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Abruzzo, che anche provvederà a regolare le spese del presente procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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