Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21646 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 20/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 12769 dell’anno 2009 proposto da:

D.A. – C.F. – C.L. –

C.C. – C.A., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Lunigiana, n. 6, presso il Dott. Gregorio

D’Agostino; rappresentati e difesi dall’avv. INTILISANO Mario, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 114,

depositato in data 28 aprile 2008;

sentita la relazione all’udienza del 20 giugno 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del primo

motivo e per l’accoglimento del secondo e del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – D.A., C.F., L., C. e A., quali eredi di C.R., convenivano il Ministero della Giustizia davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria chiedendone la condanna al pagamento di quanto ad essi spettante a titolo di equa riparazione per la durata non ragionevole di un processo intrapreso dal loro dante causa in data 5 ottobre 1988 davanti al Pretore di Messina in funzioni di giudice del lavoro per il riconoscimento di differenze retributive.

Nel corso di tale procedimento, e precisamente poco prima del deposito della sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la sentenza del tribunale di Messina depositata il 17 novembre 1995, il signor C.R. era deceduto (in data (OMISSIS)): il giudizio di rinvio era stato riassunto dagli eredi il 20 maggio 1999 davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed il processo si era concluso con la decisione di questa Corte n. 9582 del 2005, che aveva parzialmente accolto la domanda, pronunciando anche nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

1.1 – La Corte di appello di Reggio Calabria, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda, affermando, quanto al periodo anteriore al decesso del C., che gli eredi non potevano agire in relazione a una situazione giuridica che non poteva essersi consolidata in capo al de cuius, in quanto deceduto prima dell’emanazione della L. n. 89 del 2001.

Quanto al periodo successivo, si è osservato che, detratti i segmenti temporali da attribuirsi ai rinvii determinati dal comportamento delle parti (per adesione dei procuratori all’astensione proclamata dagli organismi di rappresentanza della loro categoria; per concorde richiesta e per mancata comparizione ex art. 309 c.p.c.), doveva escludersi che si fosse concluso in tempo non ragionevole.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione la D. e gli altri coeredi sopra indicati propongono ricorso, affidato a tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 – Con il primo motivo viene denunciata, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par.

1 e art. 13 Cedu e della L. n. 89 del 2001, art. 2, censurandosi l’individuazione, per la decorrenza della determinazione del periodo di durata non ragionevole, della data di entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

La censura deve essere condivisa, ragion per cui deve rispondersi positivamente al proposto quesito. Invero il fatto costitutivo del diritto all’equa riparazione è individuabile direttamente nella violazione dell’art. 6 della Convenzione, al quale va riconosciuta immediata rilevanza nel diritto interno, per effetto della ratifica intervenuta con L. 4 agosto 1955, n. 848 (cfr. Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28507; Cass.. Sez. 1^, 1 marzo 2007, n. 4842).

Con tale ratifica, peraltro, non venne dato immediato ingresso all’azione di riparazione, che era condizionata all’accettazione di una clausola opzionale che prevedeva il riconoscimento della competenza della Commissione (oggi, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) da parte dello Stato contraente. Poichè per l’Italia tale accettazione è intervenuta soltanto il 31 luglio 1973, il calcolo della ragionevole durata non può tener conto del periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 1 agosto 1973 (cfr.

Cass., 3 dicembre 2010, n. 24621; Cass., 10 luglio 2009, n. 16284;

Cass., 20 giugno 2006, n. 14286), ma, di certo, non può essere condizionato dalla data di entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

Come già evidenziato, il fatto costitutivo prefigurato nell’art. 2 di tale legge va individuato proprio nel mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo stabilito dall’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo:

conseguentemente, la fattispecie prevista dalla norma interna non assume connotati diversi da quelli stabiliti dalla Convenzione, rispetto alla quale essa andrebbe considerata non già costitutiva del diritto all’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, bensì unicamente istitutiva della via di ricorso interno, prima inesistente, diretta ad assicurare una tutela pronta ed efficace alla vittima della violazione del canone di ragionevole durata del processo in attuazione del disposto dell’art. 13 della Convenzione il quale stabilisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale il cui esperimento preventivo opera, a norma dell’art. 35, come condizione di procedibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo che, ai sensi dell’art. 34, era proponibile in via immediata e diretta prima dell’introduzione del ricorso negli ordinamenti nazionali.

2.2 – Il secondo motivo, con il quale, sempre formulandosi idoneo quesito di diritto, viene proposta la violazione delle medesime norme, in relazione all’integrale attribuzione – ai fini della valutazione del superamento della durata ragionevole – dei periodi relativi ai rinvii disposti nel corso del procedimento al comportamento delle parti, è parimenti fondato.

Soccorre, in proposito, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass., 13 giugno 2011, n. 13937; Cass., 10 maggio 2010, n. 11307).

Per quanto attiene, viceversa, al periodo conseguente al rinvio disposto a seguito dell’astensione dalle udienze dei procuratori delle parti, va richiamato l’orientamento secondo cui in tale caso è legittima la loro scomputabilità (Cass., 19 luglio 2010, n. 16838).

2.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 6, par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, con particolare riferimento sia alla parcellizzazione della durata del processo, per essersi preso in considerazione il solo periodo relativo al secondo giudizio di legittimità, sia alla durata di quest’ultimo, comunque eccedente il periodo normalmente considerato ragionevole (anni due in luogo di uno).

Viene quindi formulato il seguente quesito di diritto:

“Se ai fini della liquidazione dell’indennizzo per la eccessiva durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, il termine da prendere in considerazione è quello dell’intera durata del procedimento – che deve essere comunque riferito ad anni uno per il giudizio di legittimità -, e, conseguentemente, se la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui ha ritenuto non violato il principio di ragionevole durata di un processo, durato complessivamente anni 11, ed il cui secondo giudizio di legittimità sia durato anni due, per violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è parzialmente fondato, soprattutto con riferimento alla necessità di una valutazione complessiva della durata del procedimento presupposto, tenendo in ogni caso presente i criteri posti alla base della determinazione della ordinaria durata di un processo. Mette conto di precisare, in ogni caso, che ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2010, n. 23654; 14 febbraio 2008, n. 3716).

Nel caso di specie, tuttavia, il riferimento alla durata complessiva del procedimento non sembra pertinente, venendo in considerazione la necessità di distinguere l’azione esercitata dagli eredi del C. iure ereditatis da quella relativa alla durata non ragionevole del processo da loro stessi proseguito.

Quanto a quest’ultimo profilo, vale bene precisare che tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, “iure proprio”, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla Cedu e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass. 4 novembre 2009, n. 23416; Cass., 7 febbraio 2008, n. 2983).

Si imponeva, e dovrà quindi essere effettuata in sede di rinvio, una verifica della protrazione ingiustificata del processo presupposto:

sia relativamente al periodo anteriore al decesso del C., sia in relazione alla necessità di stabilire, con riferimento al diritto azionato iure proprio, in quale misura il medesimo giudizio, dopo l’intervento degli eredi, abbia ecceduto i limiti di durata ragionevole.

In definitiva, in luogo di una liquidazione complessiva, dovrà procedersi a una ricostruzione analitica delle singole posizioni delle parti del processo, senza escludere la possibilità di un cumulo fra danno morale sofferto del dante causa e, successivamente, da ciascuno degli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, in quanto non sussiste incompatibilità alcuna fra il pregiudizio da ciascuno di loro sofferto personalmente e quello che lo stesso soggetto fa valere (pro quota) “iure successionis”, in quanto già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa (Cass., 25. febbraio 1997, n. 1704).

2.5 – Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di merito, che, in diversa composizione, applicherà i principi enunciati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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