Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21646 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28861/2013 proposto da:

D.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BERGAMO 43, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA

CIANCAGLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA BOSCO;

– ricorrente –

contro

N.V. e R.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell’avvocato FABIO

SCATAMACCHIA, rappresentati e difesi dall’avvocato NELLO D’ANGELO;

– controricorrenti –

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO DE CESARE e VALTER DE CESARE;

– controricorrente –

e contro

B.E., CA.PI., G.S., GE.FA.,

A.A., D.G.G.P., RU.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1155/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

letta la memoria depositata da C.V..

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 572/2010 il Tribunale di Chieti, su domanda di C.V., condannava i convenuti N.V., R.R., B.E., Ca.Pi., G.S., Ge.Fa., A.A., D.G.G.P. e Ru.An. ad arretrare le unità immobiliari da loro acquistate da D.S. alla distanza di metri 8,40 dal confine con il fondo dell’attore e il suddetto D.S., nella qualità di terzo chiamato, a rivalere i convenuti di tutte le spese da essi affrontate per dare esecuzione alla sentenza, nonchè a restituire loro il prezzo degli acquisti ed a corrispondere ulteriori importi.

Con atti di citazione notificati fra il 7 e l’11 aprile 2011 D.S. proponeva appello contro la summenzionata sentenza.

La Corte di Appello de L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, dichiarava improcedibile l’appello con sentenza n. 1155/2012.

D.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, domandando la cassazione della sentenza impugnata.

C.V. ha depositato controricorso.

N.V. e R.R. hanno deposito controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

C.V. ha depositato memoria scritta.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e l’erronea o falsa applicazione degli artt. 121,156,165,168,347 e 348 c.p.c., nonchè art. 72 disp. att. c.p.c.e artt. 3,24,97 e 111 Cost., poichè la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere improcedibile l’appello da lui proposto per il fatto che la sua costituzione fosse avvenuta oltre il termine di 10 giorni dalla prima notificazione.

La doglianza è infondata.

Infatti, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “Il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello” (Cass., SU, n. 10864 del 18 maggio 2011, Rv. 617622-01).

Non sussistono, nella specie, valide ragioni per discostarsi da detto orientamento, essendosi limitato il ricorrente a proporre l’adozione dell’interpretazione respinta dalle summenzionate Sezioni Unite sulla base di motivi dalla stessa già scrutinati.

In particolare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale eccepita ai sensi degli artt. 3,24 e 111 Cost. (come rilevato, in motivazione, anche da Cass., Sez. 2, n. 18073 del 19 ottobre 2012, non massimata).

In ordine all’art. 3 Cost., il ricorrente lamenta la differenza di trattamento prevista fra giudizio di appello e giudizio di Cassazione ove, ex art. 369 c.p.c., il ricorso deve essere depositato nella cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Peraltro, tale differenza è giustificata dal fatto che in grado di appello è possibile, nei limiti di cui all’art. 345 c.p.c., depositare nuovi documenti e deferire il giuramento decisorio, attività istruttorie in linea di principio escluse in sede di legittimità.

Quanto agli artt. 24 e 111 Cost., si evidenzia che nessuna violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo è ravvisabile, poichè la sanzione dell’improcedibilità consegue alla colpevole inerzia della parte interessata. Inoltre, la costituzione entro 10 giorni dalla prima notificazione non è un onere gravoso da rispettare per l’appellante, il quale può costituirsi immediatamente dopo la consegna dell’originale dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione con l’immediata iscrizione a ruolo, tramite deposito di copia non formale della citazione, mentre gli appellati, al contrario, vedono maggiormente tutelato il proprio affidamento, potendo presumere che la costituzione dell’appellante non possa avvenire, comunque, oltre il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione nei loro confronti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c., poichè la Corte di Appello de L’Aquila avrebbe dovuto considerare che, con riferimento ad alcuni degli appellati ( Ru., N. e R.), nessun concreto pregiudizio si era verificato a causa della sua tardiva costituzione, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio facoltativo, ben avrebbe potuto il giudice di secondo grado decidere nel merito con riferimento alla loro posizione.

La doglianza è infondata.

L’obbligo per l’appellante di costituirsi entro 10 giorni dalla prima notificazione dell’atto di gravame sussiste ogni volta che il medesimo appellante abbia ritenuto di chiamare in causa più parti, non rilevando il carattere solo facoltativo del litisconsorzio. Infatti, l’interessato è libero di scegliere fra il proporre appello contro tutte le controparti con un unico atto ovvero separare le loro posizioni, nel primo caso, però, restando assoggettato all’obbligo di costituirsi nel termine indicato da Cass., SU, n. 10864 del 18 maggio 2011, Rv. 617622-01 (in motivazione Cass., Sez. 6-3, n. 19862 del 28 settembre 2011, non massimata).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c..

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– pone a carico del ricorrente l’obbligo di rifondere le spese di lite in favore di C.V., da una parte, e di N.V. e R.R. dall’altra, che liquida, per ciascun gruppo di controricorrenti, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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