Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21646 del 14/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 21646 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 6055-2008 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO e
2014

PIGNATARO ADRIANA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1495
contro
e

INACQUA COOPERATIVA S.R.L., PADANA RISCOSSIONI S.P.A.;
– intimate –

Data pubblicazione: 14/10/2014

sul ricorso 9123-2008 proposto da:
INACQUA S.C.A.R.L C.F. 0991180332, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio
dell’avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA, che la
e

difende

unitamente

all’avvocato

CASTELLAZZI ELIO, giusta delega in atti;
– contricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589);
– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 21/02/2007 R.G.N. 853/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA:
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega
ZAMMATARO VITO;
udito l’Avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale
e inammissibilità del ricorso incidentale.

rappresenta

Udienza del 29 aprile 2014 Aula B
n. 6 del ruolo —RG n. 6055/08 e n. 9123/08
Presidente: Vidiri – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 21 febbraio 2007), in parziale
accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza del 2
luglio 2002, dichiara ammissibile la domanda riconvenzionale dell’Istituto riguardante le omissioni
contributive contestate a INACQUA soc. coop. a r.l. relativamente al periodo 1992-1996 e la
rigetta, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che:
a) l’opposizione alla cartella è stata limitata solo alla richiesta di contributi per il 1992, mentre
l’INAIL opposto ha richiesto i contributi individuando una pluralità di annualità, dal 1992 al 1996,
il titolo sul quale si basano le opposte pretese è il medesimo — la cartella di pagamento opposta —
quindi l’istituto ben poteva esigere l’intero eredito indicato sulla cartella, del quale l’opponente ha
fornito una lettura riduttiva dal punto di vista temporale, senza proporre una apposita domanda
riconvenzionale, avendola proposta non è incorso in alcuna preclusione perché non ha comunque
introdotto alcun aliquid navi nel giudizio;
b) sul punto, quindi, la sentenza di primo grado deve essere rifori,nata, con l’affermazione
dell’ammissibilità della suindicata domanda riconvenzionale;
c) detto questo, si deve precisare che per delimitare lo spazio temporale cui si riferiscono le
richieste di contributi va considerata corretta la prospettazione dell’opponente che è basata non solo
sulla cartella (ove ci si limita ad indicare il 1992) ma anche sul verbale di accertamento del 3
novembre 1994, sicché dalla lettura dei due atti si evince che la richiesta si riferisce al triennio
1992-1994;
d) per il biennio 1993-1994 va confermata la sentenza di primo grado quanto alla rilevata
efficacia del giudicato, rappresentato dalle sentenze del Tribunale di Piacenza n. 43 e n. 45 del
1999, rispettivamente riguardanti i presunti contributi omessi e le conseguenti sanzioni;
e) residua soltanto il 1992, mentre ogni pretesa dell’Istituto relativa agli anni successivi al
1994 deve essere considerata ultronea, in quanto l’INAIL — giustificandone la tardiva produzione
con la necessità di ricostruire il fascicolo — ha prodotto solo in questa fase di appello il verbale di
accertamento del 31 ottobre 1997, ove si prende nonsiderazione l’intero periodo dal 1992 al 1996;
f) nel merito, la doglianza della società va accolta, essendo stata accertata la piena autonomia
degli addetti ai corsi tisioterapeutici nello svolgimento della loro attività lavorativa, in assenza di
controlli da parte della società e nel pieno rispetto della finalità sociale cooperativistica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2.-11 ricorso dell’INAIL, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre
motivi: resiste, con controricorso, 1NACQUA soc. coop. a r.l. che propone, a sua volta, ricorso
incidentale per un motivo. La PADANA RISCOSSIONI s.p.a. — già contumace in appello — non
svolge attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sempre in via preliminare va precisato che al presente ricorso si applicano ratione iemporis le
prescrizioni di cui all’art. art. 366-bis cod. proc. civ., che risultano osservate da entrambi i
ricorrenti.
I — Sintesi dei motivi del ricorso principale
1.-11 ricorso è articolato in tre motivi.
1.1.— Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Si sostiene che le sentenze n. 43 e n, 45 del 1999 del Tribunale di Piacenza, sulle quali si
fonda l’affermazione della Corte bolognese relativa alla sussistenza di un giudicato riguardavano
soltanto le omissioni contributive del biennio 1993-1994 e, comunque, non possono produrre effetti
nei confronti dell’INAIL, rimasto estraneo ai relativi giudizi svoltisi tra la società INACQUA e
l’INPS.

Si aggiunge che, come risulta dal verbale ispettivo del 31 ottobre 1997 e come ribadito
daH’Istituto nel corso del giudizio anche con la domanda riconvenzionale (ritenuta ammissibile
dalla Corte territoriale) la richiesta di contributi riguardava tutto il periodo compreso tra il 1992 e il
1996.
Conseguentemente si rileva che la Corte d’appello non si è pronunciata su tutta la domanda
proposta dall’INAIL in quanto non si è prc,nunciata sulla richiesta di contributi riguardante gli anni
1995-1996, visto che ha preso in considerazione solo quelle relative ai contributi del 1992 (ritenuta
infondata, erroneamente) e ai contributi degli anni 1993-1994 (espunta per il rilevato giudicato).
1.2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia,
consistente nella mancata spiegazione della ragione per cui la Corte bolognese, pur muovendo dal
presupposto che l’Istituto ha basato la propria richiesta di contributi sul citato verbale del 31 ottobre
1997, ha poi dato rilievo soltanto al precedente verbale di accertamento del 3 novembre 1994 e,
quindi, non ha accolto la domanda neppure per gli anni 1995-1996 non coperti dal rilevato
giudicato.
Si aggiunge che la Corte d’appello, dopo aver affermato che in seguito all’applicazione del
giudicato per il 1993-1994, residuava il 1992, contraddittoriamente ha respinto la domanda
dell’Istituto pure per quest’ultimo anno.

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Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza.

Nella specie, la manualità dell’attività lavorativa è pacifica, mentre non ha alcun rilievo
l’assenza di controllo da parte della società, che la Corte territoriale ha considerato determinante per
escludere la sussistenza dell’obbligo assicurativo, senza spiegare adeguatamente le ragioni di tale
assunto.
Il — Sintesi del ricorso incidentale

2.- Con il motivo del ricorso incidentale la società INACQUA denuncia, in relazione all’art.
360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36 cod. proc. civ. e dell’art. 24, comma 5, del
n. 26 febbraio 1999, n. 46, con riguardo al capo della sentenza impugnata nel quale la Corte
bolognese — riformando sul punto la sentenza di primo grado — ha ritenuto ammissibile la domanda
riconvenzionale proposta dall’INAIL nel presente giudizio di opposizione a cartella di pagamento,
anche in assenza di domande nuove avanzate dall’opponente, limitatosi -a chiedere la revoca e/o
l’annullamento della cartella impugnata.
III — Esame dei motivi del ricorso principale

3.- I tre motivi del ricorso principale — da esaminare •congiuntamente, data la loro intima
connessione — non sono da accogliere per le ragioni di seguito esposte.
4.- Dal punto di vista della formulazione va rilevato che l’Istituto ricorrente, nel primo e
anche nel secondo motivo, contesta la decisione della Corte d’appello di espungere la richiesta
relativa al biennio 1993-1994 per la rilevata efficacia del giudicato, rappresentato dalle sentenze del
Tribunale di Piacenza n. 43 e n. 45 del 1999 — rispettivamente riguardanti i presunti contributi
omessi e le conseguenti sanzioni — sostenendo che tali sentenze non possono produrre effetti nei
propri confronti, essendo l’INAlL rimasto estraneo ai relativi giudizi (svoltisi tra la società
INACQUA e l’1NPS).
L’Istituto tuttavia propone tale censura senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei
motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure
attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice
onere cli cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e all’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. (vedi, per tutte: Cass.
SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
Tale principio si applica anche all’ipotesi in cui si contesti la sentenza di merito nella parte
relativa all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione di un giudicato esterno.
infatti, benché l’interpretazione di tale giudicato possa essere effettuata anche direttamente
dalla Corte di cassazione con cognizione piena, tuttavia la sentenza che serve a dimostrare
l’esistenza del giudicato esterno rilevante ai fini della decisione in sede di giudizio di legittimità
assume rispetto a tale giudizio – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la
3

1.3.— Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 4, n. 7; 9, comma 2; 27 e 28 del t.u. n. 1124 del 1965, in
base ai quali ai soci delle cooperative si applica la tutela assicurativa INAIL anche se svolgono il
loro lavoro in forma autonoma senza l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, purché si
tratti di una attività manuale; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente
motivazione circa un punto decisivo del giudizio.

4.1.- Nella specie, il ricorrente si limita a sostenere che la Corte bolognese ha male
interpretato le due indicate sentenze del Tribunale di Piacenza, divenute definitive, ma non ne
indica né il contenuto (nelle parti oggetto di doglianza) né la sede processuale in cui le sentenze
stesse sono state prodotte (onde renderne possibile i l reperimento).
Di qui l’inammissibilità del primo motivo e delle censure proposte nel secondo motivo che
fanno riferimento alla prospettata erronea interpretazione del giudicato esterno.
5.- Tra le altre censure devono essere esaminate per prime, in ordine logico, quelle prospettate
con il terzo motivo, che sono infondate.
Con esse, infatti, l’Istituto contesta la statuizione della Corte territoriale secondo, nella specie,
l’attività lavorativa degli addetti ai corsi fisioterapeurei doveva considerasi sottratta all’obbligo
assicurativo INAIL, essendo stata accertata la piena autonomia del relativo svolgimento, l’assenza
di controlli da parte della società e nel pieno rispetto della finalità sociale cooperativistica.
La tesi del ricorrente è che ai soci delle cooperative si applica la tutela assicurativa INAIL
anche se svolgono il loro lavoro in forma autonoma senza l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato, purché si tratti di una attività manuale, quale è pacificamente quella in oggetto.
5.1.- Va, tuttavia, osservato che:
a) quando è in discussione l’obbligo contributivo nei confronti dei soci da parte delle società
cooperative, grava sull’ente previdenziale l’onere di provare la natura del rapporto, quale fatto
costitutivo della prestazione, non essendo sufficiente la prova della qualità di socio con conseguente
onere della cooperativa di provare un diverso rapporto (vedi, per tutte: Cass. 19 settembre 2005, n.
18481):
b) nella specie, l’Istituto ritiene viziata la motivazione della sentenza impugnata laddove la
Corte territoriale ha considerato — senza adeguata giustificazione, secondo il ricorrente — la natura
autonoma dei rapporti di lavoro determinante per escludere la sussistenza dell’obbligo assicurativo,
mentre non pone in discussione la correttezza della valutazione di merito con la quale la Corte
bolognese ha accertato, sulla base delle risultanze di causa, che nei rapporti di lavoro in questione
non sussistessero i requisiti tipici della subordinazione e quindi la motivazione con la quale il
Giudice di appello ha ritenuto trattarsi di rapporti di lavoro autonomo;
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natura di una produzione documentale. Pertanto, l’interessato ha l’onere di trascrivere nel ricorso il
testo del giudicato nelle parti in cui assume che sia stato erroneamente interpretato, fornendo al
con tempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti
processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di. inammissibilità) e dall’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. eiv. (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di
porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza
compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico
(Cass. SU 27 gennaio 2004, n. 1416; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21560; Cass. 18 dicembre 2013, n.
28247: Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. 13 marzo2009, n. 6184; Cass. 30 aprile 2010, n.
10537).

5.2.- La Corte territoriale, come si è detto, ha ritenuto, con congrua motivazione, che i
rapporti di lavoro in discussione fossero autonomi, sicché ne ha tratto la conseguenza che siano
sottratti all’assicurazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Tale decisione è conforme agli indicati principi e non merita alcuna censura.
Va, anzi, precisato che si tratta di una affermazione la cui correttezza fa venire meno, in
radice, il presupposto su cui si fonda l’obbligo contributivo di cui si discute per tutte le annualità in
contestazione.
Di qui il rigetto in via principale del terzo motivo e, per derivazione, di tutte le altre censure
non dichiarate inammissibili.
IV — Esame del ricorso incidentale
6.- 11 ricorso incidentale è inammissibile per mancanza di interesse all’impugnazione da parte
della società 1NACQUA.
Va, infatti, osservato, che, nella prospettazione della Corte d’appello e del ricorrente
principale, l’unica annualità ancora in contestazione era l’anno 1992 che, essendo quello indicato
nella cartella opposta, non è stato minimamente attinto dalla domanda riconvenzionale in
contestazione.
A ciò va aggiunto che comunque la attuale ricorrente incidentale è risultata vittoriosa sulle
questioni esaminate nei punti della sentenza cui si riferisce il presente ricorso incidentale.
Di qui l’inammissibilità del ricorso incidentale, trattandosi di una impugnazione priva di
rilievo pratico per la società INACQUA.
Infatti, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, l’interesse all’impugnazione
— che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito, quanto alla
proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. — va
apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile, alla parte, dall’eventuale accoglimento del
gravarne e non può consistere in un mero interesse astratto .ad una più corretta soluzione di una
questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; è inammissibile, per difetto
d’interesse. un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o
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e) in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte anche con riferimento al
regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative, ai fini
contributivi, sulla base di una lettura della relativa normativa conforme ai principi di cui agli artt.
38, comma secondo, e 45 Cost., sono equiparati ai “datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci
che impiegano in lavori da esse assunti”. Ne consegue che sono assoggettati a contribuzione
previdenziale i compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa,
indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la
cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, purché tale lavoro sia prestato in
maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo (Cass. 31
maggio 2013, n. 13766; Cass. 23 aprile 2008, n. 10543; Cass. 9 gennaio 2008, n. 222; Cass. 18
giugno 2007, n. 14073; Cass. 26 luglio 2004, n. 13967).

processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che
sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (vedi, tra le molte: Cass.
16 marzo 2011, n. 6150; Cass. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass.19 maggio 2006, n. 11844; Cass. 26
luglio 2005, n. 15623).
V — Conclusioni

a tdichiarato
lle spese del

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso
incidentale. Compensa , tra le parti, delle spese del presente giudizio di cassazione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 29 aprile 2014.

GIP

7.- In sintesi, il ricorso principale deve essere respinto e quello incidental
inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione, tra le Oreft-4
presente giudizio di cassazione.

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