Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21645 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10206-2011 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO CHIARELLO, (STUDIO AVV. RICCI) rappresentato e difeso

dall’avvocato TOBIA RENATO BINETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BONIFACIO VIII 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

LEGATO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO LACARRA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6078/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/12/2010 R.G.N. 4363/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato BINETTI TOBIA RENATO;

udito l’Avvocato LACARRA MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bari, con sentenza resa pubblica il 14 gennaio 2011, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da O.L. nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, aveva riconosciuto alla predetta dipendente, inquadrata nel livello contrattuale C1 ed addetta all’Ufficio contenzioso del Consorzio, l’inquadramento nel superiore livello Q1 a decorrere dal (OMISSIS), condannando il Consorzio al pagamento delle relative differenze retributive da determinare in separato giudizio.

La Corte di merito, per quanto ancora rileva in questa sede, dopo aver rigettato l’eccezione di prescrizione del Consorzio sul rilievo che sia il diritto al riconoscimento della superiore qualifica che il diritto al pagamento delle differenze retributive erano soggetti all’ordinario termine decennale di prescrizione, ha ritenuto che, come era emerso dalla prova testimoniale, la O., diversamente da quanto dedotto dal Consorzio, non avesse svolto compiti di natura meramente esecutiva, ma avesse agito con autonomia operativa e decisionale tale da giustificare il superiore inquadramento.

Tutto ciò era desumibile dal ruolo di responsabile dell’Ufficio contenzioso dell’Ente ricoperto dalla O. senza essere sottoposta ad un diretto superiore; dal potere di definizione transattiva delle controversie; dalla sua insostituibilità nel ruolo anzidetto.

Si trattava, ad avviso della Corte territoriale, in ragione dell’autonomia e della discrezionalità con cui operava la dipendente, di un ruolo operativo pienamente indicativo dell’espletamento di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi del Consorzio secondo la nozione di quadro delineata dal contratto collettivo.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il Consorzio sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste la dipendente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva che il rapporto di lavoro di cui trattasi è connotato dal carattere di stabilità, avuto riguardo al numero di dipendenti del Consorzio, superiore a quindici, e alla sua natura di ente pubblico economico. Conseguentemente la prescrizione relativa alle differenze retributive, decorrente nel corso del rapporto, è soggetta al termine quinquennale, non costituendo una conseguenza accessoria della superiore qualifica, il cui diritto è invece soggetto a prescrizione decennale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 24 del CCNL FICEI all’epoca vigente nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.

Premesso che era pacifico che la O. era addetta all’Ufficio contenzioso dell’Ente, deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che le mansioni da lei svolte fossero riconducibili a quelle di quadro. Si trattava infatti, come era desumibile dalla prova testimoniale, di mansioni meramente esecutive, connesse ai compiti di segretaria assegnati alla predetta dipendente e rientranti pienamente nel livello C1 in cui la medesima era inquadrata. In particolare difettava qualunque aspetto di autonomia e coordinamento, costituenti i requisiti essenziali sui quali era fondata la pretesa di riconoscimento delle superiori mansioni, ed erano altresì assenti i requisiti del potere decisionale e dell’alta professionalità, requisiti richiamati dalla declaratoria contrattuale relativa ai quadri.

3. Il secondo motivo, che nell’ordine logico va esaminato per primo, non è fondato.

La Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, dando atto che quel giudice aveva correttamente riconosciuto alla O. la superiore qualifica, in considerazione delle mansioni svolte dalla dipendente caratterizzate da un grado di autonomia e di discrezionalità e da funzioni di coordinamento e di controllo strettamente connesse agli obiettivi del Consorzio, ha respinto la censura proposta dal medesimo, fondata sul rilievo che la O. avesse svolto le mansioni di segretaria nonchè compiti di natura meramente esecutiva.

Al riguardo ha richiamato le risultanze della prova testimoniale, rilevando che dalla stessa era emerso che la O. rivestiva il ruolo di responsabile dell’Ufficio contenzioso dell’Ente senza essere sottoposta ad un diretto superiore; che la medesima aveva il potere di definire transattivamente le controversie, stabilendo le modalità e i termini dell’accordo transattivo, funzioni queste di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi del Consorzio, secondo la nozione di quadro come definita dal contratto collettivo; che tali funzioni venivano svolte con autonomia e discrezionalità; che lo svolgimento di dette funzioni erano affidate esclusivamente alla O..

Ha quindi ritenuto che dette mansioni fossero riconducibili a quelle previste contrattualmente per i quadri, essendo connotate da autonomia operativa e decisionale.

Il ricorrente contesta tali accertamenti, rilevando che al contrario si trattava di mansioni meramente esecutive, prive di autonomia e di poteri decisionali, sussumibili nella categoria C1 e, a tal fine, richiama la prova per testi che la Corte di merito non avrebbe correttamente valutato.

Ma, deve al riguardo rilevarsi che tali censure si risolvono sostanzialmente in una richiesta di riesaminare e valutare il merito della causa, e cioè in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.

Alla Corte di cassazione non è infatti conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della vicenda processuale sottoposto al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, valutando nel complesso il materiale probatorio acquisito ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi, ha dato sufficientemente conto della decisione adottata, con una motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici, pervenendo alla conclusione che gli elementi acquisiti consentivano di ritenere che l’attività svolta dalla ricorrente fosse riconducibile alla categoria dei quadri, quale delineata dal contratto collettivo.

Il motivo in esame deve pertanto essere respinto.

4. Il primo motivo è fondato.

E’ principio consolidato di questa Corte che l’azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. (cfr. Cass. 24 maggio 2006 n. 12238; Cass. 21 agosto 2007 n. 17777; Cass. 8 aprile 2011 n. 8057 e, in precedenza, Cass. 26 luglio 1996 n. 6750; Cass. 23 agosto 1997 n. 7911).

La sentenza impugnata che si è discostata da tale indirizzo, ritenendo applicabile anche alle differenze retributive la prescrizione decennale, deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà attenersi al principio sopra indicato, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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