Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21645 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21645 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21557-2011 proposto da:
ABATE WALTER C.E. BTAWTR55C24F839Z, elettivamente
cumid.g,
domiciliato. in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6,r17) -resso lo
iliA6-,e-1302 1 3)
studio
dell’avvocato
FRANCESCO
MANGAZZO,
rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE

PIGNATARO, SALVATORE PRISCO giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2015
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*

nonché contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato

avverso la sentenza n.

4629/2010 della CORTE

Data pubblicazione: 23/10/2015

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2010 R.G. N.
1712/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. n. 21557/11
Ud. 14.7.15
Abate c. Ministero della Giustizia
Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 25632/06 il Tribunale di Napoli dichiarava il diritto del dott.

Walter Abate, medico titolare d’un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze
dell’ASL Napoli 5 oltre che medico convenzionato con l’Amministrazione
penitenziaria per l’espletamento di attività di assistenza sanitaria presso la Casa
circondariale di Napoli, a percepire sul trattamento economico per quest’ultimo
incarico l’indennità integrativa speciale prevista ex lege n. 324/59.
Con sentenza depositata il 7.10.10 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della
pronuncia di prime cure, rigettava la domanda.
Per la cassazione della sentenza ricorre il dott. Abate affidandosi ad un solo
motivo.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso risulta essere stato notificato
presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Tale notifica – come statuito da Cass. S.U. n. 608/15 – è nulla, sicché ne sarebbe
ammissibile la rinnovazione presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Tuttavia, l’infondatezza del ricorso — alla stregua delle considerazioni che
seguiranno – rende superflua la rinnovazione della notifica. Infatti, come già statuito
a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010;
Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una
ragionevole durata del processo impone (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di
evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sua sollecita definizione, tra i
quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali
non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a
partecipare al processo in condizioni di parità.
Ne consegue che, a fronte di un ricorso infondato, sarebbe comunque vano
disporre la fissazione d’un termine per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso
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Estensore: don. Antonio Manna

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che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un
allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare
alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle

parti.

2- Con unico motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39
legge n. 740/70 in riferimento all’art. l legge n. 324/59, per avere la sentenza
impugnata negato l’indennità integrativa speciale, sul trattamento economico di
medico convenzionato con l’Amministrazione penitenziaria per l’espletamento di
attività di assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Napoli, nell’ipotesi
(verificatasi nel caso di specie) che essa sia già percepita in virtù di rapporto di
pubblico impiego dal medico del Servizio Sanitario Nazionale. Obietta in proposito
il ricorso che la Corte cost., con diverse pronunce, ha affermato l’illegittimità di
tutte le norme che vietano il cumulo dell’indennità integrativa speciale fino a
quando il legislatore non intervenga fissando i limiti di reddito oltre i quali tale
divieto non è operativo. In subordine, chiede sollevarsi questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli arti 3 e 36 Cost., dell’alt 1 co. 4 0 legge n.
324/59 ove inteso come proibitivo di detto cumulo.
Il ricorso è infondato.
Ritiene questa Corte di dare continuità all’indirizzo già manifestato da Cass. n.
3782/12 e da Cass. n. 17092/10.
In tali pronunce si è già affermato che, ai sensi dell’art. 39 legge n. 740/70,
l’indennità integrativa speciale spettante ai medici incaricati presso gli istituti di
prevenzione e pena è soggetta ai limiti previsti nell’art. 1 legge n. 324/59,
richiamati dal predetto art. 39, che regola il rapporto libero-professionale
parasubordinato dei sanitari presso tali strutture, con la conseguenza che essa
compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi in cui
sia consentito il cumulo di impieghi.
si

Il rapporto libero-professionale parasubordinato per cui è causa trova la propria
fonte normativa unicamente nel complesso delle disposizioni contenute nella L. n.
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740/70 e successive modificazioni e integrazioni, norme speciali che lo disciplinano
interamente.
L’art. 2 della citata legge stabilisce che “Le prestazioni professionali rese in

conseguenza del conferimento dell’incarico sono disciplinate dalle norme della
presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le nonne relative alla
incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli
impiegati civili dello Stato. A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività
nell’ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità
e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario
nazionale (quest’ultimo comma è stato aggiunto dal D.L. n. 187 del 1993, art. 6, nel
testo modificato dalla relativa legge di conversione)”.
L’inapplicabilità delle norme relative all’incompatibilità e alle limitazioni
dell’incarico, come pure è stato precisato da questa Corte, è fondata sulla particolare
penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari.
Ciò, tuttavia, non giustifica il riconoscimento di benefici aggiuntivi in ordine a
specifici aspetti economici (cfr. Cass. n. 9046/06, con riferimento all’indennità di
piena disponibilità).
Invero, l’art. 39 citata legge n. 740/70, nel disciplinare le indennità spettanti,
stabilisce: “ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sotto indicate
disposizioni: 1) la indennità integrativa speciale, di cui alla L 27 maggio 1959, n.
324, art. 1 e successive modificazioni; …”).
E tra i “limiti previsti” v’è, in specie, quello fissato dall’art. 1, co. 4, legge n.
324/59 (“L’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per
la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi”).
Pertanto, va ribadito il seguente principio di diritto: “Ai sensi della L n. 740 del
1970, art. 39, la indennità integrativa speciale, spettante ai medici incaricati presso
gli istituti di prevenzione e di pena, è soggetta ai limiti previsti nella L. n. 324 del
1959, art. 1, mentre la tredicesima è soggetta ai limiti di cui al D.LC.P.S. n. 263
del 1946 in quanto richiamati nello stesso art. 39, con la conseguenza che entrambi
i compensi competono ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole”.
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Ud. 14.7.15
Abate c. Ministero della Giustizia
Estensore: dott. Antonio Manna

La questione di legittimità costituzionale prospettata in ricorso per asserita
violazione dell’art. 36 Cost. è manifestamente infondata, perché detta norma è

ricorrente presso l’Amministrazione penitenziaria è di natura autonoma.
Né la questione può sollevarsi in relazione ad un presunto contrasto con l’art. 3
Cost., non avendo il ricorrente neppure indicato il tertium comparationis

3- In conclusione il ricorso è da rigettarsi.
Non è dovuta pronuncia sulle spese, essendo il Ministero della Giustizia rimasto
intimato.

P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso. Nulla per spese.
Il Consigliere estensore
Dott. Antonio Manna

Il Presidente
Dot1vanni Amoroso
tzt.

applicabile solo al lavoro subordinato, mentre quello prestato dall’odierno

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