Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21645 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21645

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28756/2013 proposto da:

A.L., (OMISSIS) e C.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ORVIETO 1, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO VENTURA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.F. e P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIERLUIGI VILLONI;

– controricorrenti –

e contro

S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3917/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

lette le conclusioni scritte depositate dal P.M. in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto;

letta la memoria scritta depositata da F. e P.G..

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2001 P.F., P.G. e S.C. convenivano davanti al Tribunale di Frosinone, Sez. dist. di Anagni, C.N. e A.L., asserendo che i medesimi avevano posto in essere opere illegittime nel corso della costruzione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione presso il loro fondo in (OMISSIS), nello specifico avendo realizzato, a distanza inferiore ai cinque metri dalla linea di confine con il loro fondo, una rampa esterna di accesso al piano superiore del fabbricato per permettere al padre di A.L., di nome A.S., di accedere alla propria abitazione.

Il Tribunale di Frosinone, Sez. dist. di Anagni, nel contradditorio delle parti, con sentenza n. 83/2004, rigettava la domanda attrice.

P.F., P.G. e S.C. proponevano appello con atto di citazione.

La Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza non definitiva 3917/2012, accoglieva l’appello e condannava gli appellati a demolire la rampa e il pilastro in cemento armato da loro realizzati.

Rimessa la causa sul ruolo, la Corte di Appello di Roma, con sentenza definitiva n. 2312/2013, accoglieva l’appello anche con riferimento al muretto posto in prossimità del muro di confine, disponendone la demolizione.

C.N. e A.L. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva n. 3917/2012 sulla base di due motivi, domandando la cassazione della sentenza impugnata.

P.F. e G. hanno depositato controricorso.

1. I ricorrenti hanno contestato con il primo ed il secondo motivo che, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, la violazione ed errata applicazione della L. n. 13 del 1989, in particolare dell’art. 3, comma 2, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare detta disposizione in modo da ritenerla applicabile solo agli interventi finalizzati a rimuovere barriere architettoniche posti in essere in edifici condominiali.

Infatti, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto considerare che la vigente normativa doveva essere interpretata in maniera sistematica, alla luce pure della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, così da estenderne l’ambito di utilizzazione in maniera da rimuovere ogni ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici.

Le doglianze sono infondate.

La Corte di Cassazione, nell’interpretare l’art. 12 disp. gen., il quale prescrive che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”, ha affermato la prevalenza dell’interpretazione letterale di una legge ove questa sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, con esclusione della possibilità per l’interprete di utilizzare il criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della volontà del legislatore. Inoltre, è stato chiarito che solamente qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e sia pure infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario, l’elemento letterale e l’intento del legislatore acquistano un ruolo paritetico, mentre la volontà del legislatore può prevalere sull’interpretazione letterale esclusivamente, in via eccezionale, quando l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo. Non è consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (Cass., Sez. 1, n. 5128 del 6 aprile 2001, Rv. 545665-01).

Nella specie, la L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3, comma 1, prevede espressamente che “Le opere di cui all’art. 2, possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”.

L’art. 2 della legge in questione, richiamato dall’art. 3, comma 1, dispone, invece, che “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, primo comma, ed al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, art. 1,comma 1, nonchè la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., commi 2 e 3.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo 9^ del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonchè strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 1120 c.c., comma 2 e art. 1121 c.c., comma 3”.

Emerge, quindi, con evidenza, da un mero esame letterale della normativa richiamata che le opere a cui fa riferimento l’art. 3, comma 1, sono solo quelle necessarie a rimuovere le barriere architettoniche all’interno di edifici condominiali, essendo le disposizione menzionate finalizzate ad impedire che l’inerzia od il rifiuto degli altri condomini comportino un danno per il soggetto con difficoltà di deambulazione.

La L. n. 13 del 1989, art. 3, comma 2, secondo cui “E’ fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c., nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune” deve essere interpretato, quindi, alla luce del chiaro contesto letterale all’interno del quale si inserisce, come volto a consentire deroghe alla normativa sulla distanze, a prescindere dalla relativa fonte, solo in ambito condominiale e non ove vengano in rilievo rapporti fra edifici distinti appartenenti a proprietà separate.

Se ne ricava che l’inciso “alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune” non può essere letto, come vorrebbero i ricorrenti, con riguardo alla “proprietà esclusiva” in contrapposizione all'”uso comune”, poichè tutte le disposizioni citate evidenziano che il testo della legge mira a consentire deroghe alle regole sulle distanze quando gli interventi debbano verificarsi all’interno di un condominio e che, perciò, dette deroghe non sono permesse qualora sussistano fondi contigui di diversa proprietà ovvero non vi sia uno spazio di proprietà od uso comune fra fondi finitimi.

D’altronde, anche da un punto di vista logico, non avrebbe senso consentire tali deroghe ove non sorgano contrasti fra i proprietari dell’edificio nel quale le barriere architettoniche devono essere rimosse, ben potendo essi trovare la soluzione più appropriata senza comprimere i diritti di soggetti estranei alla proprietà interessata dai lavori.

Della L. n. 13 del 1989, stesso art. 3, comma 2, perderebbe ogni rilievo ove dovesse essere accolta l’interpretazione propugnata dei ricorrenti, poichè non potrebbe mai verificarsi, in concreto, la salvezza ivi prevista dell’applicazione delle disposizioni sulle distanze.

3. Il ricorso va, quindi, respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c..

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– pone a carico dei ricorrenti in solido l’obbligo di rifondere le spese di lite in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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