Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21645 del 08/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9446-2019 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE,
8, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CECI, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
Contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA
MASSA, CLEMENTINA PULLI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 152/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
il Tribunale di Roma, in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 c.p.c., comma 6, respingeva la domanda volta al riconoscimento dei requisiti sanitari per la corresponsione dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal (OMISSIS) (data della revoca della prestazione in sede amministrativa) e confermava l’accertamento del medesimo requisito a far data dal novembre del 2017, come già valutato in sede di ATP;
il Tribunale perveniva alla statuizione impugnata anche sulla base della rinnovata consulenza tecnica;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione R.G., sulla base di un unico motivo;
l’Inps ha depositato procura speciale
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la parte assume il non corretto esame del quadro patologico; deduce che i due certificati neurologici e tutta la documentazione medica in atti dovevano deporre per una condizione di non autosufficienza sin dalla data della revoca del (OMISSIS);
il motivo è inammissibile;
le censure, proposte in termini di vizio motivazionale, non indicano, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 c.p.c., n. 5, il “fatto storico”, non esaminato, oggetto di discussione, avente carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);
a ben vedere, come prospettate, le critiche esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sulla base delle risultanze peritali adeguatamente valutate e sono, dunque, inammissibili;
non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020