Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21645 del 05/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 05/09/2018), n.21645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13977/2017 proposto da:
T.F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO BILOTTO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT BANCA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2177/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 25/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del
provvedimento in forma semplificata.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Ravenna rigettava l’opposizione proposta da T.F.V. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di Unicredit. Il provvedimento monitorio aveva ad oggetto la somma di Euro 155.037,36, quale saldo debitore di un contratto di conto corrente assistito da un’apertura di credito.
2. – Il proposto gravame era respinto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza depositata il 25 novembre 2016.
3. – Ricorre per cassazione T.F.V. con un ricorso che si basa su due motivi. La banca non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 1382 (pare doversi intendere: 1832), comma 2, dell’art. 183 e dell’art. 184 c.p.c.. Sostiene l’istante che l’estratto conto (sembra da ritenere quello di cui all’art. 50 t.u.b.) sia documento privo di attitudine probatoria e che, in caso di contestazione, esso non possa dar ragione della fondatezza della pretesa creditoria della banca.
Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: lamenta il ricorrente che il giudice di appello non avesse accolto la richiesta relativa agli estratti conto e che Unicredit avesse ottenuto il provvedimento monitorio sulla base di un mero saldaconto, privo, come tale, di valore probatorio; assume che esso istante aveva il diritto all’acquisizione della documentazione bancaria, così come previsto dall’art. 118 t.u.b..
2. – Il ricorso è improcedibile.
La copia autentica della sentenza impugnata risulta essere stata depositata il 29 agosto 2017, ben oltre la scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2.
3. – Nulla deve liquidarsi in punto di spese processuali.
PQM
La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018