Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21645 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 05/09/2018), n.21645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13977/2017 proposto da:

T.F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO BILOTTO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2177/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Ravenna rigettava l’opposizione proposta da T.F.V. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di Unicredit. Il provvedimento monitorio aveva ad oggetto la somma di Euro 155.037,36, quale saldo debitore di un contratto di conto corrente assistito da un’apertura di credito.

2. – Il proposto gravame era respinto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza depositata il 25 novembre 2016.

3. – Ricorre per cassazione T.F.V. con un ricorso che si basa su due motivi. La banca non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 1382 (pare doversi intendere: 1832), comma 2, dell’art. 183 e dell’art. 184 c.p.c.. Sostiene l’istante che l’estratto conto (sembra da ritenere quello di cui all’art. 50 t.u.b.) sia documento privo di attitudine probatoria e che, in caso di contestazione, esso non possa dar ragione della fondatezza della pretesa creditoria della banca.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: lamenta il ricorrente che il giudice di appello non avesse accolto la richiesta relativa agli estratti conto e che Unicredit avesse ottenuto il provvedimento monitorio sulla base di un mero saldaconto, privo, come tale, di valore probatorio; assume che esso istante aveva il diritto all’acquisizione della documentazione bancaria, così come previsto dall’art. 118 t.u.b..

2. – Il ricorso è improcedibile.

La copia autentica della sentenza impugnata risulta essere stata depositata il 29 agosto 2017, ben oltre la scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2.

3. – Nulla deve liquidarsi in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA