Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21644 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15708-2015 proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO BENELLI

e GOFFREDO GOBBI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8;

– ricorrente –

contro

EDILDELTA s.a.s. di F.M. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati

PIER LUIGI BARTOLI e MICHELE MEGHA, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del primo in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1307/2015 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 26.03.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La EDILDELTA s.a.s. di M.F. & C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lodi l’ing. S.G. chiedendone la condanna al pagamento di Euro 38.800,00, IVA compresa, a titolo di residuo corrispettivo rimasto impagato per la fornitura di materiali edili, di cui agli ordini di acquisto 5.6.2008 e 13.6.2008.

Si costituiva in giudizio lo S., il quale deduceva di non essere legittimato passivo, in quanto l’effettiva committente sarebbe stata la (OMISSIS) s.r.l. (originariamente citata nel medesimo giudizio di primo grado da Edildelta, in via solidale con lo S., nei confronti della quale, successivamente fallita, essa aveva rinunciato alla domanda) a cui lo S. aveva appaltato lavori di ristrutturazione della propria abitazione sita in (OMISSIS).

Istruita la causa, con sentenza n. 356/2011 del 19.4.2011, il Tribunale di Lodi, condannava il convenuto al pagamento di quanto richiestogli, oltre interessi legali e spese di lite.

Contro tale sentenza proponeva appello lo S. chiedendone la riforma.

Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza di precisazione delle conclusioni, in data 16.12.2014, la difesa dello S. chiedeva di essere autorizzata a produrre ex art. 345 c.p.c., comma 2 il contratto di appalto stipulato tra la Edildelta e la (OMISSIS) s.r.l., documento del quale lo S. era venuto a conoscenza solo dopo la proposizione dell’appello, notificato il 7.6.2011, allorquando lo stesso era stato prodotto dalla difesa del Fallimento (OMISSIS) nel giudizio promosso nei confronti dell’appellante.

Con sentenza n. 1307/2015, depositata in data 26.3.2015, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese di lite del grado di appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.G. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste la società Edildelta con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'”Omesso esame e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo controverso che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla rilevanza del contratto di appalto prodotto sub doc. n. 4 nel giudizio d’appello in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″, là dove i Giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto di essere lo S. committente di un contratto di appalto “chiavi in mano”, stipulato con (OMISSIS) s.r.l., la quale, a sua volta, aveva sottoscritto un contratto di subappalto con Edildelta s.a.s., che tuttavia il ricorrente lo S. aveva potuto produrre solo nell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello. Pertanto, il titolo in forza del quale doveva essere effettuato il pagamento in favore di Edildelta era detto contratto. Il ricorrente non negava di essersi recato, nella primavera del 2008, presso la Edildelta a scegliere le piastrelle da posare nella propria abitazione, ma deduceva che ciò aveva fatto su espressa indicazione della (OMISSIS), che conosceva la Edildelta in quanto abituale fornitore. Durante la scelta dei materiali l’ing. S. era stato aiutato da una dipendente della Edildelta, la quale gli riferiva che la sua visita era stata annunciata dal titolare della (OMISSIS). Tale circostanza era confermata da tutti i testi, ma di tali elementi i Giudici di merito non avevano tenuto conto. Inoltre, il contratto di subappalto documenterebbe, in modo definitivo, che il rapporto contrattuale era sempre stato tra SB ed Edildelta, mentre il ricorrente era committente delle opere appaltate alla (OMISSIS), già fatturate e pagate. Quanto, infine, alla mancanza di data sul citato contratto, il ricorrente osserva come la data certa derivi dall’avvenuta produzione di esso, quale allegato alla memoria istruttoria della difesa del Fallimento (OMISSIS), depositata il 17.4.2012 e dal relativo depositato in cancelleria; mentre la data dell’esecuzione delle opere si desumerebbe dall’oggetto del contratto suddetto, che indica “la realizzazione delle opere di rivestimento (comprensive della fornitura del materiale e della mano d’opera) da eseguirsi nel cantiere di cui alle premesse ed alle condizioni descritte e specificate nella conferma d’ordine del 23.6.2008”. Pertanto, lo S. non aveva mai assunto alcun impegno con la Edildelta, in quanto la sottoscrizione degli ordini di fornitura è prassi normale per i clienti delle imprese appaltatrici.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – In primo luogo, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 26 marzo 2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ò ed obiettivamente incomprensibilè”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto, dunque, specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nel motivo in questione (in cui peraltro, il ricorrete denuncia, oltre all’omesso esame, anche la contraddittoria motivazione, la quale però non è più scrutinabile alla stregua del paradigma novellato) della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (che sono sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è in atti idonea indicazione. Laddove in disparte il rilievo della genericità delle deduzioni rese, non meglio specificate (nè riprodotte nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), che renderebbero comunque l’asserita omissione, di per sè, priva del necessario connotato di decisività – le censure riguradano, non già l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, bensì la mera richiesta di rivalutazione di deduzioni difensive, non riferibili all’ambito di applicazione del riformato paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. sez. un. 8053 del 2014; cfr. Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

1.3. – L’art. 360 c.p.c., n. 5 consente, come detto, il ricorso per cassazione solo per “omesso esame” di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la pretesa omissione non attiene a un fatto, bensì alla valutazione della rilevanza di un documento, che risulta viceversa espressamente condotta dalla Corte di merito (sentenza impugnata, pagine 6-7).

Orbene, è consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013).

Sicchè (così come articolate) le censure portate dal motivo si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò chè nel caso di speciè è dato riscontrare. (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

1.4. – A ciò va aggiunto che è principio, altrettanto consolidato, che i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, debbano essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018). Il ricorrente ha, dunque, l’onere (che nella specie non risulta esser stato assolto) di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012). Il ricorrente dunque deve indicare – mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle solè deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

Nella specie, il ricorrente – pur facendo ripetutamente riferimento al contratto di subappalto stipulato tra (OMISSIS), quale subappaltante, ed Edildelta, quale subappaltatrice, prodotto in appello dal medesimo ricorrente nell’udienza di precisazione delle conclusioni – non ne ha riportato il contenuto completo o quello necessario e sufficiente onde poterne valutare (nei limiti dell’apprezzamento attribuito al giudice di merito) la conferenza in termini probatori; essendosi limitata a trascriverne nel ricorso l’oggetto, riguardante genericamente “la realizzazione delle opere di rivestimento (comprensive della fornitura del materiale e della mano d’opera) da eseguirsi nel cantiere di cui alle premesse ed alle condizioni descritte e specificate nella conferma d’ordine del 23.6.2008” (ricorso, pagina 8).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè artt. 2702 e ss. c.c. e art. 215 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè il contratto di appalto tra Edildelta e (OMISSIS) era perfettamente valido ed efficace tra le parti; e di cui la Edildelta non ha mai disconosciuto la sottoscrizione apposta al medesimo riconoscendola così implicitamente ai sensi dell’art. 215 c.p.c., per cui le obbligazioni ivi assunte avrebbero dovuto ritenersi valide a tutti gli effetti di legge tra le parti, e la scrittura avrebbe avuto valore di prova legale. Viceversa, la Corte di merito non ha attribuito alla scrittura privata la corretta efficacia tra le parti, identificando, al contrario, quale contraente, un soggetto terzo.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Va, in primo luogo, ribadito integralmente quanto appena affermato sul mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, con riguardo al contenuto del richiamato contratto di subappalto.

2.3. – Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, va rilevato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, come sopra detto, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Ciò in quanto, il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicchè, in ultima analisi, anche tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attingono all’apprezzamento delle risultanze istruttorie motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

3. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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