Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21644 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19938/2005 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso l’avvocato

PARENTI Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimata –

sul ricorso 25317/2005 proposto da:

M.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato QUATTROCCHI

PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso l’avvocato PARENTI LUIGI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3862/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LAZZARO LUIGIA, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

IOLANDA BOCCIA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia ha ad oggetto la risoluzione di un contratto di cessione di quote di una società cooperativa edilizia, stipulato tra la signora M.L., socia venditrice, e l’acquirente signor C.A.. Il tribunale di Roma accolse la domanda dell’acquirente, il quale lamentava che la venditrice si fosse rifiutata di presentare presso la cooperativa la domanda di voltura della quota sociale, alla quale era subordinato il pagamento della successiva rata del prezzo, e condannò la venditrice al risarcimento dei danni, liquidati in L. 182.000.000.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 9 settembre 2004, ha respinto il motivo di gravame della venditrice, che deduceva la nullità dell’oggetto del contratto in dipendenza del divieto statutario di cedere la partecipazione sociale a soggetti diversi da parenti e affini entro il terzo grado; ma ha accolto l’altro motivo, che censurava la liquidazione del danno risarcibile. A questo riguardo, la corte ha considerato la differenza tra il valore dell’immobile, pari a L. 180.000,000 secondo la stima del consulente tecnico d’ufficio assunto in primo grado, e il prezzo pattuito di L. 150.000.000, e ha ridotto il danno risarcibile a Euro 20.000,00.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, il signor C. ricorre per tre motivi.

La signora M. resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Ad esso resiste il ricorrente principale con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. I due ricorsi devono essere riuniti.

5. Deve essere esaminato con priorità, per ragioni logiche, il ricorso incidentale, con il quale si denuncia la violazione delle norme civilistiche sulL’interpretazione dei contratti e vizi di motivazione nel rigetto della sua domanda di accertamento della nullità di contratto, per la sua contrarietà alle norme dello statuto. Si sostiene che l’impossibilità, nel caso concreto, del trasferimento delle quote sociali al C. si traduceva nell’impossibilità dell’oggetto del contratto. L’approvazione da parte della cooperativa era indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto, e doveva considerarsi, si precisa, quanto meno una condizione sospensiva dell’atto di vendita.

5.1. Il motivo è infondato. Va premesso che l’art. 2530 c.c., comma 1 – che riproduce testualmente dell’art. 2523 c.c., comma 1, anteriormente alla novella n. 6 del 2003 – prevede che le quote e le azioni della società cooperativa non possono essere cedute “con effetto verso la società”, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, e che, secondo la risalente (Cass. 13 luglio 1957 n. 2848) e consolidata giurisprudenza di legittimità (23 febbraio 1985 n. 1610; 17 giugno 1995 n. 6865; 29 ottobre 1996 n. 9445), questa disposizione è volta ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci; sicchè la mancanza dell’autorizzazione degli amministratori determina un’efficacia solo relativa dell’atto di disposizione, che è valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa.

In questo quadro normativo, una critica alla decisione impugnata svolta con riferimento al contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti non ha alcun fondamento. Dalla sentenza risulta espressamente che non figuravano tra gli atti di causa nè la scrittura 24 luglio 1990 in contestazione, nè lo statuto della cooperativa; e che il giudice ha deciso basandosi espressamente sui soli elementi non contestati. L’impossibilità di leggere il contratto rende priva di oggetto la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici qui esaminata.

6. Con il primo motivo, il ricorrente principale, denunciando la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si duole che il giudice d’appello abbia dichiarato immotivata la decisione del giudice di primo grado in punto di quantificazione del danno risarcibile, nonostante il fatto che il primo giudice si fosse adeguato ai risultati di una consulenza tecnica non contestata.

6.1. Il mezzo, riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è infondato. In relazione alla determinazione dell’ammontare del danno, ad essa devoluto da entrambe le parti come risulta dalla motivazione dell’impugnata sentenza, la corte territoriale era giudice del merito della causa, e la statuizione adottata sul punto – ancorchè sulla premessa che la decisione riformata era immotivata – può essere censurata solo per i suoi vizi intrinseci, essendo irrilevante il fatto che – come in sostanza deduce il ricorrente – il primo giudice, facendo proprie le conclusioni del consulente d’ufficio, non avesse bisogno di dare una propria motivazione.

7. Con il secondo motivo si censura un vizio di motivazione in punto di effetti restitutori dell’accertato inadempimento della M.. Si deduce che il Tribunale di Roma, avendo dichiarato risolto il contratto, aveva condannato la M. sia alla restituzione della rata di prezzo di L. 20.000.000 pagata, con gli accessori, e sia al risarcimento dei danni quantificati in Euro 182.000.000. La corte d’appello, riformando tale decisione per vizi di motivazione sulla quantificazione del danno, aveva posto nel nulla anche la domanda restitutoria.

7.1. Il motivo è fondato. La corte si è occupata esclusivamente del danno risarcibile, che ha ridotto ad Euro 20.000,00, motivando la determinazione in relazione alla differenza tra il prezzo pattuito per il pagamento e il maggior valore dell’immobile stimato dal consulente, ma non s’è pronunciata sulla restituzione parimenti dovuta in conseguenza della risoluzione del contratto, e, pur formulando una condanna al pagamento di carattere generale, suscettibile di essere intesa in senso onnicomprensivo, non ha ritenuto necessaria alcuna distinzione, idonea a chiarire che la pronuncia di condanna restitutoria non poteva essere travolta dalla riforma in punto di determinazione del danno risarcibile. La resistenza dell’intimata al ricorso, anche sul punto, conferma che nell’interpretazione concorde delle parti la mancata riproduzione della condanna alla restituzione è intesa nel senso che questo capo della sentenza di primo grado sarebbe assorbito nell’unica statuizione di condanna in appello.

8. Con il terzo motivo si denuncia un vizio di motivazione sul punto concernente la quantificazione dei danni. La corte del merito aveva escluso dal computo i danni costituiti dai costi del costruendo immobile, che sarebbero aumentati nella misura del 15% medio tempore, con l’argomento che non si sapeva se e in quale misura detti costi sarebbero stati effettivamente affrontati. Si deduce al riguardo che la lettura delle norme statutarie della cooperativa in materia di oggetto sociale, di modi e tempi di esecuzione degli alloggi di opere comuni e di predisposizione di progetti diversi per superficie e cubatura tra i quali i soci avrebbero potuto scegliere, con rigorosa proibizione di apportare modifiche, avrebbe dovuto convincere la corte territoriale dell’ inconsistenza del dubbio posto a fondamento della decisione.

8.1. Il motivo è infondato. Il danno lamentato dal ricorrente è costituito dai maggiori costi che egli avrebbe affrontato qualora il contratto avesse avuto esecuzione in ritardo, per colpa della venditrice. Tali danni non sono stati subiti, perchè il contratto non è stato eseguito in ritardo, ed è stato al contrario risolto per colpa della venditrice su domanda dello stesso ricorrente. In tale situazione, solo i danni collegabili alla risoluzione del contratto per colpa – vale a dire, il lucro cessante per la mancata esecuzione del contratto, e il danno emergente costituito dalla riduzione del patrimonio dell’acquirente verificatasi in conseguenza della stessa risoluzione – sono risarcibili, e non invece un danno emergente costituito da un aggravio di spesa che certamente il ricorrente non ha dovuto sopportare.

9. In conclusione la sentenza deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, nella parte in cui omette di condannare la venditrice alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione del contratto risolto. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la condanna della signora M., in aggiunta al risarcimento del danno, alla restituzione della somma di Euro 10.329,14, pari a L. 20.000.000, con gli interessi legali dalla data dell’avvenuto pagamento.

10. Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito condanna la signora M. al pagamento ulteriore di Euro 10.329,14 (pari a L. 20.000.000), con gli interessi legali dalla data del pagamento.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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