Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21644 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1065/2014 R.G. proposto da:

P.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Maria Ferrari,

con domicilio eletto in Roma, via Due Macelli, n. 106, presso lo

studio dell’Avv. Tommaso Cesareo;

– ricorrente –

contro

P.M., P.L. e Po.La. (quali eredi di

Pi.Lu.); P.P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata

l’11.10.2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 14.9.2005 P.R. agiva davanti al Tribunale di Milano contro i fratelli Lu. e P., nonchè i rispettivi coniugi di questi ultimi, Pa.Ca.Lu. e Po.La., in relazione all’eredità dalla madre G.A. e dal padre C., per sentir dichiarare la simulazione e la nullità dell’atto di compravendita a rogito del Notaio R., avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), trattandosi di donazione indiretta dei genitori in favore dei fratelli Lu. e P., nonchè dell’atto di compravendita a rogito Notaio O. dalla madre G.A. in favore del fratello Lu., avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), in quanto donazione dalla madre in favore del figlio, nonchè per propone domande di divisione e riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima e di collazione del secondo immobile alla massa ereditaria, previa riduzione della disposizione lesiva della quota di riserva, e di divisione in parti uguali tra coeredi.

Si costituiva Pi.Lu. per contestare la fondatezza delle domande attoree e per formulare in via riconvenzionale domanda di collazione ai sensi dell’art. 737 c.c. e di divisione di altro bene immobile e di alcuni beni mobili (somme di denaro e valori contenuti in una cassetta di sicurezza). Si costituiva anche P.P.M., pur non contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal fratello R..

Espletata una c.t.u., il Tribunale rigettava le domande formulate da parte attrice, nonchè quelle riconvenzionali avanzate dal convenuto Pi.Lu., compensando le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello P.R., riproponendo sostanzialmente le istanze già articolate in primo grado e dolendosi della declaratoria di inammissibilità di alcune sue domande da parte del giudice di prime cure, in quanto ritenute proposte soltanto in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. e, come tali, nuove e tardivamente introdotte.

Si costituiva P.P., rimettendosi alla decisione della Corte di Appello in merito alle domande di riforma della sentenza appellata come formulate dal fratello R.. Si costituiva altresì Pi.Lu., chiedendo il rigetto dell’appello proposto dal fratello R. e svolgendo appello incidentale con il quale insisteva per la collazione di altro immobile e dei valori mobiliari.

Nelle more del giudizio di secondo grado decedeva Pi.Lu. e all’udienza di precisazione conclusioni si costituivano le eredi Po.La., P.L. e P.M..

La Corte di Appello di Milano, con sentenza dell’11.10.2013, ha rigettato entrambi gli appelli sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) in relazione all’immobile sito in (OMISSIS), nessun elemento era stato dedotto dalla parte attrice-appellante, tale da indurre a ritenere che le parti contrattuali volessero costituire tra loro un rapporto negoziale diverso da quello di compravendita concluso, ponendo, quindi, in essere una simulazione relativa oggettiva, ovvero che il vincolo fosse stato realmente perfezionato, ma tra i venditori Ro. – F. ed genitori G. – P.C., in luogo dei compratori risultanti nell’atto, attraverso quindi una simulazione relativa soggettiva;

2) difettava del tutto un riscontro probatorio relativo ad un accordo simulatorio intervenuto tra le parti dell’atto di compravendita, finalizzato alla costituzione di un diverso rapporto con causa donandi;

3) la simulazione invocata da parte attrice non aveva, in definitiva, trovato un riscontro in alcun accordo simulatorio tra le parti venditrici Ro. – F. e Pi.Lu. e P. acquirenti, per un verso essendo escluso che si fosse in presenza di una simulazione assoluta del contratto ovvero di una simulazione relativa, alla luce della considerazione che le parti alienanti volevano vendere ed effettivamente hanno venduto l’immobile, incassandone il prezzo; per altro verso, non apparendo affatto provata un’ipotesi di interposizione fittizia di persona, tale per cui, in luogo degli interposti simulati acquirenti Pi.Lu. e P., assieme ai coniugi, in realtà parti del contratto ed acquirenti fossero i genitori Pi.Cl. e G.C.;

4) la parte attrice non aveva prospettato una donazione del denaro in favore dei fratelli convenuti, essendosi limitata a sostenere che il corrispettivo ricavato dai genitori dalla vendita di un immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), sarebbe stato consegnato ai fratelli e che questi, anzichè versarli su quello dei genitori, li avrebbero fatti confluire su un proprio conto corrente bancario, dal quale avrebbero attinto per l’acquisto dell’immobile di Segrate;

5) la domanda subordinata avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto in parola “in quanto simula una donazione indiretta dei genitori”, risultava indeterminata, atteso che non chiariva se il bene da conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario dovesse essere l’immobile o il denaro impiegato per l’acquisto;

6) in ogni caso, era condivisibile la valutazione espressa dal giudice di prime cure nella parte in cui aveva sottolineato come in entrambi i casi la donazione presupponesse la sussistenza dell’animus donandi, affatto riscontrata nel caso di specie, atteso che la stessa parte attrice non era stata in grado di dedurre con certezza se la consegna del danaro fosse stata attuata con volontà di compiere un atto di liberalità, piuttosto che come una semplice dazione da parte dei genitori ai fratelli P., i quali si sarebbero abusivamente appropriati delle somme loro consegnate;

7) correttamente, quindi, il Tribunale, preso atto della formulazione ipotetica e della mancanza di prova dell’animus donandi, aveva rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta ed aveva dichiarato inammissibile quella di accertamento dell’appropriazione, da parte di Pi.Lu. e P., della somma in questione, pari a 700 milioni di Lire, ricavato della vendita dell’immobile di (OMISSIS), in quanto tardivamente formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c.;

8) risultavano svuotate di qualunque valenza probatoria le dichiarazioni, di preteso contenuto confessorio, rese negli atti dalla sorella P., relativamente alla prospettata donazione da parte dei genitori a sè ed al fratello Luigi della somma di Lire 700 milioni, ricavata dalla vendita dell’immobile di (OMISSIS);

9) nessun valore probatorio rivestivano le ulteriori dichiarazioni della sorella P. in riferimento alla donazione dell’immobile di (OMISSIS) al fratello Lu., da parte della madre G.A., atteso che le stesse, avendo ad oggetto unicamente altre parti in causa, non potevano assumere alcun contenuto confessorio;

10) per quanto concerneva le domande di simulazione e nullità dell’atto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS), correttamente il Tribunale aveva rilevato come la prospettazione attorea dell’esistenza di una simulazione relativa (in forza della quale le parti – G.A. quale venditrice e Pi.Lu. quale acquirente -, anzichè una compravendita, avrebbero in realtà voluto pone in essere una donazione) non risultasse riscontrata dalla prova relativa all’animus donandi, non avendo lo stesso attore, al contrario, escluso che si potesse ipotizzare che l’immobile fosse stato intestato al fratello Lu. allo scopo di sottrarlo ad eventuali azioni esecutive nei confronti della madre, nella sua qualità di fideiussore in relazione ad alcune esposizioni debitorie del figlio R.;

11) le domande, proposte dall’attore in primo grado per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c., finalizzate ad ottenere l’accertamento dell’asserita appropriazione della somma di Lire 700 milioni, da parte dei fratelli, ovvero della donazione della predetta somma non potevano essere ricondotte nell’alveo di una semplice precisazione della domanda originariamente formulata, non essendovi identità di causa petendi e di petitum.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.R., sulla base di due motivi. P.M., P.L. e Po.La. (quali eredi di Pi.Lu.) e P.P.M. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o, in subordine, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la corte di merito ritenuto che le domande da lui proposte con la memoria ex art. 183 c.p.c. del 31.5.2007 (di condanna dei due fratelli alla restituzione della somma di Lire 700.000.000 perchè oggetto di appropriazione indebita – avuto riguardo all’atto di acquisto dell’immobile di (OMISSIS) – e di accertamento della donazione indiretta della stessa somma) fossero nuove e, dunque, tardive, laddove, alla stregua del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si trattava di domande già formulate nel libello introduttivo e che, comunque, integravano gli estremi di una mera emendatio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi la corte d’appello pronunciata sulla domanda di nullità per mancanza di causa (per non essere stato il prezzo della simulata compravendita pagato) dell’atto pubblico del 9.1.1986 (avente ad oggetto l’immobile di (OMISSIS)) proposta già nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.

3. Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso per omessa notifica.

Invero, ex actis risulta che la notificazione dello stesso nei confronti di P.P.M. è stata eseguita al suo difensore nel giudizio d’appello (avv. Carla Martinelli) a Milano, via Lamarmora n. 19. Alla stregua della relata di notifica, quest’ultima non si è perfezionata, in quanto l’avv. Martinelli si è trasferito in via Fontana n. 5. Senonchè, alla stregua della intestazione della sentenza d’appello, in quel grado la P. era elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Martinelli, che già all’epoca risultava a via Fontana n. 5.

Si è, pertanto, in presenza di una notifica non perfezionatasi per fatto imputabile allo stesso notificante.

Per quanto l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte tenda orami ad inquadrare il vizio nell’ambito della nullità, come tale sanabile, da un lato, occorre tener presente che nessuno degli intimati ha svolto difese e, dall’altro, che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, comunque, riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U., Sentenza n. 14594 del 15/07/2016). Viceversa, anche a voler prescindere dalla ascrivibilità in via esclusiva al mittente del mancato perfezionamento, non risulta documentata una ripresa del procedimento notificatorio.

Non è revocabile in dubbio, del resto, che si sia in presenza di un litisconsorzio necessario, avendo l’originario attore chiesto la declaratoria di apertura delle successioni legittime dei genitori (di cui P.P.M. è una dei tre eredi legittimari) e, all’esito della dichiarazione di nullità dei due atti di trasferimento e/o della collazione o riduzione di legittima delle donazioni, la divisione dei compendi ereditari.

In considerazione della mancata resistenza opposta da parte degli intimati, va dichiarato il nulla sulle spese processuali del presente grado di giudizio.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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