Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21643 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27832-2012 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI GENIO (c/o CENTRO CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato

FELICE AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/06/2012 R.G.N. 1783/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 228/2012, depositata il 7.6.2012, la Corte d’Appello di Salerno respingeva l’appello principale proposto da P.G. contro la pronuncia del tribunale di Salerno che, pur accogliendo la sua domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro agricolo con l’azienda “La Speranza soc. agr. a r.l.” per l’anno (OMISSIS), non aveva operato, secondo la lavoratrice, una corretta quantificazione delle spese, violando i minimi inderogabili fissati dalla tariffa professionale di cui al D.M. n. 585 del 1994. La Corte d’Appello accoglieva invece l’appello incidentale proposto dall’INPS ed in riforma della sentenza impugnata dichiarava compensate le spese del primo grado oltre a quelle del secondo grado. A fondamento della pronuncia la Corte osservava che la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio trovasse idonea giustificazione nel fatto che si fossero resi “necessari adempimenti istruttori” atti a superare gli esiti dell’accertamento ispettivo che induceva ragionevolmente a ritenere che il diniego della prestazione da parte dell’INPS non fosse ab origine immotivato o pretestuoso. Inoltre la stessa statuizione trovava fondamento nella “natura della controversia che imponeva all’INPS un’attenta e scrupolosa verifica dei propri archivi dal momento che molto spesso, come nel caso in esame, il contenzioso è collegato ad indagini ispettive e a gravose inchieste giudiziarie esistendo nella nostra realtà una consistente proliferazione di rapporti agricoli inesistenti”.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.G. affidando le proprie censure ad un motivo con il quale impugna il capo della pronuncia sulle spese. L’INPS ha resistito con controricorso. P.G. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. come novellato (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione al capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha compensato le spese del giudizio di primo grado senza che sussistessero “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla normativa applicabile ratione temporis per poter compensare le spese processuali in mancanza di soccombenza reciproca; ciò in quanto l’accertamento del diritto azionato in giudizio aveva richiesto l’escussione di due soli testimoni; mentre non poteva ritenersi giustificata nemmeno l’affermazione, indimostrata, secondo cui nella realtà locale esisteva una proliferazione di rapporti agricoli fittizi.

2.- Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass.2883/2014).

Il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell’esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 8017/2006).

Questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. 12893/2011).

3. Nel caso in esame le ragioni prima richiamate (la necessità di adempimenti istruttori per superare gli esiti dell’accertamento ispettivo; la natura della controversia che imponeva all’INPS un’attenta e scrupolosa verifica dei propri archivi; il collegamento del caso in esame ad indagini ispettive ed a gravose inchieste giudiziarie esistendo nella realtà locale una consistente proliferazione di rapporti agricoli inesistenti), esplicitamente e sinteticamente indicate in sentenza dal giudice di merito, giustificano la compensazione delle spese alla luce dei criteri di gravità (in relazione alla natura degli interessi coinvolti) ed eccezionalità (che rimanda ad una situazione non ordinaria, caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari) stabiliti dall’art. 92 c.p.c.

4. Va anzitutto considerato come le stesse ragioni si riallacciano a quelle più estesamente fatte valere dall’INPS nell’appello incidentale il cui accoglimento ha portato al ribaltamento dell’esito del giudizio di primo grado riguardante la liquidazione delle spese in favore della lavoratrice, oltre a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di appello. Dal contenuto dello stesso atto (trascritto nel controricorso) risulta che la vicenda processuale in esame si inseriva in un rilevante contenzioso relativo ai rapporti di lavoro denunciati dall’azienda agricola La Speranza, la quale era stata sottoposta ad accurate verifiche ispettive aventi ad oggetto i rapporti di lavori agricoli denunciati negli ultimi anni; le stesse verifiche avevano consentito di accertare che gran parte delle assunzioni denunciate dall’azienda La Speranza negli anni oggetto di indagine fossero fittizie; ed avevano comportato, da un lato, la sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ai lavoratori e dall’altro l’avvio di diversi procedimenti penali a carico di M.C., titolare della ditta per il reato di truffa aggravata. Risulta pure che con una nota dell’8.5.2007 il Procuratore della Repubblica di Salerno comunicava all’INPS che gli elementi acquisiti dalla Procura “lasciavano dubitare dell’esistenza dei rapporti di lavoro con i dipendenti denunciati”; mentre con successiva missiva del 9.5.2008 lo stesso Procuratore ha precisato che la situazione in atto “non consente l’erogazione di prestazioni previdenziali ai dipendenti dichiarati fino alla definizione in senso favorevole al lavoratore del procedimento penale stesso”. Infine, secondo quanto riportato dall’INPS, dai riscontri effettuati era emersa pure la non congruità della ditta sul piano fiscale (fatture acquisiti e vendita), la sproporzione delle giornate denunciate e l’estensione dei terreni; e tra il ricavato ed il costo della manodopera; lo stesso titolare della ditta aveva pure dichiarato agli ispettori INPS che “erroneamente sono state comunicate assunzioni di persone che in realtà erano state solo contattate ma che non hanno mai iniziato il lavoro nei campi”.

5. Ciò posto, va affermato che l’inerenza della domanda dedotta in un giudizio ad un’inchiesta amministrativa e penale che coinvolge il datore di lavoro e numerosi lavoratori, compresa la stessa attrice, in merito all’esistenza di altrettanti rapporti di lavoro fittiziamente allestiti per accedere al conseguimento di prestazioni previdenziali indebite, sia sufficiente ad integrare, ad un tempo, le ragioni “gravi ed eccezionali” richieste dall’art. 92 c.p.c. per poter disporre la compensazione delle spese processuali. Risultando giustificata a monte sia la sospensione delle stesse prestazioni disposta in via cautelativa dall’INPS, anche su sollecitazione della Procura della Repubblica, sia la successiva resistenza opposta in giudizio dall’INPS. Nè può rilevare in contrario che l’esito del giudizio sia stato favorevole al lavoratore; mentre la doglianza relativa alla tipologia ed al numero dei mezzi istruttori che il giudice avrebbe ritenuto discrezionalmente sufficienti per raggiungere lo stesso esito (due sole testimonianze), oltre a non poter essere valutata in astratto, non è nemmeno autosufficiente perchè il ricorso omette di riportare il contenuto delle istanze, dei documenti e dei verbali istruttori su cui si è fondato il giudizio ed inoltre quello della stessa sentenza di primo grado.

6. Deve inoltre ritenersi inammissibile la censura motivazionale sollevata in ricorso in relazione all’affermazione della sentenza impugnata circa l’esistenza di una proliferazione di rapporti di lavoro fittizi nella realtà locale, avendo la Corte d’Appello addotto a sostegno della decisione una pluralità di ragioni tra loro intrecciate, attraverso una motivazione ineccepibile sul piano logico e non sindacabile in questa sede di legittimità. Inoltre la stessa censura omette di riferire quando e come la contestazione dello stesso fatto, relativo all’esistenza di una proliferazione di rapporti di lavoro fittizi nella realtà locale, sia stata sollevata avanti al giudice di merito. Pertanto la censura non deduce in realtà, come avrebbe dovuto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) alcuna omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, bensì sottopone a critica gli apprezzamenti e le argomentazioni utilizzate, in parte qua, dal giudice di merito ai fini della decisione; come tali del tutto irrilevanti in questa sede. D’altra parte, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 3, n. 4893 del 14/03/2016; Cass. n. 9921/2012; Cass. n. 20776/2006; Cass. n. 1427/200505), l’apprezzamento del giudice di appello che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti.

7. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di respingere il ricorso e di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. Non sussistono i presupposti per applicare l’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo successivo alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269), non avendo la ricorrente allegato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di avere assolto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado all’onere autocertificativo di cui alla norma citata. Ne si può tener conto (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016) di quanto tardivamente allegato e prodotto in proposito con la memoria ex art. 378 c.p.c. (con la quale è stato per la prima volta affermato che la ricorrente avesse effettuato la dichiarazione ex art. 152 cit. producendo il ricorso introduttivo). Com’è noto, le memorie di cui all’art. 378 sono destinate esclusivamente ad illustrare le censure già compiutamente formulate nell’atto di impugnazione onde non valgono a sanare la mancanza di specificità del ricorso o ad introdurre questioni nuove rispetto a quelle del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1800 per compensi professionali oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA